Incarto n.: 12.2003.12
Lugano 14 gennaio 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.96.185 (azione creditoria) della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con petizione 24 marzo 1995 da
__________ patrocinata dall’avv. __________
contro
Comune di __________ patrocinato dall’avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto il pagamento di fr. 118'474.– per opere da capomastro, domanda alla quale si è opposto il convenuto e che il Pretore con sentenza del 20 dicembre 2002 ha accolto limitatamente a fr. 69'798.75;
appellante il convenuto con atto di appello del 15 gennaio 2003, con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre l'importo dovuto a fr. 25'487.20, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni del 23 febbraio 2003 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
Ritenuto
in fatto: A. Il Comune di __________ ha deliberato all'impresa __________ l'esecuzione delle opere da capomastro per le prime due fasi della sistemazione e dell'ampliamento del cimitero comunale. Il contratto di appalto sottoscritto il 23 aprile 1991 (doc. _) si fondava su un capitolato del 18 febbraio 1991 che prevedeva lavori per un totale di fr. 176'715.– (doc. _). Sulla fattura finale del 19 maggio 1994, emessa per un totale di fr. 321'474.50, il Comune di __________ ha riconosciuto un importo di liquidazione di fr. 225'763.45 per i lavori eseguiti e le modifiche concordate e, tenuto conto degli acconti già versati in fr. 203'000.– e della trattenuta di garanzia, ha rifiutato ogni altra pretesa della __________.
B. Con petizione 23 marzo 1995 __________ ha convenuto in giudizio il Comune di __________ davanti al Pretore della giurisdizione di __________ per ottenere il versamento di fr. 118'474.– a saldo delle prestazioni eseguite. Il Comune di __________ si è opposto alla richiesta con la risposta del 4 maggio 1995. Conclusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi del 7 e 24 ottobre 2002.
C. Statuendo il 20 dicembre 2002, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha riconosciuto all'attrice l'importo di fr. 69'798.75 oltre interessi. La tassa di giustizia di fr. 2'500.– e le spese sono state poste a carico dell'attrice per 2/5 e a carico del convenuto per 3/5, con l'obbligo per quest'ultimo di rifondere all'attrice fr. 2'000.– per ripetibili parziali.
D. Il Comune di __________ è insorto contro la sentenza citata con un appello del 15 gennaio 2003, nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata l'importo dovuto all'attrice sia ridotto a fr. 25'487.20 e che le tasse e spese siano poste a carico dell'attrice, condannata a rifondergli fr. 2'500.– per ripetibili parziali.
Nelle sue osservazioni del 23 febbraio 2003 __________ propone il rigetto dell'appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha dapprima constatato che nel contratto di appalto le parti avevano previsto il calcolo della mercede secondo prezzi unitari, di modo che incombeva all'attrice provare le quantità eseguite, l'esecuzione di opere supplementari concordate con il committente e l'eventuale aumento dei prezzi unitari assunti a base di calcolo nel prezziario 15 febbraio 1991 integrato nel contratto. Ha poi rilevato che oggetto della vertenza era la somma di fr. 95'778.20 esposta nella fattura doc. _ e nel riepilogo prodotto come doc. _, pari al maggior costo rispetto a quanto fatturato del pavimento in pietra naturale, dei lavori eseguiti per conto dell'UTC (Ufficio tecnico comunale) fatturati il 17 settembre 1992, delle copertine, dei rivestimenti delle scale e dei gradini e dell'impianto di cantiere. Sulla scorta della perizia giudiziaria il Pretore ha determinato in fr. 18'455.30 il maggior costo per le modifiche delle opere in pietra naturale. Ha in seguito esaminato la pretesa riguardante l'impianto di cantiere, per il quale l'attrice aveva preventivato un costo di fr. 8'000.– proporzionalmente alla mercede, e ha ammesso un supplemento di fr. 3'580.–, pari al 4.75% del maggior costo rispetto a quanto preventivato. Infine, ha riconosciuto all'impresa un importo di fr. 25'000.– come supplemento per l'uso di un generatore, resosi necessario per l'impossibilità di allacciare i macchinari di cantiere alla rete elettrica. Accertato così un credito dell'attrice di fr. 45'035.30 (fr. 18'455.30 per il maggior costo delle opere supplementari, fr. 3'580.– supplemento per l'impianto di cantiere, fr. 25'000.– supplemento per l'uso del generatore) oltre all'importo di liquidazione di fr. 225'763.45 già concordato tra le parti e il versamento di acconti per fr. 203'000.–, il Pretore ha condannato il convenuto a versare all'attrice fr. 69'798.75 oltre interessi al 5% dal 23 marzo 1995.
2. L'appellante riconosce di dover versare all'attrice l'importo di fr. 25'487.20 (composto della trattenuta di garanzia di fr. 22'763.45 e del supplemento per impianto di cantiere di fr. 2'723.75) e rimprovera al Pretore di aver ammesso il maggior costo delle opere in pietra naturale nonostante l'assenza di una specifica pretesa negli allegati dell'attrice. Esso rileva che nella sua petizione l'impresa non ha fatto valere il maggior costo delle opere in pietra naturale, poiché ha indicato in fr. 73'231.20 i costi fatturati per le opere in pietra naturale (doc. _), con un maggior onere rispetto al capitolato di fr. 13'571.20 (petizione, pag. 13, punto 8.3), ciò che il committente aveva riconosciuto già il 31 marzo 1992 (doc. _, fr. 73'231.20 per opere in pietra naturale). La censura non trova riscontro negli atti. L'attrice non ha invero esposto con chiarezza gli importi pretesi per il maggior costo delle opere in pietra naturale, dovuti alla differenza tra il materiale e il tipo di esecuzione previsto nel capitolato e quanto poi realizzato su ordine della direzione dei lavori, ma la petizione menziona nondimeno che nell'importo di fr. 118'474.– oggetto della causa rientra la somma di fr. 95'778.20 fatturata il 31 maggio 1994 per il maggior costo di opere richieste successivamente dal committente (petizione, pag. 5 punto 4, doc. _), tra le quali figurano i maggiori costi del pavimento in pietra naturale, delle copertine, dei rivestimenti delle scale e dei gradini e dell'impianto di cantiere (doc. _). In sintesi, dunque, l'attrice ha rivendicato oltre all'importo di fr. 73'231.20 fatturato per le opere in pietra naturale - riconosciuto dal committente - un importo supplementare di fr. 50'162.90 per i maggiori costi derivanti dalle modifiche decise in corso di lavoro dal committente e di fr. 5'615.30 per il maggior costo dell'impianto di cantiere (cfr. doc. _). Essa ha così fatto fronte all'onere di allegazione (petizione, pag. 5, doc. _). L'appellante ha ammesso in corso di causa di aver chiesto le note modifiche delle opere e non contesta le risultanze istruttorie, in particolare la perizia giudiziaria, in base alla quale il Pretore ha accertato in fr. 18'455.30 il maggior valore delle opere eseguite dall'attrice. Al riguardo l'appello si rivela pertanto infondato.
3. Analoga sorte ha l'appello per quel che concerne il supplemento concesso dal primo giudice per l'impianto di cantiere. L'appellante, infatti, non censura le conclusioni del perito sulla maggior durata dei lavori né sul metodo di calcolo, e si è limitata a sostenere che dal calcolo del supplemento doveva essere dedotto l'importo di fr. 18'455.30. Assodato invece che il maggior costo delle opere in pietra naturale non è compreso nell'importo di fr. 73'231.20 riconosciuto dal committente, ma vi si aggiunge, il calcolo del Pretore risulta corretto anche per quel che concerne il supplemento per l'impianto di cantiere, che rimane stabilito in fr. 3'580.–.
4. Il Pretore ha ammesso fr. 25'000.– di supplemento per l'uso del generatore, scostandosi dalle risultanze peritali, perché ha ritenuto che l'impossibilità per l'impresa di allacciarsi alla rete elettrica per il funzionamento della gru configurava una circostanza straordinaria imprevista, che consentiva all'impresa di dipartirsi dal costo globale e di chiedere un adeguamento della mercede in applicazione degli art. 59 cifra 2 norma SIA 118 e 373 cpv. 2 CO. L'appellante censura tale conclusione e adduce che il Pretore non poteva scostarsi senza motivo dalle indicazioni del perito, che si è espresso su quesiti di ordine tecnico, come la preparazione del cantiere e gli obblighi dell'impresa. Ora, prosegue il convenuto, dall'istruttoria è emerso che l'impresa ha avvertito la direzione dei lavori dell'uso del generatore, senza menzionare i maggiori costi che tale scelta avrebbe comportato. Non essendovi alcuna negligenza del committente, come rilevato dal perito, ne deriva che l'impresa deve sopportare il rischio del cantiere per le modalità di esecuzione da essa scelte.
