Incarto n. 12.2002.203
Lugano 22 novembre 2002/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.00183 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 28 ottobre 2002 da
__________
contro
__________
intesa ad ottenere l'emanazione di un decreto esecutivo per l'immediata consegna dell'autovettura AUDI A4, __________ che il Pretore, con decreto esecutivo 29 ottobre 2002 ha ordinato.
Ed ora sullo scritto 15 novembre 2002 di __________ (già __________), indirizzato alla Pretura e trasmesso quale appello a questa Camera, con il quale si chiede il ritiro del decreto esecutivo a carico della società.
Letti ed esaminati gli atti di causa.
Considerato
che, per costante giurisprudenza, nei confronti del decreto esecutivo che ammette l'istanza della parte procedente non è ammissibile, nella procedura cantonale, nessun rimedio di diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 497 m. 2);
che l'appello in questione è di conseguenza irricevibile e come tale può essere sanzionato già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC;
pronuncia:
1. Lo scritto/appello 15 novembre 2002 di __________ (già __________) è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse o spese.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario