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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.10.2002 12.2002.15

21 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,290 mots·~11 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2002.00015

Lugano 21 ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.1996.00493 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 12 luglio 1996 da

__________ rappr. dall'avv. __________

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 44'175.oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Lugano;

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 dicembre 2001 ha respinto;

appellante l'attore con atto di appello 14 gennaio 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr. 14'000.- più interessi e spese, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 26 febbraio 2002 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione in rassegna l'arch. __________ ha convenuto in causa __________ per ottenere il pagamento dei lavori di progettazione relativi all'edificazione di un complesso plurifamiliare sul mappale n. __________ RF di __________ (zona __________).

                                         Egli ha quantificato le sue pretese in fr. 44'175.-, ritenuto che a fronte delle 2 fatture da lui allestite in base all'art. 363 e segg. CO e alla norma SIA 102, una di fr. 39'810.- relativa al progetto 30 ottobre 1988 (doc. A) e una di fr. 14'365.- inerente il progetto 30 novembre 1991 (doc. B), la controparte aveva provveduto a versargli unicamente un acconto di fr. 10'000.-.

                                   2.   Il convenuto si è opposto alla petizione, asserendo che a suo tempo le parti si erano accordate nel senso che le opere di progettazione in questione andavano eseguite per un importo forfetario di fr. 20'000.-, regolarmente versato, così che nessun'altra somma poteva essere riconosciuta all'attore, oltretutto sulla base della norma SIA, richiamata a sproposito, tanto più che i progetti allestiti erano inutilizzabili e non vennero messi in opera. Il PE n. __________ dell'UEF di Lugano (doc. F), oggetto della domanda di rigetto dell'opposizione, era infine scaduto.

                                   3.   Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione, ritenendo in sostanza che, pacifica l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti, l'attore non avesse tuttavia fatto fronte nei dovuti modi all'onere della prova in punto all'esistenza e all'entità del diritto rivendicato: in particolare l'attore non aveva replicato alle argomentazioni del convenuto, comprovando un assetto contrattuale diverso e smentendo le risultanze documentali versate agli atti da quest'ultimo, né aveva provato l'applicabilità alla fattispecie della norma SIA, né infine aveva comprovato di aver avuto in qualche maniera diritto a un importo superiore a quello forfetario per aver effettuato prestazioni in un primo tempo non previste e richiestegli dal convenuto in seguito né dimostrato in altro modo il sussistere nei confronti di quest'ultimo del credito fatto valere in giudizio.

                                   4.   Con l'appello che qui ci occupa l'attore, preso atto che il perito aveva quantificato in fr. 46'000.- le prestazioni da lui svolte e in fr. 32'000.- gli acconti da lui ricevuti, chiede di accogliere la petizione per fr. 14'000.- più interessi. A suo giudizio, la tesi del convenuto circa l'esistenza di una mercede forfetaria era smentita già dal fatto che quest'ultimo in seguito aveva provveduto a versargli un ulteriore acconto in aggiunta a quanto pattuito a quel momento; tanto più che in ogni caso quell'accordo non poteva avere per oggetto il progetto allestito nel 1991, commissionato dal convenuto in quanto -contrariamente alle previsioni- non era stato possibile ottenere dai vicini il trapasso degli indici necessario per poter mettere in atto il primo progetto, fermo restando che la sua utilità è stata dimostrata dal fatto che l'opera venne in seguito eseguita con pochissime modifiche rispetto a quanto previsto.

                                   5.   Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   L'istruttoria di causa ha innanzitutto permesso di accertare che nel corso di un incontro indetto il 13 dicembre 1989 le parti si accordarono in merito alla remunerazione dei lavori di progettazione effettuati fino a quel momento dall'attore __________, __________ e __________, concordando una remunerazione forfetaria del professionista in ragione di fr. 30'000.-, ritenuto in particolare che il progetto di __________ -e meglio quello del 30.11.1988 (recte: 30.10.1988; cfr. doc. 2 e conclusioni di parte convenuta p. 4)- da solo, comportava una mercede di fr. 20'000.- (cfr. doc. 1). L'importo di fr. 30'000.- così concordato venne in seguito regolarmente soluto dal convenuto mediante la compensazione di lavori da lui eseguiti per fr. 18'000.- e dal successivo versamento da parte sua di ulteriori fr. 12'000.- in contanti il 9 febbraio 1990 (cfr. doc. 2).

                                         In considerazione di quanto precede, ovvero stante la pattuizione di una mercede a forfait per il progetto 30.11.1988, si può senz'altro concludere che per quel lavoro l'attore non può più pretendere alcunché, per cui la fattura di fr. 39'810.- di cui al doc. A, avente per oggetto quel medesimo lavoro di progettazione, non può essere messa a carico del convenuto.

                                   7.   Rimane da chiarire se ed eventualmente in quale misura l'attore possa pretendere il pagamento della fattura di fr. 14'365.- di cui al doc. B, relativa al progetto 30.11.1991, ovvero alla variante del primo progetto con una riduzione degli indici.

                                7.1   Trattandosi di un'opera sostanzialmente diversa da quella oggetto a suo tempo dell'accordo a forfait, oltretutto commissionata successivamente dal convenuto a seguito di sue nuove esigenze, è indubbio che la stessa debba essere remunerata a parte al professionista.

                                7.2   Premesso che -contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore- nessuna norma procedurale imponeva all'attore di introdurre l'allegato di replica per contestare le argomentazioni della risposta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 175) segnatamente quelle con cui il convenuto pretendeva di sottrarsi all'obbligo di pagamento, va evidenziato che le stesse si sono in definitiva rivelate irrilevanti o comunque infondate.

                                         Il convenuto aveva innanzitutto rimproverato all'attore la mancata realizzazione del (secondo) progetto, ma non vi è chi non veda come tale censura sia irrilevante con la questione, che qui ci occupa, del pagamento della mercede spettante all'attore.

                                         Pure irrilevante è il fatto che il secondo progetto non sia stato presentato al Comune per l'ottenimento della licenza edilizia, tanto è vero che l'attore nemmeno ha fatturato tale prestazione (nel doc. B non è stato in effetti fatturato l'allestimento della domanda di costruzione, cfr. plico doc. D).

                                         Nemmeno risulta che il progetto fosse inutilizzabile o inutile. Con scritto 4 gennaio 1989 il Municipio di __________ aveva comunicato al convenuto che avrebbe tenuto in sospeso il primo progetto finché non sarebbe stata prodotta una dichiarazione di consenso dei proprietari della particella n. __________ a trapassare gli indici (doc. 3; teste __________), operazione necessaria per potersi dar seguito al progetto (cfr. la menzione "compreso deduzione abitazione mappale __________" nella posizione "indici" della domanda di costruzione, fascicolo doc. C). Tale dichiarazione venne allestita il 20 giugno 1991 (cfr. fascicolo doc. E). Sennonché nel frattempo, il consorzio RT aveva comunicato di aver ridotto la superficie della particella n. __________, così che la realizzazione del primo progetto sarebbe stata impossibile anche con la cessione degli indici. Contro tale decisione il convenuto, in data 14 maggio 1991, aveva inoltrato ricorso (cfr. fascicolo doc. E). Frattanto tuttavia egli incaricò il progettista di allestire un nuovo progetto che tenesse conto della nuova situazione, dunque con una riduzione degli indici (cfr. doc. B): il secondo progetto, che poi il convenuto ritenne di non utilizzare per motivi che sono rimasti oscuri, è stato allestito per l'appunto secondo tali istruzioni e con quelle finalità e non era pertanto inutile.

                                         Il convenuto, in risposta (p. 2), aveva inoltre contestato di aver incaricato l'attore di eseguire questo secondo mandato, ma in sede conclusionale, specificando che "l'attore, nel corso degli anni 1990/91, è stato incaricato dal convenuto di eseguire un progetto di edificazione … del mappale __________ RF di __________ " (p. 2), egli ha in pratica ammesso l'infondatezza della sua censura, ritenuto che l'unico progetto edificatorio svolto nel 1991 può per l'appunto essere quello fatturato nel doc. B; è in ogni caso evidente che se all'attore sono state messe a disposizione sia la dichiarazione 20 giugno 1991 di trapasso degli indici sia il reclamo 14 maggio 1991, da lui allegati al doc. D, ciò non può che significare che egli sia stato effettivamente incaricato di allestire un nuovo progetto con quelle nuove esigenze.

                                         La contestazione dell'applicabilità della norma SIA è per contro irricevibile, siccome sollevata dal convenuto per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC), ritenuto che la sua affermazione, formulata in risposta, secondo cui la tariffa SIA è "stata sollevata a sproposito dall'attore" (p. 3) costituisce una contestazione generica e pertanto inefficace (cfr. per analogia: Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 170).

