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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.11.2003 12.2002.188

4 novembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,726 mots·~19 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2002.188

Lugano 4 novembre 2003/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rampini (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1997.12 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 27 febbraio 1997 da

AO0 rappr. dall' RA0

contro

AP0 rappr. dall' RA0

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 25'000.-oltre accessori, unitamente al rigetto in via definitiva dell’opposizione ad un precetto esecutivo in via di emissione;

domanda avversata dalla convenuta, la quale ha proposto una domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell’attrice al pagamento di una somma di Fr. 23'000.-oltre interessi al 5% a decorrere dal 6 marzo 1997, unitamente al rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di __________;

che il Pretore, con sentenza 27 settembre 2002, ha parzialmente accolto tanto la petizione, quanto la domanda riconvenzionale, condannando la convenuta a versare all’attrice l’importo di Fr. 20'897.55 oltre interessi al 5 % dal 27 febbraio 1997, e l’attrice al pagamento alla convenuta (attrice riconvenzionale) della somma di Fr. 2'076.80 oltre interessi al 5% dal 6 marzo 1997, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di __________, limitatamente a detto importo oltre accessori;

appellante la convenuta che, con gravame 17 ottobre 2002 chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di accogliere parzialmente la petizione per Fr. 9'923.20 oltre accessori e la domanda riconvenzionale sino a concorrenza di Fr. 11’477.-- oltre accessori, protestando che le spese e le tasse di giustizia siano addossate nella misura di 2/3 all’attrice e di 1/3 alla convenuta, con l’obbligo all’attrice di riversare alla convenuta Fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili, oltre alle spese e alle ripetibili per la sede di appello;

mentre l’attrice, con osservazioni 9 dicembre 2002, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.

Ritenuto

in fatto:                            A.   Nel giugno del 1995 __________ SA ha conferito l’incarico alla __________ di allestire il progetto di base, il capitolato d’appalto e il modulo d’offerta, nonché l’elaborazione di piani esecutivi e di schemi di dettaglio, la sorveglianza e la direzione dei lavori, come pure la revisione di documenti e la liquidazione di opere da elettricista che sono state affidate alla __________ SA. La mercede è stata fissata in Fr. 44'886.-- (doc. _). In data 24 settembre 1996 la __________ SA ha emesso una fattura di Fr. 45'000.-- IVA inclusa, osservando che era stato versato un acconto di Fr. 20'000.-- (doc. _). Con scritto 4 ottobre 1996 __________ SA ha contestato integralmente la pretesa della __________ SA, rilevando che i quadri elettrici e le linee d’entrata erano sovradimensionati; che un cavo provvisorio fornito dall’attrice in epoca precedente non era stato recuperato, nonché che i quadretti posati erano inutilizzabili (doc. _).

                                           B.   Con petizione 27 febbraio 1997 __________ SA ha convenuto in giudizio __________ SA per chiedere la condanna al pagamento del saldo della fattura scoperta di Fr. 25'000.-- oltre interessi al 5% a decorrere dal 26 febbraio 1997, unitamente al rigetto in via definitiva dell’opposizione ad un precetto esecutivo in via di emissione.

                                                  A questa domanda si è opposta __________ SA lamentando che i piani esecutivi e di dettaglio sono stati allestiti parzialmente; che i piani di revisione non sono mai stati consegnati ad essa; che taluni piani sono stati consegnati in ritardo causando dei pregiudizi; che l’assistenza tecnica e il coordinamento sono stati pressoché inesistenti e che la liquidazione delle opere non è stata eseguita. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna al pagamento dell’attrice per la somma di Fr. 23'000.-- oltre interessi al 5% a decorrere dal 6 marzo 1997. La convenuta ha avanzato una pretesa di Fr. 5'000.-- nei confronti dell’attrice per non aver fatto utilizzare all’appaltatrice dei lavori (__________SA) un cavo provvisorio che era stato acquistato in precedenza per una manifestazione, nonché una richiesta di risarcimento di Fr. 17'000.-- a titolo di risarcimento danni per i costi supplementari che ha dovuto sopportare a seguito del sovradimensionamento delle opere di elettricista indicate qui sopra. In pari tempo ha chiesto la rimozione in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di __________.

                                                  Con la risposta riconvenzionale l’attrice si opposta alla domanda controdeducendo che fra le parti non è stato perfezionato alcun accordo in ordine alla riutilizzazione del cavo e che il costo dello stesso era di Fr. 3'988.--. Nel contempo essa ha rilevato che l’impianto è stato realizzato in funzione delle richieste della committente e che i ritardi sono stati causati da quest’ultima nelle scelte dell’arredo del bar. Solamente un solo quadro posato è risultato inutile ed esso ha un valore di Fr. 200.--.

                                           C.   Con sentenza 27 settembre 2002 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione condannando la convenuta al pagamento di Fr. 20'897.55 oltre interessi al 5% dal 6 marzo 1997, assumendo che l’attrice non ha adempiuto integralmente gli obblighi contrattuali. Invero ella avrebbe omesso di eseguire la revisione dei documenti, il controllo della fattura finale, nonché avrebbe eseguito la direzione dei lavori solo nella misura del 70%. Il Pretore, fondandosi sulle conclusioni del consulente tecnico, ha stabilito che l’attrice ha svolto prestazioni per complessivi Fr. 38'401.45, a cui doveva essere aggiunta l’IVA al 6,5%, pari a Fr. 2'496.10. Posto che la convenuta aveva versato un acconto di Fr. 20'000.--, lo scoperto era di Fr. 20'897.55. Il Pretore non ha però rimosso l’opposizione al precetto esecutivo, perché lo stesso non è mai stato prodotto in causa.

                                                  In ordine alla domanda riconvenzionale, il Pretore l’ha accolta limitatamente a Fr. 2'076.80, rigettando nel contempo l’opposizione in via definitiva al PE n. __________sino a detto importo, oltre interessi al 5% a decorrere dal 6 marzo 1997. Per il Pretore non è stata recata la prova che l’attrice ha consegnato in ritardo i piani, rispettivamente che la convenuta ha patito un pregiudizio in seguito alla rescissione anticipata del contratto. Per contro il Pretore ha rimproverato all’attrice di non aver utilizzato il cavo acquistato in precedenza, il cui costo era di Fr. 3'988.--. La domanda è stata nondimeno accolta in Fr. 2'076.80, perché la convenuta ha ridotto la sua richiesta riconvenzionale a questo importo con il memoriale conclusivo.

                                           D.   Contro il premesso giudizio la convenuta si è aggravata in appello, rimproverando il Pretore di essersi fondato acriticamente sulle conclusioni del perito, senza tener conto delle risultanze testimoniali, dalle quali si poteva dedurre che parte dei piani non sono stati allestiti dall’attrice, ma da terzi. Anche la direzione dei lavori sarebbe stata svolta nella misura del 60% e non del 70% come ha rilevato il perito. L’onorario dell’attrice, calcolato su un costo delle opere di Fr. 400'000.--, pur tenendo conto della formula che è stata utilizzata dai consulenti tecnici, ammontava quindi a Fr. 29'923.20. Posto che l’attrice ha ricevuto acconti per Fr. 20'000.--, lo scoperto rimane di Fr. 9'923.20. Soggiunge che il Pretore non poteva aggiungere l’IVA, perché il compenso era stato pattuito IVA inclusa e l’attrice ha avanzato questa richiesta solo con le conclusioni, ovvero tardivamente. In relazione al cavo non utilizzato, l’appellante sostiene che il danno deve essere ammesso al valore di riutilizzo pari a Fr. 4'437.-- e non al suo costo. Ricorda altresì che la convenuta non ha ridotto la sua pretesa in Fr. 2'076.80. Quest’ultimo importo, che figurava nelle conclusioni, era la risultante della somma che l’attrice doveva alla convenuta dopo aver proceduto alle compensazioni reciproche dei crediti e dei debiti. Da ultimo ha rimproverato al Pretore di non aver valutato il danno conseguente alla consegna tardiva dei piani e alla cessazione anticipata della direzione dei lavori secondo il suo prudente giudizio, il quale non poteva essere inferiore a Fr. 7'000.--.

                                                  Con tempestive osservazioni l’attrice ha controdedotto che il Pretore non aveva alcun motivo di scostarsi dalle risultanze peritali. Semmai spettava alla convenuta chiedere una delucidazione della perizia per sostanziare le sue pretese. In ordine all’inserimento dell’IVA nel compenso dovuto all’attrice, ha osservato che essa figurava già nella fattura (doc. _). Sulle domande riconvenzionali della convenuta l’appellata ha rilevato che il Pretore era vincolato al petitum delle conclusioni di causa della convenuta ed egli non poteva riconoscere ad essa un importo superiore a Fr. 2'076.80. L’attrice rimprovera però al Pretore di aver computato il valore del mancato utilizzo del cavo al suo costo, senza considerare che lo stesso è rimasto di proprietà della convenuta. Il Giudice avrebbe dovuto tener conto di solo il 50% del valore a nuovo del cavo. Da ultimo ha precisato che agli atti non è stata recata prova alcuna per riconoscere alla convenuta la somma di Fr. 7'000.-- a titolo di risarcimento danni per i ritardi nella consegna dei piani e per la rescissione anticipata del contratto.

Considerato

in diritto:

                                           1.    Fra le parti è stato perfezionato un contratto che verteva sulla progettazione, l’allestimento di un capitolato d’appalto, l’elaborazione di piani e di schemi, nonché la direzione dei lavori e la liquidazione di opere riguardanti l’impianto elettrico dell’eliporto di __________. L’onorario, calcolato sul costo approssimativo dell’opera, è stato fissato in Fr. 44'886.-- (doc. _). L’esecuzione dell’impianto è invece stata appaltata alla __________ SA. Le prestazioni previste dal contratto in rassegna sono quelle tipiche di un contratto di ingegnere che, di regola, possono consistere nella pianificazione, nella progettazione, nella direzione dei lavori, come pure nella consulenza tecnica e nella dispensa di pareri (Werro, Les particularités du contrat d’ingénieur. Questions choisies in: Das Architektenrecht, IIIa ed. N 2183-2189). La dottrina ha precisato che i principi giurisprudenziali elaborati nell’ambito del contratto di architetto valgono anche per il contratto di ingegnere (Werro, op. cit. N. 2221). È generalmente ammesso che in presenza di un contratto globale d‘architetto, ove sono annoverate nelle prestazioni la progettazione e la direzione dei lavori, la materia è governata dalle norme sul mandato (Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag in: Das Architektenrecht, IIIa ed. N 397 segg. CR CO I, Chaix, N. 29 all’art. 363; Tercier, Les contrats spéciaux, IIIa ed. N. 4848), per evitare di applicare a questo contratto misto alle volte le regole dell’appalto o quelle del mandato in funzione delle prestazioni che sono controverse fra le parti. Una simile differenziazione potrebbe condurre a soluzioni impraticabili (Gauch, Der Werkvertrag, IV ed. N. 60; Chaix, op. cit. loc. cit.). Questa tendenza è stata recentemente confermata dal TF nell’ambito di un contratto di architetto globale, ove è stato ribadito che al mandato sono sottoposte le norme sulla fine del contratto e, in generale, sulla responsabilità dell’architetto (DTF 127 III 545 con riferimento ad altre sentenze). Il Pretore non si è scostato da questi principi e le parti non hanno mosso alcuna contestazione al riguardo.

                                           2.    A norma dell’art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede per il rinvio all’art. 321e cpv. 2 CO. Questo disposto riprende i principi che sono consegnati all’art. 97 CO e per i quali il mandante che intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare cumulativamente la violazione del mandato, l’esistenza di un pregiudizio, nonché la presenza di un nesso di causalità adeguato fra la violazione del contratto e il danno. Compete per contro al mandatario discolparsi, provando di aver agito diligentemente (Schumacher, op. cit. N 419 segg.; CR CO I, Werro, N. 37 all’art. 398; Weber, Berner Kommentar, N. 30 all’art. 398; Tercier, op. cit. N. 4862 e 4724 segg.).

                                        2.1.   La convenuta lamenta che il Pretore avrebbe fondato il suo giudizio unicamente sulle valutazioni peritali, senza considerare le testimonianze agli atti in ordine alla misura dell’adempimento degli obblighi contrattuali, specie in relazione ai piani che sono stati allestiti da terzi o che addirittura non sono mai stati predisposti. Del pari la direzione dei lavori (di seguito DL) sarebbe stata svolta nella misura del 60% e non del 70%. Il perito ha accertato che fra la documentazione prodotta v’erano i piani esecutivi, gli schemi elettrici e quelli di cablaggio dei quadri, come pure i piani di dettaglio. Queste prestazioni sono state svolte dalla mandataria e non sono emersi errori di progettazione. Il perito ha altresì valutato che la DL è stata eseguita parzialmente in ragione del 70%. Invero il teste __________ (verbale di udienza 28 novembre pag. 4) ha riferito che gli schemi dei quadri sono stati allestiti da altra ditta su incarico della __________ SA, mentre quelli di installazione non sarebbero stati eseguiti. Orbene dagli atti risulta che i piani dei quadri comando esistono e sono stati allestiti dall’attrice (doc. _). Quanto ai piani di installazione, per questa Camera non è possibile capire a cosa il teste si riferisse nel suo interrogatorio, giacché il contratto non annovera questi piani, ma solo i piani esecutivi e gli schemi dell’impianto con i dettagli, nonché l’elaborazione dei piani di dettaglio. Questa documentazione sembrerebbe essere stata acquisita ed essa appare completa. Spettava semmai all’appellante essere più precisa e specificare meglio quali fossero i piani mancanti, facendo riferimento a quelli previsti dal contratto. In queste circostanze non v’è alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali e il Giudice, per prassi costante, non può scostarsi dall’avviso del perito se non per motivi stringenti. E’ solo se contro di esso depongono fatti, elementi di prova incontrovertibili, che tolgono fondamento alle tesi ivi sostenute – sono rilevate contraddizioni manifeste che ne rendono ovvia l’insostenibilità o evidente la preferibilità della tesi avversa – che il Giudice negherà valore probatorio al parere del perito giudiziario (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, ad art. 253 m. 4).

                                                  Ad identica soluzione si deve approdare in ordine alle critiche che sono state mosse dall’appellante sulle valutazioni del perito – fatte proprie dal Pretore – a sapere in quale misura è stata svolta la DL. L’appellante nel suo gravame non fa altro che contrapporre, senza un'adeguata motivazione, la sua opinione a quella del perito. Questa Camera non può scostarsi dalle valutazioni del perito, per cui la decisione del Pretore merita conferma.

                                        2.2.   La convenuta lamenta che l’attrice non avrebbe consegnato per tempo dei piani alla ditta appaltatrice e che questi ritardi avrebbero causato danni per almeno Fr. 7'000.-- da riconoscere in via equitativa in conformità dell’art. 42 cpv. 2 CO. Il Pretore ha negato questa richiesta, perché la prova del danno non è stata recata. L’onere della prova – come si è ricordato sopra – compete alla mandante (DTF 127 III 546). Spetta a lei in particolare sostanziare e provare tutti gli elementi del danno (Schumacher, op. cit. N. 570). Il Giudice può ricorrere all’art. 42 cpv. 2 CO e determinare il danno secondo il suo prudente giudizio, solo quando non può essere provato il suo preciso importo. Dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di chiarire che l’applicazione di questo disposto è ammissibile solo quando il danno risulti impossibile da provare – per la natura stessa della fattispecie –, oppure quando la prova del danno non può ragionevolmente essere pretesa (DTF 128 III 275; 122 III 221 consid. 3a), perché condurrebbe a violare dei diritti della personalità, dei segreti industriali, rispettivamente perché l’assunzione delle prove necessarie comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (Brehm, Berner Kommentar, N. 47 all’art. 42; CR-CO I, Werro, N. 26 all’art. 42; Rep. 1996 N. 48 pag. 168 consid. 4a). Pur se introduce una facilitazione dell’onere probatorio in favore del danneggiato, l’art. 42 cpv. 2 CO non dispensa inoltre quest’ultimo dall’obbligo di fornire tutti gli elementi che concorrono a dimostrare l’esistenza del pregiudizio e che permettono di stimarne l’ammontare. I fatti allegati dalla parte lesa devono dunque essere perlomeno atti a comprovare l’esistenza di un danno e a rendere percettibile il suo ordine di grandezza. La conclusione, secondo cui un danno di una determinata importanza si sia verificato, deve apparire al Giudice verosimile. Si giustifica pertanto assegnare un risarcimento soltanto quando l’esistenza del pregiudizio fatto valere dal danneggiato risulta non soltanto possibile, ma pressoché certa (DTF 122 III 221 consid. 3a con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). In concreto l’attrice non ha posto alcun quesito al perito per determinare l’eventuale suo danno. Nelle controdomande peritali essa si è limitata a chiedere al consulente tecnico se l’impianto era sovradimensionato e, se del caso, quali sarebbero stati i maggiori costi di progettazione e di fornitura (cfr. controquesiti peritali in perizia pag. 3/4). Sui costi aggiuntivi che ha dovuto sostenere la convenuta a seguito delle pretese inadempienze contrattuali dell’attrice, non è stato chiesto alcunché. In assenza di prove che potevano essere recate ed assunte senza particolari difficoltà con la perizia tecnica, al Pretore non può essere rimproverata la violazione del diritto per non aver applicato l’art. 42 cpv. 2 CO.

                                           3.    Il Pretore ha fissato l’onorario per l’attrice in Fr. 38'401.--. Ad esso ha aggiunto l’IVA al 6,5%, pari a Fr. 2'496.10. L’appellante sostiene che il compenso per la mandataria era stato pattuito IVA inclusa. L’accordo può essere desunto dalla fattura (doc. _), nella quale è stato esposto l’onorario di Fr. 45'000.-- IVA inclusa. Di regola l’IVA è aggiunta all’onorario e alle spese del professionista, giacché essa è considerata un costo ai sensi dell’art. 402 CO (cfr. Egli, Das Architektenhonorar in Architektenrecht, IIIa ed. N. 902 e nota a piè di pagina n. 27). Nondimeno le parti possono pattuire che il compenso sia comprensivo di IVA. Nel caso in esame il contratto era silente ma, effettivamente, almeno per atti concludenti, si deve ammettere che la mandataria aveva offerto le sue prestazioni con l’IVA inclusa. Diversamente avrebbe esposto separatamente l’IVA al momento della fatturazione. L’aumento dell’onorario di Fr. 114.-- fra il momento della conclusione del contratto

                                                  (Fr. 44'886.--; doc. _) e quello della fatturazione (Fr.   45'000.--; doc. _), non è dipeso dall’inserimento dell’IVA nella nota, ma dal fatto che le opere di elettricista sono state deliberate per una mercede superiore (Fr. 496'000.--, anziché Fr. 400'000.-- come era stato preventivato; doc. :_). L’importo di Fr. 45'000.--, che è stato ridotto dal Pretore in Fr. 38'401.--, doveva essere ritenuto comprensivo di IVA come nella fattura. Su questo punto l’appello merita di essere accolto.

                                           4.    Fra le parti non è più controverso che la convenuta ha diritto di chiedere all’attrice un risarcimento, atteso che quest’ultima non ha riutilizzato un cavo che era stato acquistato in occasione di una manifestazione presso l’eliporto di __________. Litigioso è il quantum. Il Pretore ha stabilito che il danno era pari al costo del cavo, ovvero a Fr. 3'988.--. L’appellante sostiene che il danno deve essere pari al valore di riutilizzo (Fr. 4'437.--) e non al suo costo. Questo assunto non può essere condiviso. Infatti il risarcimento tende a riequilibrare il patrimonio del danneggiato nella situazione antecedente l’evento pregiudizievole (DTF 127 III 546; 73 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11). Il danno patito dalla convenuta è quello del costo del cavo non utilizzato che, avuto riguardo allo sconto che è stato riconosciuto dall’attrice nella fattura del 26 maggio 1995, è di Fr. 3'988.--.

                                                  Rimane da valutare se il Pretore poteva ridurre questa posizione di danno da Fr. 3'988.-- a Fr. 2'076.80, posto che la convenuta con l’allegato conclusionale non aveva chiesto di più. In altri termini occorre valutare se il Pretore non poteva andare ultra petita. A norma dell’art. 86 CPC il Giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa. Ciò significa che egli non può assegnare all’attore (qui attore riconvenzionale) più di quanto egli ha chiesto, ma che nel contempo non è però neppure legittimato a dare a quest’ultimo meno di quanto riconosciuto dalla controparte (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, § 14 I pag. 148). Il Giudice deve limitare il proprio giudizio a quanto esplicitamente richiesto dall’attore. In concreto con le conclusioni l’attrice riconvenzionale ha ridotto la propria domanda a Fr. 2'076.80 e il Pretore non poteva condannare al pagamento la convenuta riconvenzionale ad una somma superiore. La richiesta dell’attrice riconvenzionale non è dovuta a una svista manifesta. Semplicemente ha operato una compensazione nella causa petendi che, ragionevolmente, per tutelare i suoi interessi, non avrebbe dovuto trasporre nel petitum. Il Giudice è vincolato da questa domanda e non può correggere simili errori.

                                           5.    L’appello deve pertanto essere accolto limitatamente allo stralcio dell’IVA sulla pretesa del saldo della fattura fatta valere dall’attrice nei confronti della convenuta. Per il resto l’appello deve essere respinto, con l’addebito all’appellante di 9/10 delle tasse e delle spese di giustizia in sede di appello. Analoga soccombenza e riparto di spese – mantenuta invece la misura dell'assegnazione delle ripetibili– deve essere riconosciuta per la sentenza di primo grado, ricordando al primo giudice che, confrontato con una domanda principale e una riconvenzionale, tornerebbe più opportuno, per chiarezza, formulare due distinti e separati dispositivi su spese e ripetibili, così da permettere un'eventuale giudizio d'appello al proposito più corretto e preciso a dipendenza delle soccombenze che possono essere diverse sull'azione principale e su quella riconvenzionale e del fatto che la tassa di giustizia per la riconvenzionale è ridotta di un terzo (art. 20 LTG).

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA

dichiara e pronuncia:

                                           I.     L’appello 17 ottobre 2002 di __________ SA, __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 27 settembre 2002 del Pretore del Distretto di __________ è, invariati gli altri, così riformata limitatamente ai dispositivi n.1 e n. 4:

                                                  1.    La petizione è parzialmente accolta.

                                                         Di conseguenza la ditta __________ è condannata a versare alla ditta __________, l’importo complessivo di Fr. 18'401.45 oltre interessi al 5% dal 27 febbraio 1997.

                                                  4.    La tassa di giustizia di Fr. 1'000.-- (di cui Fr. 500.-- già anticipati dalle parti in ragione di ½ ciascuna) è posta a carico della convenuta in ragione di 9/10 e per 1/10 dell’attrice.

                                                         Le spese di Fr. 3'230.-- (di cui Fr. 1'630.-- già anticipati dall’attrice e Fr. 1'600.-- già anticipati dalla convenuta) sono poste a carico della convenuta in ragione di 9/10 e per 1/10 all’attrice. La __________ SA rifonderà inoltre alla ditta __________ SA l’importo di Fr. 2'000.--per titolo di ripetibili.

                                           II.    Le spese della procedura d'appello consistenti in:

                                                  a) tassa di giustizia                                      Fr.  450.-b) spese                                                        Fr.    50.-totale                                                              Fr.  500.-già anticipate dall’appellante rimangono a suo carico in ragione di 9/10 e per 1/10 sono a carico dell’appellata. L’appellante rifonderà a quest'ultima fr. 650.-- per parte di ripetibili.

                                           III.   Intimazione:

                                                  -

                                                  -   

                                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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