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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.12.2002 12.2002.61

10 décembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,174 mots·~11 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2002.61

Lugano 10 dicembre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Marchi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. inc. no. OA.2002.00245 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 11/21 aprile 2000 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro

__________ __________ tutti rappr. dall'avv. __________    

con la quale l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido a versarle la somma di fr. 11'214.10 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 1999 a titolo di risarcimento dei danni (incidente della circolazione) che il Pretore, con decisione 27 febbraio 2002, ha integralmente accolto.

Appellanti i convenuti i quali, con appello 18 marzo 2002, chiedono la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere le domande di petizione, mentre, con osservazioni 29 aprile 2002, l’attrice postula la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 25 novembre 1998, all’interno dell’area di parcheggio del centro commerciale di __________a, è avvenuto uno scontro fra la vettura condotta da __________ e l’auto guidata da __________ che ha cozzato contro la prima. La vettura di quest’ultima ha riportato seri danni materiali. La __________ ha di conseguenza chiesto senza successo alla società di assicurazione responsabilità civile di __________ il risarcimento del danno ed ha successivamente inoltrato alla Pretura di Lugano la petizione    21 aprile 2000 con la quale ha preteso la condanna di __________ e dell’Assicurazione a pagarle, in solido, la somma di fr. 11'214.10 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 1999 a titolo di risarcimento dei danni subiti. Il danno così preteso si compone di fr. 10'128.10 di danni materiali all’autovettura, oltre a fr. 260.- per il recupero del veicolo e fr. 852.- per il noleggio di una vettura sostitutiva durante il periodo della riparazione. L’attrice ha sostenuto la responsabilità di __________ per l’incidente precisando di aver beneficiato della precedenza rispetto al convenuto poiché proveniva da destra su una corsia di percorrenza preferenziale interna all’area di parcheggio.

                                   2.   Con la risposta di causa, i convenuti hanno contestato che la __________ “utilizzasse una via di transito, prioritaria rispetto a quella perpendicolare dalla quale veniva il signor __________ ” e precisato che “entrambe le parti in causa avevano da poco lasciato i rispettivi posteggi e percorrevano quindi il medesimo tipo di corsia". Inoltre, con riferimento al danno fatto valere, hanno contestato che l'attrice potesse loro addebitare il noleggio di una vettura sostitutiva poiché la stessa avrebbe potuto beneficiare dei mezzi pubblici di trasporto. Hanno quindi chiesto la reiezione della petizione.

                                   3.   Con la decisione impugnata il Pretore ha accolto integralmente la petizione. Posta l’applicazione alla fattispecie delle norme della Legge sulla circolazione stradale, quindi del principio della precedenza da destra e la possibilità riconosciuta al giudice, in deroga alle norme cantonali, di ammettere la prova dell’interrogatorio formale seppure chiesto dalla stessa parte soggetta all’interrogatorio, ha riconosciuto la responsabilità di __________ per l’incidente ed integralmente il danno subito dall’attrice, attestato dalle relative fatture prodotte.

                                   4.   Con l’appello i convenuti chiedono la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione. Essi sostengono in sostanza che la pretesa della __________i non ha trovato alcun riscontro probatorio all’infuori delle sue sole adduzioni di parte. La pretesa non poteva quindi ritenersi comprovata ed essere accolta. A mente degli appellanti il Pretore avrebbe basato in modo inammissibile la decisione unicamente sulla descrizione dell’incidente proposta nelle allegazioni dell’attrice, sullo schizzo relativo alla dinamica dell’incidente allestito dalla stessa e sull’interrogatorio formale dalla stessa richiesto e nell’ambito del quale essa ha confermato la propria versione dei fatti. Fanno ancora valere le loro censure relative alla necessità di una vettura sostitutiva.

                                         Nelle osservazioni all’appello l'attrice si conferma nelle proprie domande e chiede la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di prima istanza.

                                   5.   Oggetto dell’appello è quindi, in particolare, l’adempimento dell’onere probatorio ad opera dell’attrice quo alla responsabilità del sinistro. Secondo l’art. 8 CC, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Nel caso la parte alla quale incombe l’onere della prova fallisca, il giudice deve decidere a suo svantaggio (Guldener, Beweiswürdigung und Beweislast nach schweizerischem Zivilprozessrecht, Zurigo, 1955, p. 16 e seg.), quindi respingerne la pretesa. Ciò che non viene contestato vale però come ammesso e non necessita di prova: è segnatamente il diritto cantonale che determina quando e in quale misura debba intervenire una contestazione (Schmid, Art. 8 ZGB: Überblick und Beweislast, in: Leuenberger, Der Beweis im Zivilprozess, Berna, 2000, p.15). Il Tribunale federale ha comunque chiarito che, in ossequio all’onere della prova sancito dall’art. 8 CC, la contestazione deve essere specificata al punto che risulti chiaro a quali fatti vada riferita di modo che la parte, che ha affermato la circostanza, venga sollecitata a portarne la necessaria prova: una sola contestazione generale può quindi essere ritenuta insufficiente e venire preteso dal convenuto che contesti le adduzioni di fatto dell’attore con indicazioni concrete, essendo inoltre possibili situazioni processuali nelle quali è esigibile una sua descrizione degli eventi, segnatamente quando l’attore propone procedimenti, svolgimenti o sviluppi di fatto ben circostanziati (DTF 105 II 146 c. 6a, bb).

                                   6.   Relativamente all’onere di contestare i fatti e le argomentazioni della controparte, la giurisprudenza cantonale ha precisato che la procedura civile ticinese esige che il convenuto dia riscontro ai fatti della petizione, ciò che implica un certo onere di allegazione dei fatti a carico del convenuto, il quale è tenuto a contestare le argomentazioni dell’attore con indicazioni concrete e, se del caso, a fornire la propria descrizione dei fatti: la mancanza dei citati requisiti porta alla conseguenza che la resistenza del convenuto su determinate allegazioni è inesistente, con la conclusione, nel giudizio di merito, di dover poi ammettere la domanda dell’attore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 78, m. 8).

                                         Nel caso in esame, l'attrice ha fornito e ribadito con coerenza una precisa descrizione della dinamica dell’incidente, descrivendone lo sviluppo con l’ausilio del disegno prodotto sub doc. B, mentre i convenuti si sono limitati alla generica contestazione della validità di tale descrizione e della qualifica della strada di provenienza dell’attrice come strada di percorrenza principale, con ciò contestando il beneficio della precedenza della controparte, senza però fornire qualsiasi descrizione di una dinamica alternativa. Per contro essi hanno confermato la provenienza delle vetture da strade perpendicolari, ciò che risulta conforme alla descrizione, fornita dall'attrice __________, che in assenza di concreti elementi contrari trova quindi conferma. In tali circostanze si deve ritenere che __________ e la sua Assicurazione non hanno validamente contestato la dinamica dell’incidente descritta dell’attrice, la quale deve risultare di conseguenza ammessa.

                                   7.   Ma anche se così non fosse la valutazione del Pretore di ammettere la dinamica di fatto dell'incidente come proposta dall'attrice non può incorrere in alcuna censura.

                                         Per l’art. 1 cpv. 1 LCS, il concetto di strada pubblica deve essere interpretato estensivamente e, in particolare, comprende anche le aree di parcheggio (DTF 92 IV 10) e, di conseguenza, al caso in esame torna applicabile, senz'altro, la legge sulla circolazione stradale. Secondo l’art. 86 LCS nelle vertenze relative alle pretese derivanti da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi, il giudice apprezza i fatti senza essere vincolato dalle regole della procedura cantonale concernenti le prove. Il diritto federale ha con ciò inteso accordare al giudice il suo pieno potere di apprezzamento relativamente alla determinazione dei fatti, rendendo inefficaci le regole cantonali che, per esempio, limitano il valore probatorio di certe testimonianze (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne, 1996, ad art. 86 LCS, n. 2.1). Nelle cause dipendenti dalla Legge sulla circolazione stradale è segnatamente possibile chiedere il proprio interrogatorio formale anche se le disposizioni procedurali, come in Ticino, non lo permettono (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 271, n. 761). Le censure degli appellanti che contestano l’ammissione e l’assunzione da parte del giudice di prima istanza della prova dell’interrogatorio formale dell’attrice ad istanza della stessa parte e la sua efficacia probatoria sono quindi prive di qualsiasi fondamento.

                                   8.   Chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione, gli appellanti, contestano l’attribuzione della responsabilità dell’incidente ad __________ e quindi il riconoscimento del suo obbligo di risarcire il danno subito dall'attrice __________. A torto.