5. Nell'appalto a prezzo unitario l'imprenditore deve compiere l'opera per la somma preventivamente determinata e non può esigere alcun aumento nemmeno se ha avuto maggior lavoro o maggiori spese (art. 373 cpv. 1 CO). L'adeguamento della mercede è possibile solo qualora "circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera" (art. 373 cpv. 2 CO). Nel caso concreto ci si può invero chiedere se l'impossibilità di allacciarsi alla rete elettrica per il funzionamento della gru fosse davvero imprevedibile per un imprenditore competente e diligente (cfr. per la nozione Gauch, Le contrat d'entreprise, Zürich 1999, n. 1076 pag. 310). La risposta fornita dalla Società Elettrica __________ il 5 luglio 1975 (doc. _) poteva infatti essere ottenuta prima ancora di iniziare il cantiere, come rilevato dal perito giudiziario, per il quale era compito di ogni ditta offerente accertarsi della possibilità pratica e tecnica di installare i macchinari scelti dopo aver visto l'area di cantiere e, in particolare, della possibilità di allacciarsi alla rete di distribuzione elettrica (perizia 6 aprile 2000, punto 4.3.2, pag. 9).Il quesito può in ogni modo rimanere irrisolto, poiché la pretesa dell'attrice per l'uso del generatore non può essere accolta sulla base dell'art. 373 cpv. 2 CO. L'imprenditore che porta a termine l'opera senza aver avvisato tempestivamente il committente delle circostanze straordinarie suscettibili di comportare una sproporzione fra la prestazione e il prezzo pattuito, infatti, perde il diritto di chiedere l'adeguamento della mercede se non ha formulato riserve (DTF 116 II 315; Chaix, in: Commentaire romand, CO I, Genève 2003, n. 25 e 26 ad art. 373 CO; Zindel/Pulver, in: Basler Kommentar, OR I, 3a ed., n. 26 ad art. 373 CO).
6. Dall'istruttoria è emerso che l'attrice ha informato il committente dell'uso di un generatore, ma non ha avanzato pretese per l'adeguamento dei costi di cantiere (audizioni testimoniali __________ del 16 novembre 1995, __________ e __________, dell'8 marzo 1996). Né si può ribaltare sul committente il rischio, come ha fatto il Pretore, giacché l'adeguamento della mercede secondo l'art. 373 cpv. 2 CO è un'eccezione alla regola del rispetto del contratto e della mercede pattuita e spetta quindi all'imprenditore agire in modo diligente per salvaguardare i propri diritti. Ciò non è avvenuto in concreto e a giusta ragione l'appellante chiede lo stralcio del supplemento di fr. 25'000.– per l'uso del generatore, essendo escluso in siffatte circostanze l'adeguamento della mercede. In conclusione, quindi, l'appello si rivela fondato solo per quel che concerne l'importo di fr. 25'000.– relativo all'uso del generatore, mentre deve essere respinto per il resto. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere riformata nel senso che il convenuto verserà all'attrice l'importo complessivo di fr. 44'798.75 oltre interessi al 5% dal 23 marzo 1995.
7. Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'esito dell'appello impone la corrispondente modifica del dispositivo di prima sede sugli oneri processuali. L'attrice ha chiesto con la petizione il versamento di fr. 118'474.– e si vede riconoscere fr. 44'798.75, ciò che corrisponde a una soccombenza di 3/5. Essa sopporterà dunque gli oneri processuali di prima sede nella misura di 3/5 e rifonderà al convenuto un'indennità per ripetibili di fr. 2'000.–. Per quel che concerne la procedura di appello, il convenuto ottiene causa vinta per circa la metà e si giustifica quindi suddividere a metà gli oneri processuali di appello e compensare le ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia: I. L'appello 15 gennaio 2003 del Comune di __________ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata 20 dicembre 2002 della Pretura della giurisdizione di __________ è così riformata:
1. In parziale accoglimento della petizione, il Comune di __________ è tenuto a versare alla __________, la somma di fr. 44'798.75 oltre interessi al 5% dal 23 marzo 1995.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.– e le spese di fr. 8'645.95, da anticipare dall'attrice, restano a carico di quest'ultima in ragione di 3/5 e a carico del convenuto in ragione di 2/5. __________ rifonderà al Comune di __________ fr. 2'000.– per ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Le ripetibili sono compensate.
III. Intimazione:
avv. __________;
- avv. __________;
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario