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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.09.2002 12.2002.28

18 septembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·883 mots·~4 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2002.00028

Lugano 18 settembre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.1999.00006 della Pretura del Distretto di Blenio- promossa con petizione 12 febbraio 1999 da

__________ rappr. dall'avv. __________

  contro  

__________ __________ entrambi rappr. dall'avv. __________  

chiedente la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 77'498.- oltre interessi nonché l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale già annotata in via provvisoria sul mappale n. __________ RFD di __________;

sulle quali il Pretore supplente si è pronunciato con sentenza 9 gennaio 2002, con cui ha parzialmente accolto la petizione, ammettendo la creditoria per fr. 47'608.80 oltre interessi e respingendo la domanda di iscrizione dell'ipoteca legale, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese sono state poste a carico dell'attore per 7/10 con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'400.- per ripetibili;

appellante l'attore con atto di appello 29 gennaio 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che gli oneri processuali di prima sede gli siano caricati solo in ragione di 1/3 con l'accollo alla controparte dell'indennità ripetibile fissata in fr. 3'600.-, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti non hanno presentato osservazioni al gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con la petizione in rassegna l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 77'498.- oltre interessi nonché l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale sul mappale n. __________ RFD di __________;

                                         che il Pretore supplente, con il giudizio qui impugnato, ha ammesso l'azione creditoria per fr. 47'608.80 oltre interessi e negato l'iscrizione dell'ipoteca legale, ripartendo la tassa di giustizia e le spese per 7/10 a carico dell’attore e per 3/10 a carico dei convenuti, ai quali ha pure attribuito fr. 2'400.- per ripetibili parziali;

                                         che con l’appello che ci qui occupa l'attore ha contestato il giudizio pretorile su spese e ripetibili, ritenendo maggiormente equo che gli oneri processuali di prima sede fossero posti a suo carico solo in ragione di 1/3 con l'accollo alla controparte di un'indennità ripetibile di fr. 3'600.-;

                                         che la controparte non ha presentato osservazioni all’appello;

                                         che giusta l'art. 148 cpv. 2 CPC, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può ripartire parzialmente o per intero fra le parti, le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili;

                                         che nel caso di specie è del tutto pacifico che l'attore è risultato vincente per 2/3 circa nell'azione creditoria, ma del tutto soccombente nell'azione di iscrizione dell'ipoteca legale;

                                         che il dispositivo su spese e ripetibili adottato dal primo giudice, con cui l'attore è stato riconosciuto maggiormente soccombente (7/10), misconosce manifestamente il carattere accessorio della pronunzia relativa all'ipoteca legale, e non può pertanto essere condiviso; lo stesso discorso vale per la richiesta di modifica del grado di soccombenza (1/3) proposta dall'attore, il quale in sostanza pretende di ignorare il giudizio su tale questione, soluzione che sarebbe stata praticabile solo nell'evenienza in cui l'ipoteca legale fosse stata accolta nella misura dell'azione creditoria, ciò che però non è stato il caso nella fattispecie;

                                         che la soluzione corretta appare invece quella di attribuire alla decisione sull'ipoteca legale una certa "rilevanza" per il giudizio sulle spese e sulle ripetibili, seppur minore rispetto a quella dell'azione creditoria, ciò che in definitiva impone di riformare il primo giudizio nel senso di ripartire gli oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuna e di compensare le ripetibili;

                                         che l'appello può pertanto essere evaso ai sensi dei considerandi, ritenuto che alla parte appellata, pur parzialmente soccombente, non possono essere caricate né la tassa di giustizia, né le spese, né le ripetibili di seconda istanza, non avendo quest'ultima preso posizione sul gravame, né avendo essa contribuito a provocare la decisione viziata (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 16 e 17 ad art. 148; IICCA 12 giugno 1996 in re A./A.F. SA): nella misura della sua soccombenza, gli oneri giudiziari vanno per contro posti a carico dello Stato, con l'obbligo di rifondere all'appellante un'equa indennità per ripetibili parziali (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 ad art. 148; sentenza IICCA citata);

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 29 gennaio 2002 di __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 9 gennaio 2002 della Pretura del distretto di Blenio, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         2.     Le tasse di complessivi fr. 2'000.- e le spese di giustizia per fr. 6'000.-, già in parte anticipate dall'attore nella misura di fr. 4'500.- e dai convenuti nella misura di fr. 1'500.-, per il resto da anticiparsi dall'attore, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono a carico dei convenuti, in solido, compensate le ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            250.-b)  spese                                            fr.              50.--

                                         T otale                                            fr.            300.-da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico dello Stato, che rifonderà all'appellante fr. 150.- per parti di ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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