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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.11.2002 12.2002.202

22 novembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·453 mots·~2 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2002.202

Lugano 22 novembre 2002/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2002.00074 della Pretura del distretto di Lugano sezione 1 promossa con istanza 25 settembre 2001 da

__________ rappr. dall' avv. __________  

contro

__________    

chiedente la condanna al pagamento dell'importo di Fr. 4'569.70 oltre interessi per mercede d'architetto, alla quale la convenuta ha opposto, in via riconvenzionale, un proprio credito di Fr. 20'000.- e oltre per risarcimento danni.

Ed ora sull'appello 14 novembre 2002 della convenuta nei confronti del decreto 24 ottobre 2002 del Pretore che ha accolto l'eccezione di carente legittimazione alla rappresentanza della convenuta da parte della signora __________ in occasione dell'udienza preliminare del 21 ottobre 2002 ed ha riconvocato la stessa udienza il giorno 4 novembre 2002.

Letti ed esaminati gli atti dell'incarto.

Considerato

                                         che, con l'appello, la convenuta lamenta che il Pretore non ha concesso alla signora __________, negandole la legittimazione alla rappresentanza, di rappresentarla in giudizio benché al beneficio di una procura generale della società, in particolare procedendo all'udienza preliminare di causa;

                                         che l'appello dovrebbe già essere respinto per il fatto che l'udienza preliminare in questione ha poi successivamente avuto luogo regolarmente, il giorno 4 novembre 2002, presente, per la convenuta, il suo amministratore unico;

                                         che, in ogni caso, per costante giurisprudenza, la persona giuridica che non è patrocinata in giudizio da un avvocato, unico legittimato all'uopo come all'art. 64 CPC, può procedere con atti propri ma solo per mezzo dei suoi organi statutari e non rilasciando procure a terze persone che non detengono e non possono detenere la rappresentanza processuale così come regolata dal CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 64 m. 11);

                                         che la decisione del Pretore sfugge così a qualsiasi critica;

                                         che, con l'appello, la ricorrente, contesta anche il decreto 11 luglio 2002 con il quale il Pretore ha stralciato, per tardività, l'atto di duplica;

                                         che al proposito non si può far altro che constatare come il gravame, su questo punto, sia ampiamente tardivo oltre che, per la pertinente motivazione del Pretore, infondato nel merito;

                                         che l'appello, integralmente infondato, può così essere respinto già ad un esame preliminare come all'art. 313bis CPC;

Per i quali motivi

viste per le spese gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'appello 14 novembre 2002 di __________ è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio in Fr. 200.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a carico dell'appellante.

                                   3.   Intimazione a: - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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