Incarto n. 12.2002.00191
Lugano 31 ottobre 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Visto l'appello 29 ottobre 2002 presentato da
__________ (rappr. dall'avv. __________)
contro
la decisione 25 ottobre 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella procedura promossa con istanza 26 luglio 2002 nei confronti di
__________ (rappr. dall'avv. __________)
statuendo sulla domanda di effetto sospensivo contenuta nell'atto ricorsuale;
considerato che il conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 270);
rilevata la mancanza di motivazione a sostegno della misura richiesta, l'insorgente non specificando quali interessi apparirebbero minacciati ove la sentenza pretorile divenisse esecutiva;
ritenuto che la semplice evenienza di un incasso pecuniario non comporta scapito giuridico, a meno che l'obbligo di pagare implichi per l'appellante difficoltà finanziarie o la restituzione della somma in esito al possibile accoglimento del ricorso sembri dubbia (DTF 107 Ia 269 consid. 2), questioni neppure prospettate in concreto;
richiamati gli art. 418 e 398 cpv 2 CPC
decreta 1. L'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo all'appello 29 ottobre 2002 di cui sopra, è respinta.
2. Intimazione a: – __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Il presidente
giudice Bruno Cocchi