Incarto n. 12.2002.202
Lugano 22 novembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2002.00074 della Pretura del distretto di Lugano sezione 1 promossa con istanza 25 settembre 2001 da
__________ rappr. dall' avv. __________
contro
__________
chiedente la condanna al pagamento dell'importo di Fr. 4'569.70 oltre interessi per mercede d'architetto, alla quale la convenuta ha opposto, in via riconvenzionale, un proprio credito di Fr. 20'000.- e oltre per risarcimento danni.
Ed ora sull'appello 14 novembre 2002 della convenuta nei confronti del decreto 24 ottobre 2002 del Pretore che ha accolto l'eccezione di carente legittimazione alla rappresentanza della convenuta da parte della signora __________ in occasione dell'udienza preliminare del 21 ottobre 2002 ed ha riconvocato la stessa udienza il giorno 4 novembre 2002.
Letti ed esaminati gli atti dell'incarto.
Considerato
che, con l'appello, la convenuta lamenta che il Pretore non ha concesso alla signora __________, negandole la legittimazione alla rappresentanza, di rappresentarla in giudizio benché al beneficio di una procura generale della società, in particolare procedendo all'udienza preliminare di causa;
che l'appello dovrebbe già essere respinto per il fatto che l'udienza preliminare in questione ha poi successivamente avuto luogo regolarmente, il giorno 4 novembre 2002, presente, per la convenuta, il suo amministratore unico;
che, in ogni caso, per costante giurisprudenza, la persona giuridica che non è patrocinata in giudizio da un avvocato, unico legittimato all'uopo come all'art. 64 CPC, può procedere con atti propri ma solo per mezzo dei suoi organi statutari e non rilasciando procure a terze persone che non detengono e non possono detenere la rappresentanza processuale così come regolata dal CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 64 m. 11);
che la decisione del Pretore sfugge così a qualsiasi critica;
che, con l'appello, la ricorrente, contesta anche il decreto 11 luglio 2002 con il quale il Pretore ha stralciato, per tardività, l'atto di duplica;
che al proposito non si può far altro che constatare come il gravame, su questo punto, sia ampiamente tardivo oltre che, per la pertinente motivazione del Pretore, infondato nel merito;
che l'appello, integralmente infondato, può così essere respinto già ad un esame preliminare come all'art. 313bis CPC;
Per i quali motivi
viste per le spese gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. L'appello 14 novembre 2002 di __________ è respinto.
2. La tassa di giudizio in Fr. 200.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a carico dell'appellante.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario