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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.08.2003 12.2002.147

27 août 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,136 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2002.147

Lugano 27 agosto 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. OA.2001.017 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 28 marzo 2001 da

                                           __________

                                           rappr. dall’avv. __________

                                           contro

                                           __________

                                           rappr. dall’avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16'450.-oltre interessi al 5% dal 26 marzo 1999 e di fr. 900.-- per spese esecutive e di recupero del credito;

domanda di cui il convenuto ha chiesto la reiezione, presentando azione riconvenzionale per la somma di fr. 35'000.-;

causa in cui il Pretore, con sentenza 2 luglio 2002 ha accolto la petizione limitatamente a fr. 16'450.- oltre accessori e ha respinto la riconvenzione;

appellante il convenuto che, con atto d’appello 19 agosto 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione, mentre l'attrice, con osservazioni 17 settembre 2002, postula la reiezione dell'appello;

esaminati gli atti dell'incarto;

considerato

in fatto e in diritto:

                                           1.    Dopo aver fatto spiccare il PE n° __________ dell’UEF di Locarno nei confronti di __________, con petizione 28 marzo 2001, __________ ha chiesto che controparte fosse condannata a versarle fr. 16'450.-- oltre interessi, quale saldo per l’acquisto di una vettura Mazda Demio, fatturato il 26 febbraio 1999 e fr. 900.- per spese di recupero di quello stesso credito. Il convenuto, pur non contestando l’acquisto della vettura, non ha proceduto al versamento del corrispettivo, sostenendo l'avvenuta estinzione del credito per compensazione, ovvero tramite deduzione del prezzo dall’onorario riconosciutogli dalla società per l’anno 1998. Afferma infatti -in qualità di azionista al 50% della __________ e quale membro del consiglio di amministrazione della stessa- di aver fornito prestazioni diverse in favore della società, ossia consulenza, rappresentanze, marketing, ecc. per le quali aveva percepito fr. 35'000.-, ma di aver avuto un credito maggiore nei confronti della stessa. Controparte ha contestato la fattispecie, affermando che la somma di fr. 35'000.- non rappresentava affatto la differenza fra un maggior credito e il prezzo della vettura acquistata.

                                           2.    Il Pretore, accertata la conclusione della compravendita dell'autovettura, ha concluso che il convenuto -cui incombeva l'onere di provare l'avvenuto pagamento del debito- non vi ha fatto fronte, né con la verifica che la somma corrispondente sia stata dedotta dall'onorario di fr. 35'000.riconosciutogli per il 1998, né accertando che per quell'anno avesse avuto diritto a una somma maggiore ad altro titolo, in particolare sotto forma di tantièmes. Non ha invece ammesso la pretesa di fr. 900.- per risarcimento dei costi di ricupero del credito.

                                           3.    Con il presente appello il convenuto -in un esposto di non immediata comprensionecensura la decisione del primo giudice, affermando in buona sostanza, da un lato, la bontà del proprio credito di fr. 35'000.- (peraltro non più litigioso) e, dall'altro, il fatto che lo stesso importo rappresenta già il saldo del dovuto dopo deduzione del prezzo della vettura.

                                                  L'attrice si oppone all'appello per i motivi che, se del caso, verranno menzionati nel seguito.

                                           4.    Quando il debitore eccepisce l'estinzione di un suo debito in conseguenza di compensazione, deve sopportare l’onere della prova non solo relativamente all’esistenza e all’ammontare della pretesa compensatoria, ma anche in merito alle circostanze di fatto dalle quali si possa dedurre la sua liberazione, ossia l'estinzione del debito (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 183, m. 25 e 27). Orbene, in concreto, contrariamente all'opinione dell'appellante, le prove assunte non bastano per far fronte all'onere probatorio del convenuto. Infatti, i documenti prodotti non rappresentano la prova dell'estinzione del debito dipendente dall'acquisto della vettura da parte del convenuto, ma semmai solo i termini del dissenso -sorto e non risolto- fra i due azionisti, __________ (al contempo direttore della società) e __________, sull'impostazione del conto d'esercizio 1998 e specialmente sul destino degli utili della società. In particolare, lo scambio di corrispondenza su questo tema (in ordine cronologico, si tratta dei doc. 16, 17, 3, 4 e 18) non provano quali importi siano stati riconosciuti al convenuto sulla base dei conti del 1998, né quali siano stati gli utili pertoccati agli azionisti sotto qualsiasi forma. D'altra parte, lo stesso convenuto, al di là del credito per consulenza, ecc. di fr. 35'000.- ha formulato diversamente ogni sua diversa pretesa: non l'ha cifrata (doc. 16), oppure l'ha indicata in modo approssimativo ("+ ca 20'000.- utile": doc. 4), oppure ancora l'ha precisata in fr. 13'200.- (doc. 18). Comunque, la prova chiara che allora (nei mesi di giugno e luglio 1999) queste indicazioni non hanno portato a una decisione della società sta nel fatto che il successivo 27 novembre 1999, in occasione dell'assemblea generale, la trattanda 5 sull'impiego dell'utile è rimasta inevasa, sempre ancora in seguito agli opposti pareri dei soci (doc. F). Due rimangono così le circostanze provate nel processo: che in data 21 agosto 1999 il convenuto ha fatturato alla società le proprie prestazioni per l'anno 1998, cifrandole complessivamente in fr. 35'000.- (doc. 5) e che egli ha prelevato quello stesso importo dal conto della società presso la __________ di __________ il 21 gennaio 2000 (doc. G e H). Ciò che corrisponde alla testimonianza di __________, contabile della società, che ha dichiarato che il prelevamento si basa su una fattura di __________ alla __________ di data 21 agosto 1999 che rivedo agli atti quale doc. 5 e che -ed è ciò che più conta- il debito relativo alla vettura litigiosa non è stato estinto in nessun modo e nemmeno per compensazione. In altre parole, il convenuto ha prelevato dalla società ciò che riteneva gli spettasse per le sue prestazioni personali, indipendentemente dall'esistenza di altri suoi crediti, rimasti non definiti e non accertati, rispettivamente prescindendo dal debito corrispondente al prezzo della vettura acquistata: in tal modo egli non ne ha provato il pagamento. Infine, a contrastare questa situazione non soccorre la correzione, apportata dallo stesso convenuto al conteggio delle sue spettanze per il successivo esercizio1999 dalle quali -in un primo tempo- ha ritenuto di dedurre il debito in discussione (Fattura Demio del 26.2.99: doc. 10): correggendo -pochi giorni dopo- quel documento, ossia cancellandovi il proprio debito poiché già compensato con le sue spettanze dell'anno precedente (doc. 11), egli offre soltanto una propria versione dei fatti, ma non una prova oggettiva che l'evocata compensazione sia effettivamente avvenuta.

                                           5.    Ciò basta per decidere l'appello a piena conferma dell'esito raggiunto in prima sede, caricando spese, tassa e ripetibili all'appellante.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

                                           1.    L’appello 19 agosto 2002 del __________, è respinto.

                                           2.    Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                                  tassa di giustizia                                          fr.   450.-spese                                                            fr.     50.-totale                                                              fr.   500.-anticipate dall'appellante, restano a suo carico. Egli rifonderà inoltre a __________ l'importo di fr. 1'000.- per ripetibili.

                                           3.    Intimazione:

                                                  -    __________

                                                  Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         Il segretario

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