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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.03.2003 12.2002.98

11 mars 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,185 mots·~11 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2002.98

Lugano 11 marzo 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1998.00316 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 28 aprile 1998 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'308.80 oltre interessi, somma aumentata con la replica a fr. 49'308.- e in sede conclusionale a fr. 75'283.80;

domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 19 aprile 2002 ha integralmente respinto;

appellante l'attore con atto di appello 10 maggio 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 27'208.80, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta, con osservazioni 17 giugno 2002, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 28 febbraio 1997, in territorio di __________ e meglio all'altezza della stazione di servizio __________, si è verificato un incidente della circolazione, che ha visto coinvolte da una parte la Vespa Piaggio condotta da __________ e dall'altra un furgone Renault Trafic dell'impresa __________, al cui volante vi era __________. Cadendo, il conducente dello scooter ha riportato una frattura del processo stiloideo del radio destro, un trauma alla mano destra e un'escoriazione al ginocchio destro.

                                   2.   Con la petizione in rassegna __________, pensionato sessantasettenne al momento dei fatti, ha chiesto la condanna della __________, assicuratrice RC del furgone della ditta __________, al pagamento di fr. 24'308.80 oltre interessi, rilevando che la responsabilità dell'incidente sarebbe ascrivibile esclusivamente ad __________. Il danno di cui era preteso il risarcimento, aumentato con la replica a fr. 49'308.-, consisteva nella perdita di guadagno (fr. 28'000.- fino alla petizione e fr. 10'000.- per il futuro), nell'indennità per torto morale (fr. 6'000.-), nelle spese di viaggio (fr. 308.-) e nelle spese legali preprocessuali (fr. 5'000.-).

                                   3.   La convenuta si è opposta alla petizione, mettendo innanzitutto in dubbio la responsabilità del proprio assicurato nell'incidente. Le pretese di cui era chiesto il risarcimento, contestate nel loro ammontare, erano in ogni caso ampiamente compensate dagli acconti già versati in ragione di fr. 6'000.-.

                                   4.   Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure, preso atto che la convenuta nella fase preprocessuale non aveva mai esplicitamente contestato la responsabilità della propria assicurata, ha senz'altro ritenuto di entrare nel merito delle richieste formulate nella petizione, lasciando di fatto indecisa la questione a sapere se l'incidente fosse effettivamente imputabile ad __________. Esaminate le singole posizioni di danno, egli è però giunto alla conclusione che l'attore poteva unicamente pretendere il rimborso delle spese di viaggio (fr. 308.80) e delle spese preprocessuali (fr. 2'000.-) per complessivi fr. 2'308.80, somma di gran lunga inferiore agli acconti di fr. 6'000.- che la convenuta gli aveva corrisposto nel frattempo.

                                   5.   Con l'appello che qui ci occupa l'attore chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 27'208.80. Oltre alle spese di viaggio (fr. 308.80) e alle spese legali preprocessuali (pretese però in ragione di fr. 5'000.-), egli chiede pure il rimborso del valore della giacca e del casco (fr. 600.- e fr. 300.-), la rifusione della perdita di guadagno subita fino all'inoltro della petizione (ridotta per altro a fr. 2'000.-) nonché la corresponsione di un'indennità per torto morale (fr. 25'000.-), il tutto previa deduzione degli acconti già incassati.

                                   6.   Nelle osservazioni all'appello la convenuta, oltre a postulare la reiezione del gravame, contesta che la sua assicurata sia responsabile nell'incidente rispettivamente di aver tenuto un atteggiamento contrario al principio della buona fede allorché aveva messo in dubbio tale circostanza in sede giudiziaria. In ogni caso tutte le pretese fatte valere dall'appellante, anche quelle riconosciute dal giudice di prime cure, erano infondate.

                                   7.   Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, il fatto che nella fase preprocessuale, e meglio durante le trattative intercorse tra le parti per tentare di liquidare bonalmente le pretese risarcitorie avanzate dall'attore, la convenuta non abbia mai esplicitamente contestato la responsabilità della sua assicurata, non le impediva in realtà di contestare la circostanza in sede giudiziaria, per cui, prima di esaminare le pretese attoree, egli avrebbe dovuto accertare a quale conducente fosse imputabile l'incidente. Il Tribunale federale, richiamandosi alla dottrina (Merz, Berner Kommentar, N. 454 ad art. 2 CC), ha in effetti già avuto modo di stabilire che quanto si svolge nelle discussioni in vista di una transazione per principio avviene senza pregiudizio delle rispettive ragioni nell'eventualità di una lite (I CCTF 6 giugno 1994 in re M. SA/B. S.n.c.), per cui le eventuali ammissioni fatte a quel momento da una parte, in concreto dalla convenuta, sarebbero irrilevanti; oltretutto, nel caso di specie, la convenuta non aveva assolutamente riconosciuto che l'incidente fosse ascrivibile alla sua assicurata e, se ciò non bastasse, allorché aveva provveduto al versamento dell'acconto più sostanzioso, quello di fr. 5'000.-, aveva espressamente sottolineato che ciò avveniva "senza pregiudizio per l'ulteriore trattazione della pratica" (doc. G; di analogo tenore è il doc. 2); un'analoga riserva era stata pure formulata al momento in cui essa aveva dichiarato di rinunciare alla prescrizione (doc. P).

                                         Pacifica l'applicazione nella fattispecie dell'art. 61 cpv. 1 LCS, disposizione che in caso di incidente con lesioni corporali prevede di regola la responsabilità di tutti i detentori coinvolti in proporzione della loro colpa, si tratta ora di esaminare se, come preteso dalla convenuta, la responsabilità della sua assicurata non sia eventualmente esclusa a seguito dell'assenza di colpa da parte sua rispettivamente della colpa grave del convenuto leso o di un terzo (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 1.2b ad art. 61 LCS; II CCA 21 marzo 1996 in re C./P. llcc., 26 marzo 1996 in re F./B. llcc.). È così. L'istruttoria di causa, che per la particolare questione era in sostanza limitata all'audizione del conducente __________ -prova per altro richiesta dalla parte attrice- ha infatti permesso di escludere una qualsiasi colpa a carico del conducente del furgone e di accertare che la responsabilità dell'incidente era semmai da attribuire proprio all'attore e meglio alla sua incapacità di padroneggiare lo scooter nella fase di frenata, ancorché la stessa fosse senz'altro possibile. Il teste, che non è stato considerato inattendibile dall'attore, ha in effetti riferito che, al momento in cui egli si era immesso sulla strada cantonale proveniente dal distributore __________, il conducente della Vespa era distante circa 50-60 m o anche di più; sempre in base al suo racconto, l'attore aveva iniziato a "tracollare" e in seguito era caduto a terra, senza che tra i due veicoli vi fosse stato un contatto; oltretutto, sempre secondo il teste, nel corso di un successivo colloquio l'attore gli aveva confidato che, se non avesse frenato, non sarebbe successo niente. Non è per contro dimostrato che il furgone avrebbe invaso la corsia dello scooter, la relativa versione dell'attore (doc. B) essendo stata smentita dal teste __________.

                                   8.   Dovendosi, già per questo motivo, respingere la petizione, è unicamente a titolo abbondanziale che, nel seguito di questo esposto, ci si pronuncerà sulle singole posizioni di danno fatte valere dall'attore. Come vedremo, anche in questa evenienza, la petizione non avrebbe avuto miglior sorte, ritenuta la pressoché totale infondatezza delle censure sollevate nell'appello ed il parziale buon fondamento dei rilievi mossi dalla convenuta.

                                8.1   Atteso che le censure relative al valore della giacca e del casco (fr. 600.- e fr. 300.-), alla perdita di guadagno fino all'inoltro della petizione (sia pure ridotta a fr. 2'000.-) e alle spese legali preprocessuali (ora chieste in ragione di fr. 5'000.-) devono già essere respinte siccome irricevibili, in quanto l'appellante non ha assolutamente precisato nel gravame i motivi di fatto e di diritto per cui il giudizio pretorile, che aveva perlopiù respinto o accolto in misura limitata quelle pretese, sarebbe stato errato (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 27 ad art. 309), l'unica censura d'appello che in definitiva può essere esaminata in questa sede è quella con cui l'attore chiede la corresponsione di un'indennità per torto morale di fr. 25'000.-, fermo restando che l'aumento dell'indennizzo richiesto da fr. 6'000.a fr. 25'000.-, già operato in sede conclusionale, è proceduralmente inammissibile, visto che per giurisprudenza invalsa un'estensione fondata -come nel caso concreto- non già su risultanze istruttorie che abbiano messo in luce sofferenze maggiori di quelle considerate all'inizio, ma riconducibile piuttosto a motivi di mera opportunità, è contraria al principio dell'affidamento (II CCA 12 dicembre 1994 in re P./M., 30 luglio 2002 in re C./A. SA).

                                         Nella valutazione del torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento delle circostanze concrete (genere e gravità del pregiudizio, intensità e durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa dell’autore, ecc.: cfr. per tante: II CCA 5 febbraio 2001 in re D./U.). Nel caso di specie già si è detto che l'attore, a seguito dell'incidente, ha in sostanza riportato una frattura del processo stiloideo del radio destro, un trauma alla mano destra e un'escoriazione al ginocchio destro. La frattura al radio, curata conservativamente, è nel frattempo guarita senza conseguenze particolari. L'unico problema che tuttora persiste, oltre a dei dolori alla spalla (secondo il perito giudiziario, le emicranie di cui soffre l'attore, probabilmente dovute a quella lesione, sarebbero comunque intervenute anche senza l'incidente), è una menomazione permanente alla mano destra, segnatamente l'impossibilità di chiudere completamente la mano, in particolare di piegare in modo completo l'anulare e il mignolo. Il perito ha però aggiunto che l'attuale stato della mano era in gran parte dovuto a fattori non riconducibili all'incidente e meglio a una preesistente artrosi delle articolazioni interfalangiche prossimali e distali delle dita nonché a una successiva frattura della prima falange del mignolo, concludendo in definitiva che l'incidente in questione aveva inciso sullo stato invalidante della mano e del braccio destro, inclusa la spalla, nella misura del 15%. Alla luce di quanto precede e vista la giurisprudenza in materia (cfr. in particolare Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3. ed., Zurigo 1999, VIII/6 1987-1989 N. 19, ove, in un caso decisamente più grave di quello in esame, che aveva comportato l'amputazione dell'indice e del medio e l'irrigidimento dell'anulare e del mignolo della mano destra, era stata riconosciuta, stante una concolpa del leso del 20%, un'indennità di fr. 14'000.-), questa Camera ritiene che l'indennizzo per torto morale che avrebbe potuto essere attribuito all'attore, rivalutato secondo i criteri applicati negli anni Novanta, era di complessivi fr. 15'000.-, a condizione però, beninteso, che lo stato invalidante fosse completamente ascrivibile all'incidente: visto però, come detto, che l'incidente ha in realtà influito solo in ragione del 15%, l'importo a suo favore sarebbe tutt'al più di fr. 2'250.-.

                                8.2   Mentre il rilievo mosso dalla convenuta contro le spese di viaggio per le cure mediche poste a suo carico dal Pretore (fr. 308.80) è del tutto infondato, la relativa pretesa attorea essendo in effetti perfettamente ricevibile siccome già formulata con la petizione, il discorso è diverso per le spese legali preprocessuali (fr. 2'000.-), che il primo giudice ha ritenuto di attribuire all'attore. Secondo la prassi del Tribunale federale le spese legali di assistenza precedenti l'apertura della causa, non comprese nelle ripetibili secondo la procedura civile, costituiscono una posta di danno, a condizione che l'assistenza legale sia giustificata, necessaria e appropriata (DTF 117 II 101 consid. 6b, I CCTF 12 febbraio 2003 in re J./G. SA). Nel caso di specie, ritenuto che le pretese attoree sono in definitiva risultate fondate solo in ragione di fr. 2'558.80 (fr. 2'250.- + fr. 308.80) a fronte del versamento a suo favore di acconti in ragione di fr. 6'000.-, è evidente che l'intervento del legale non è risultato assolutamente appropriato ai sensi della giurisprudenza, ciò che esclude qualsiasi risarcimento del suo onorario. Nella fase preprocessuale il legale dell'attore si è inoltre comportato in modo eccessivamente intransigente e poco cooperativo, formulando pretese -oltretutto sempre più elevate- che oggettivamente non avrebbero mai potuto essere ammesse dalla controparte (si pensi alla richiesta di fr. 4'000.- al mese di cui al doc. R e dunque di fr. 26'000.- per la sola perdita di guadagno nel doc. M, pur sapendo che a quel momento l'attore era pensionato) rispettivamente non mettendo a disposizione, sia pure richiesto, la documentazione comprovante il danno (cfr. doc. P, Q e 3; teste __________).

                                   9.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 10 maggio 2002 di __________ è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    580.b) spese                                                      fr.      20.-

                                         Totale                                                           fr.    600.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'000.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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