                                         __________, all’interno di un’area di parcheggio di un centro commerciale, ha lasciato il proprio parcheggio e dalla stradina d’accesso al medesimo, perpendicolare alla via di percorrenza principale interna all’area di parcheggio, la quale conduce verso l’uscita dell’area stessa, si è immesso su tale via per accedere all’uscita. In tale frangente si è scontrato con la vettura della __________, la quale, anch’essa diretta verso l’uscita, sopraggiungeva su tale via di percorrenza principale dalla destra rispetto ad __________. È quindi evidente la responsabilità di __________ per l’incidente. La giurisprudenza ha infatti chiarito che ai conducenti che percorrono l’area di parcheggio riservata ai clienti di un centro commerciale si applicano le regole della circolazione stradale, tenendo conto della situazione e delle funzioni delle diverse vie di percorrenza fra le superfici di parcheggio: il concetto di parcheggio non comprende solo la superficie riservata al parcheggio ma anche i tratti di accesso al medesimo, mentre le vie di percorrenza che non danno accesso diretto alla superficie di parcheggio sono parificate ad una strada e i veicoli che vi transitano beneficiano della precedenza (DTF 100 IV 62 c. 4). In concreto __________ ha violato tale regola di circolazione e a giusta ragione il Pretore gli ha attribuito la responsabilità dell’incidente con l’obbligo di risarcimento del danno provocato all’appellata.

                                         Del resto, fosse anche ammessa la sola tesi dei convenuti nel senso che la via percorsa da controparte non era una strada di percorrenza prioritaria, la responsabilità di __________ è ugualmente data per non aver concesso la precedenza, secondo la regola generale, a chi sopraggiungeva dalla destra.

                                         D’altra parte gli appellanti non pretendono, sostanziano e dimostrano una concolpa della __________ per l’incidente, di modo che la responsabilità del convenuto __________ deve essere riconosciuta pienamente.

                                   9.   Relativamente al danno da risarcire gli appellanti contestano il riconoscimento del costo di un veicolo sostitutivo (fr. 852.-), poiché tale utilizzo non rappresenterebbe una necessità dettata da esigenze professionali, ma una semplice comodità. L’appellata avrebbe potuto far capo, per le sue esigenze domestiche e materne ai mezzi pubblici, nel caso concreto ordinariamente accessibili.

                                         Giurisprudenza e dottrina riconoscono che l’obbligo di risarcimento dei danni materiali, nell'ambito di un sinistro della circolazione, comprende anche i costi di locazione di un veicolo sostitutivo per il periodo necessario alla riparazione del veicolo danneggiato (Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. II, Berna 1988, p. 113). La giurisprudenza ha in particolare precisato che il diritto a tale risarcimento non presuppone che il veicolo sia necessario per lo svolgimento di un’attività professionale (Rep. 1976, p. 37). Tuttavia il costo di un veicolo sostitutivo non può configurare un danno da risarcire quando tale disponibilità rappresenta una mera comodità (Brehm, Berner Kommentar, ad art. 41 CO, n. 80). Nel caso in esame l’appellata ha indicato nel proprio interrogatorio formale di non svolgere al momento dell’incidente un’attività lucrativa e di necessitare dell’auto in sostituzione per portare il figlio all’asilo e occuparsi del medesimo. Essa non ha addotto altre necessità e non ha contestato di poter disporre di adeguati mezzi pubblici di trasporto per provvedere alle citate incombenze per il periodo limitato di pochi giorni. Nel caso concreto il costo del veicolo sostitutivo rappresenta di conseguenza una semplice comodità e non può essere riconosciuto quale posta di danno. L’appello deve pertanto essere parzialmente accolto su questo punto e la decisione di prima istanza riformata nel senso che gli appellanti sono condannati a versare alla controparte la somma di fr. 10'362.10 oltre interessi.

                                10.   La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo

                                         grado seguono la soccombenza.

Per i quali motivi,

visti, per le spese, la vigente TG e gli art. 147 e seg. CPC

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione 27 febbraio 2002 della Pretura di Lugano, Sezione 3, è riformata come segue.

                                          1.   La petizione è parzialmente accolta nel senso che __________, e __________ a, sono condannati a versare, in solido, a __________, l’importo di fr. 10'362.10 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 1999.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 700.- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono poste a carico dell’attrice in ragione di 1/10 e carico dei convenuti in ragione di 9/10, con l’obbligo dei convenuti di rifondere all’attrice fr. 800.- per parte di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

                                         tassa di giustizia           fr.    350.spese                             fr.      50.-

                                         Totale                             fr.    400.anticipate dagli appellanti, sono poste a loro carico in ragione di 9/10 ed a carico dell’appellata in ragione di 1/10; a quest'ultima gli appellanti verseranno inoltre fr. 500.- per parte di ripetibili d’appello.

                                  III.   Intimazione a: - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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