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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.10.2002 12.2002.178

16 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·642 mots·~3 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2002.00178

Lugano 16 ottobre 2002/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.2002.00594 (137/2002) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1promossa con istanza 23 settembre 2002 da

__________  

contro

__________

preso atto della decisione 2 ottobre 2002 con cui il Pretore ha invitato la Commissione Tutoria Regionale n. __________ a designare in favore dell'attore un curatore che abbia a rappresentarlo nella causa in esame;

ed ora sullo scritto (recte: appello) 5 ottobre 2002 dell'attore, che, previa la ricusa del giudice di prime cure, chiede la nomina di un patrocinatore d'ufficio;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                                  che in data 23 settembre 2002 __________ ha convenuto in causa l'avv. __________ avanti alla pretura del distretto di Lugano, al fine di togliere l'esecuzione interposta contro il PE n. __________ dell'UE di Lugano "con la procedura ordinaria";

                                                  che il 28 settembre 2002 l'attore, dopo che in precedenza l'atto in questione gli era stato ritornato con preghiera di inoltrare un allegato petizionale che rispettasse le formalità prescritte dall'art. 165 CPC, ha inoltrato un nuovo scritto con cui in sostanza ha chiesto la nomina di un patrocinatore d'ufficio;

                                                  che il Pretore del distretto di Lugano, Sezione __________, avv. __________, con decisione 2 ottobre 2002, evidenziando come le comparse scritte presentate dall'attore fossero assolutamente incomprensibili e, alla lettura, prive di qualsiasi significato e filo logico coerente, non ha ritenuto di dar seguito alla richiesta di nomina di un patrocinatore d'ufficio ai sensi dell'art. 39 cpv. 2  CPC, ritenendo improbabile che vi potesse essere spazio per un patrocinio con la debita collaborazione del cliente: egli, rilevata l'esistenza dei presupposti per far capo all'art. 38 cpv. 2 CPC, ha tuttavia invitato la Commissione Tutoria Regionale n. __________ a designare, nel termine di 30 giorni, in favore dell'attore un curatore che avesse a rappresentarlo nella causa;

                                                  che con lo scritto (recte: appello) 5 ottobre 2002 che qui ci occupa, l'attore, nella limitata misura in cui è comprensibile, ribadisce la richiesta di nomina di un patrocinatore d'ufficio, da effettuarsi però da un altro giudice;

                                                  che l'appello può essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

                                                  che in effetti l'attore non ha spiegato in alcun modo per quale motivo la decisione adottata dal giudice di prime cure di invitare l'autorità tutoria ad affiancargli un curatore, oltretutto nemmeno contestata, sarebbe errata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 27 ad art. 309), così che la stessa non può più essere ridiscussa;

                                                  che in tali circostanze non vi è più spazio, almeno per il momento, per l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 o 3 CPC, che consente di nominare un patrocinatore d'ufficio a una parte;

                                                  che l'incarto può di conseguenza essere ritornato al Pretore avv. __________ per la continuazione del processo, ritenuto che la ricusa formulata nei suoi confronti sulla base dell'art. 25 CPC è del tutto infondata, non risultando -come invece previsto dalla norma- che egli abbia dichiarato la sua incompetenza e che allo stesso modo si sia comportato un altro giudice cui la causa sarebbe stata in seguito riproposta;

                                                  che l'appello deve di conseguenza essere respinto, caricando all'attore qui appellante gli oneri processuali (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                           I.     L’appello 5 ottobre 2002 di __________ è respinto.

                                           II.    Le spese della procedura d’appello in complessivi fr. 100.-- (con una tassa di giustizia di fr. 80.-- e spese di fr. 20.--) sono poste a carico dell'appellante.

                                           III.   Intimazione a:  - __________

                                                  Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

                                                  Sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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