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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.10.2002 12.2002.16

21 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,915 mots·~10 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2002.00016

Lugano 21 ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.1996.00494 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 12 luglio 1996 da

__________ rappr. dall'avv. __________

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 64'153.50 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Lugano;

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 dicembre 2001 ha respinto;

appellante l'attore con atto di appello 14 gennaio 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr. 38'150.- più interessi e spese, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 26 febbraio 2002 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione in rassegna l'arch. __________ ha convenuto in causa __________ per ottenere il pagamento dei lavori di progettazione relativi all'edificazione di un complesso plurifamiliare sul mappale n. __________ RF di __________ (zona __________).

                                         Egli ha quantificato le sue pretese in fr. 64'153.50, somma corrispondente alle 3 fatture da lui allestite in base all'art. 363 e segg. CO e alla norma SIA 102, e meglio quella di fr. 13'055.- relativa al progetto di massima 15 gennaio 1988 (doc. A), quella di fr. 45'190.- inerente il progetto definitivo 30 settembre 1993 (doc. B) e quella di fr. 5'908.50 concernente la fase di preparazione dell'esecuzione (doc. C).

                                   2.   Il convenuto si è opposto alla petizione, asserendo che a suo tempo le parti si erano accordate nel senso che il progetto di massima andava eseguito per un importo forfetario di fr. 7'000.- e le rimanenti fasi di progettazione ed esecutive per fr. 25'000.-, complessivamente dunque per fr. 32'000.-, regolarmente versati, così che nessun'altra somma poteva essere riconosciuta all'attore, oltretutto sulla base della norma SIA, richiamata a sproposito, tanto più che i progetti allestiti, specialmente quello di massima, erano inutilizzabili. Il PE n. __________ dell'UEF di Lugano (doc. D), oggetto della domanda di rigetto dell'opposizione, era infine scaduto.

                                   3.   Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione, ritenendo in sostanza che, pacifica l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti, l'attore non avesse tuttavia fatto fronte nei dovuti modi all'onere della prova in punto all'esistenza e all'entità del diritto rivendicato: in particolare l'attore non aveva replicato alle argomentazioni del convenuto, comprovando un assetto contrattuale diverso e smentendo le risultanze documentali versate agli atti da quest'ultimo, né aveva provato l'applicabilità alla fattispecie della norma SIA, né infine aveva comprovato di aver avuto in qualche maniera diritto a un importo superiore a quello forfetario per aver effettuato prestazioni in un primo tempo non previste e richiestegli dal convenuto in seguito né dimostrato in altro modo il sussistere nei confronti di quest'ultimo del credito fatto valere in giudizio.

                                   4.   Con l'appello che qui ci occupa l'attore chiede di accogliere la petizione per fr. 38'150.- più interessi, somma che a detta del perito corrispondeva al valore delle prestazioni da lui svolte. A suo giudizio, la tesi del convenuto circa l'esistenza di una mercede forfetaria di fr. 32'000.- era smentita già dal fatto che quest'ultimo in seguito aveva provveduto a versargli un ulteriore acconto di fr. 10'000.- e non aveva escluso di dover versare ulteriori importi nel doc. E; tanto più che in ogni caso l'accordo a forfait, se anche poteva valere per il progetto di massima, non poteva certo riferirsi alle fasi del progetto definitivo e della preparazione dell'esecuzione, fermo restando che l'utilità del progetto è stata dimostrata dal fatto che la domanda di costruzione venne accettata dal Municipio e le opere realizzate, sia pure con alcune modifiche richieste dal convenuto.

                                   5.   Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   L'istruttoria di causa ha innanzitutto permesso di accertare che nel corso di un incontro indetto il 13 dicembre 1989 le parti si accordarono in merito alla remunerazione dei lavori di progettazione effettuati fino a quel momento dall'attore a __________ (progetto di massima, "Vorprojekt"), __________ e __________, concordando una remunerazione forfetaria del professionista in ragione di fr. 30'000.-, ritenuto in particolare che il progetto di __________, da solo, comportava una mercede di fr. 7'000.- (cfr. doc. 2). L'importo di fr. 30'000.- così concordato venne in seguito regolarmente soluto dal convenuto mediante la compensazione di lavori da lui eseguiti per fr. 18'000.- e dal successivo versamento da parte sua di ulteriori fr. 12'000.in contanti il 9 febbraio 1990 (cfr. doc. 1).

                                         In considerazione di quanto precede, ovvero stante la pattuizione di una mercede a forfait per il progetto di massima, si può senz'altro concludere che per quel lavoro l'attore non può più pretendere alcunché, per cui la fattura di fr. 13'055.- di cui al doc. A, avente per oggetto quel medesimo lavoro di progettazione, non può essere messa a carico del convenuto.

                                   7.   Rimane da chiarire se ed eventualmente in quale misura l'attore possa pretendere il pagamento della fattura di fr. 45'190.- di cui al doc. B, relativa al progetto definitivo, e della fattura di fr. 5'908.50 di cui al doc. C, relativa alla fase di preparazione dell'esecuzione.

                                7.1   Trattandosi di opere che andavano ben oltre all'intervento oggetto a suo tempo dell'accordo a forfait, che -come detto- si riferiva unicamente al progetto di massima ("Vorprojekt"), è indubbio che le stesse debbano essere remunerate a parte al professionista.

                                7.2   Premesso che -contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore- nessuna norma procedurale imponeva all'attore di introdurre l'allegato di replica per contestare le argomentazioni della risposta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 175) segnatamente quelle con cui il convenuto pretendeva di sottrarsi all'obbligo di pagamento, va evidenziato che le stesse si sono in definitiva rivelate infondate.

                                         Del tutto infondato è innanzitutto il rimprovero mosso all'attore circa le presunte carenze e l'inutilizzabilità del progetto, segnatamente di quello di massima: intanto va rilevato che se il convenuto, dopo che il progetto di massima (doc. I) era stato allestito, decise, nell'ambito dell'accordo di cui al doc. 1 e 2, di pagarlo, ciò deve ovviamente significare che lo stesso corrispondeva alle sue richieste ed esigenze; va in ogni caso evidenziato che il progetto, rielaborato in seguito dall'attore, permise di ottenere la licenza edilizia (cfr. doc. B e H, nonché perizia inc. OA.1996.00493 -applicabile alla fattispecie per i motivi addotti nel prossimo considerando- p. 13) e venne realizzato con pochissime modifiche rispetto ai piani allestiti dall'attore, scaturite più che altro in sede esecutiva (cfr. perizia inc. OA.1996.00493 p. 7; a p. 12 si rileva che "le impostazioni tra realizzazione e progetto sono da ritenere molto simili").

                                         La contestazione dell'applicabilità della norma SIA è per contro irricevibile, siccome sollevata dal convenuto per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC), ritenuto che la sua affermazione, formulata in risposta, secondo cui la tariffa SIA è "stata sollevata a sproposito dall'attore" (p. 3) costituisce una contestazione generica e pertanto inefficace (cfr. per analogia: Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 170).

                                7.3   Il perito giudiziario è stato incaricato di indicare il valore delle prestazioni svolte complessivamente dall'attore ed ha effettivamente fornito la sua valutazione. Sennonché, per un errore o per confusione, egli nella perizia relativa all'incarto che qui ci occupa ha indicato le risposte relative al progetto eseguito a __________ (inc. OA.1996.00493), mentre, viceversa, le risposte relative al progetto di __________ sono state inserite nella perizia di quest'ultimo incarto (cfr., a riprova della circostanza, i piani allegati alle perizie). Tenuto conto di ciò, egli ha in definitiva ritenuto che per __________o l'attore avesse svolto il 20% delle prestazioni fatturabili (analisi del problema 1%, studio delle soluzioni possibili 4.5%, stima sommaria dei costi di costruzione e calcolo della rendita 3.5%, procedura per la licenza di costruzione 1.5%, studi di dettaglio 2%, stima sommaria dei costi di costruzione 2%, piani esecutivi provvisori scala 1:50/1:20 3%, appalti 2%, analisi delle offerte 1%), ciò che gli avrebbe permesso di pretendere fr. 46'000.- (perizia inc. OA.1996.00493 p. 6): ora, dovendosi dedurre da tale percentuale i lavori svolti nell'ambito del progetto di massima, corrispondenti al 5.5% di quelli fatturabili (e meglio l'1% per l'analisi del problema e il 4.5% per lo studio delle soluzioni possibili; cfr., per i dettagli, i doc. A e I), già retribuitigli in forza dell'accordo a forfait di cui al doc. 1, per il progetto definitivo e la fase di preparazione dell'esecuzione (cfr., per i dettagli, i doc. B, C e H) può in definitiva essergli riconosciuto il 14.5% delle prestazioni fatturabili, corrispondente a fr. 33'350.-.

                                   8.   Si tratta ora di esaminare se la pretesa dell'attore non sia eventualmente da diminuire o annullare a seguito del versamento di acconti, come preteso dal convenuto, fermo restando che entrano in considerazione solo gli acconti di cui è stato provato il versamento, ovvero quello di fr. 15'000.- riportato nel doc. 2 e quello di fr. 10'000.- di cui al doc. 3, mentre non risulta alcun pagamento di fr. 7'000.- in data 18 dicembre 1989. Il quesito dev'essere risolto per l'affermativa, atteso che il pagamento di quegli importi, in assenza di una valida dichiarazione circa il debito estinto e di una designazione risultante dalla quietanza, dev'essere imputato a quello fra i debiti scaduti per cui prima si procedette in via esecutiva contro il debitore (art. 87 cpv. 1 CO), ovvero in concreto, ritenuto che nella causa OA.1996.00493 il PE era datato 6 luglio 1994 (doc. F inc. OA.1996.00493) mentre nella causa che qui ci occupa risaliva al 7 giugno 1994 (doc. D), proprio a quello fatto valere con la petizione qui in esame.

                                   9.   Ne discende, in parziale accoglimento dell'appello, che la petizione dev'essere accolta per fr. 8'350.- oltre interessi al 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla data del PE (doc. D), prima valida interpellazione agli atti, mentre non è possibile togliere l'opposizione al PE -per altro nemmeno chiesta con l'appello- lo stesso essendo già scaduto allorché era stato introdotto l'allegato petizionale.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 14 gennaio 2002 dell'arch. __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 7 dicembre 2001 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                         §      Di conseguenza __________, è condannato a pagare all'arch. __________, la somma di fr. 8'350.- oltre interessi al 5% dal 7 giugno 1994.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico per 7/8 e per la rimanenza sono poste a carico del convenuto, al quale l'attore rifonderà fr. 3'000.- a titolo di ripetibili parziali.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            950.-b)  spese                                            fr.              50.--

                                         Total e                                            fr.         1'000.-da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 4/5 e per la rimanenza sono poste a carico dell’appellato, al quale egli rifonderà fr. 600.- per parti di ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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