                                7.3   Il perito giudiziario è stato incaricato di indicare il valore delle prestazioni svolte complessivamente dall'attore ed ha effettivamente fornito la sua valutazione. Sennonché, per un errore o per confusione, egli nella perizia relativa all'incarto che qui ci occupa ha indicato le risposte relative al progetto eseguito a __________ (inc. OA.1996.00494), mentre, viceversa, le risposte relative al progetto di __________ sono state inserite nella perizia di quest'ultimo incarto (cfr., a riprova della circostanza, i piani allegati alle perizie). Tenuto conto di ciò, egli ha in definitiva ritenuto che per __________ l'attore avesse svolto il 17.5% delle prestazioni fatturabili (analisi del problema 1%, studio delle soluzioni possibili 8.5%, calcolo dei volumi 1%, stima sommaria dei costi di costruzione 3.5%, procedura per la licenza di costruzione 1.5%, analisi delle offerte 1% e calcolo dei costi di costruzione 1%), ciò che gli avrebbe permesso di pretendere fr. 38'150.- (perizia inc. OA.1996.00494 p. 5): ora, dovendosi dedurre da tale percentuale i lavori svolti nell'ambito del primo progetto (cfr., per i dettagli, il doc. C), già retribuitigli in forza dell'accordo a forfait di cui al doc. 2, per il secondo progetto (cfr., per i dettagli, i doc. D e E) può in definitiva essergli riconosciuto circa il 5.5% delle prestazioni fatturabili (ovvero il 4% per lo studio delle soluzioni possibili, e ciò in quanto il 4.5% riconosciuto per il primo progetto costituisce già il massimo previsto dall'art. 3.6 (4.1.2) SIA 102, e l'1.5% complessivo per le posizioni analisi del problema, calcolo dei volumi e stima sommaria dei costi di costruzione; l'attore, nel doc. B, postulava invece il 6.25%), corrispondente a fr. 11'990.-.

                                7.4   A prescindere da quanto precede, il convenuto è assai malvenuto a pretendere di non dover nulla all'attore per il progetto __________: in effetti, se è vero che il progetto ideato nell'occasione dall'attore non è stato utilizzato ed è in definitiva rimasto sulla carta, è però altrettanto vero che il convenuto ha in seguito provveduto all'edificazione della particella in questione sulla base di un progetto concettualmente simile a quello che l'attore aveva in precedenza allestito per __________ (cfr. perizia OA.1996.00494: "la tipologia di quanto edificato riprende il genere delle unità abitative contenute nell'inc. OA.96.00493 (recte: inc. OA.96.00494)", p. 8; "Va notata una similitudine tipologica di quanto edificato a __________ dal convenuto con quanto realizzato nel Comune di __________ ", p. 9; cfr. pure le evidenti similitudini delle fotografie presenti nelle due perizie).

                                   8.   Si tratta ora di esaminare se la pretesa dell'attore non sia eventualmente da diminuire o annullare a seguito del versamento di acconti, come quello di fr. 10'000.- indicato in petizione dall'attore. Il quesito dev'essere risolto per la negativa, atteso che il pagamento di tale somma, in assenza di una valida dichiarazione circa il debito estinto e di una designazione risultante dalla quietanza, dev'essere imputato a quello fra i debiti scaduti per cui prima si procedette in via esecutiva contro il debitore (art. 87 cpv. 1 CO), ovvero in concreto, ritenuto che nella causa OA.1996.00494 il PE era datato 7 giugno 1994 (doc. D inc. OA.1996.00494) mentre nella causa che qui ci occupa risaliva al 6 luglio 1994 (doc. F), a quello fatto valere con la petizione di cui all'inc. OA.1996.00494.

                                   9.   Ne discende, in parziale accoglimento dell'appello, che la petizione dev'essere accolta per fr. 11'990.- oltre interessi al 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla data del PE (doc. F), prima valida interpellazione agli atti, mentre non è possibile togliere l'opposizione al PE -per altro nemmeno chiesta con l'appello- lo stesso essendo già scaduto allorché era stato introdotto l'allegato petizionale.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 14 gennaio 2002 dell'arch. __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 7 dicembre 2001 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                         §      Di conseguenza __________ o, è condannato a pagare all'arch. __________, la somma di fr. 11'990.- oltre interessi al 5% dal 6 luglio 1994.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico per 3/4 e per la rimanenza sono poste a carico del convenuto, al quale l'attore rifonderà fr. 1'800.- a titolo di ripetibili parziali.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            700.-b)  spese                                            fr.              50.--

                                         Total e                                            fr.            750.-da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/7 e per la rimanenza sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà all'appellante fr. 500.- per parti di ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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