Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.07.2003 12.2002.139

16 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,325 mots·~7 min·6

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2002.139

Lugano 16 luglio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00340 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 6 giugno 2000 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del credito oggetto dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano, l'annullamento dell'esecuzione stessa, la condanna della convenuta a corrispondergli l'importo di fr. 11'708.75 più interessi, la pronuncia del divieto di reiterare l'esecuzione e la pubblicazione del dispositivo della sentenza a spese della convenuta, domande avversate dalla controparte e che il Pretore, con sentenza 12 settembre 2001, ha accolto limitatamente all'accertamento dell'inesistenza del debito oggetto della domanda di esecuzione, caricando alle parti in ragione di metà ciascuna la tassa di giustizia di fr. 6'500.-, compensate le ripetibili;

rilevato che con sentenza 19 luglio 2002 (inc. n. 12.2001.00165), questa Camera ha respinto l'appello 3 ottobre 2001 con cui l'attore aveva chiesto di accogliere la petizione anche relativamente alle altre domande di causa;

ed ora sulla domanda di revisione 12 agosto 2002 con cui l'attore chiede di annullare la sentenza 19 luglio 2002 nel senso di accogliere parzialmente l'appello e con ciò di porre a suo carico per 1/4 e per 3/4 a carico della convenuta la tassa di giustizia della sede pretorile, con l'obbligo per la controparte di rifondergli fr. 5'000.- per ripetibili, ritenuto che le spese della procedura ricorsuale andavano accollate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello; il tutto con protesta di spese e ripetibili;

mentre la convenuta con osservazioni 2 settembre 2002 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con la petizione in rassegna __________ ha convenuto in lite __________ chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del credito di fr. 600'000.- oggetto del PE n. __________ dell'UE di Lugano, l'annullamento dell'esecuzione stessa, la sua condanna a corrispondergli la somma di fr. 11'708.75 più interessi, la pronuncia del divieto di reiterare in futuro l'esecuzione e la pubblicazione del dispositivo della sentenza a sue spese, domande avversate dalla controparte;

                                         che il Pretore, con sentenza 12 settembre 2001, ha accolto la petizione solo per quanto riguardava l'inesistenza del debito oggetto della domanda di esecuzione ed ha caricato alle parti in ragione di metà ciascuna la tassa di giustizia di fr. 6'500.-, compensando le ripetibili;

                                         che questa Camera, con sentenza 19 luglio 2002, ha respinto l'appello 3 ottobre 2001 con cui l'attore aveva chiesto di riformare il giudizio di prime cure nel senso di accogliere la petizione anche relativamente alle altre domande di causa, caricandogli le spese giudiziarie di fr. 1'000.- e le ripetibili di fr. 1'500.-;

                                         che con la domanda di revisione che qui ci occupa, avversata dalla convenuta, l'attore, rilevando che la Camera avrebbe omesso di pronunciarsi sulla contestazione da lui sollevata nel gravame relativa alle spese e alle ripetibili della sede pretorile, chiede di annullare la sentenza 19 luglio 2002 nel senso di accogliere parzialmente l'appello e con ciò di porre a suo carico per 1/4 e per 3/4 a carico della convenuta la tassa di giustizia della sede pretorile, con l'obbligo per la controparte di rifondergli fr. 5'000.- per ripetibili, ritenuto che le spese della procedura ricorsuale andavano invece accollate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili;

                                         che giusta l'art. 340 lett. a CPC è dato un motivo di revisione della sentenza se, tra l'altro, il giudice ha omesso di pronunciare su domande formulate da una parte (IICCA 11 giugno 1996 in re P./B., 26 agosto 1997 in re F. AG/C. SA);

                                         che nel caso di specie il quesito a sapere se l'attore -nonostante il petitum d'appello sia silente in proposito (cfr. appello p. 2 e 3)- abbia effettivamente formulato all'indirizzo dell'autorità d'appello la richiesta di pronunciarsi sulle spese e sulle ripetibili della prima sede, questione sulla quale la scrivente Camera non si è espressa nella sentenza 19 luglio 2002, può tutto sommato rimanere indeciso, ritenuto che le considerazioni in fatto e in diritto da lui esposte nel gravame (punto 2, a p. 4 e 5) non permetterebbero in ogni caso di modificare la decisione pretorile e con ciò di riformare il giudizio d'appello ai sensi dell'art. 344 CPC (cfr. IICCA 22 gennaio 2002 in re M./B.);

                                         che innanzitutto l'attore, nel caso in cui le domande di merito da lui formulate con l'appello non avessero trovato, in tutto o in parte, accoglimento e dunque egli fosse risultato parzialmente soccombente in prima sede -altrimenti non si comprenderebbe per quale motivo egli nell'occasione (appello p. 4 e 5) abbia fatto riferimento alla giurisprudenza relativa all'art. 148 cpv. 2 CPC, norma che per l'appunto si riferisce al caso in cui le parti siano risultate parzialmente soccombenti- si è limitato a contestare il fatto che il Pretore, considerando in sostanza di pari importanza la domanda principale di accertamento dell'inesistenza del debito (accolta) e le altre domande accessorie (respinte), abbia deciso di caricare la tassa di giustizia e le spese alle parti in ragione di metà ciascuna, ed ha unicamente auspicato che anche in questo caso gli oneri processuali e le ripetibili fossero invece ripartiti tra le parti in proporzione della rispettiva soccombenza: sennonché egli, a quel momento, disattendendo quanto stabilito dalla giurisprudenza, che impone alla parte che contesta il giudizio sulle spese e sulle ripetibili di esprimere nell'appello la somma della riduzione o dell'aumento postulato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 10 ad art. 309), non ha assolutamente indicato, nemmeno in via subordinata, come le stesse avrebbero dovuto essere ripartite, indicazione che è stata fornita per la prima volta, e dunque irritualmente (IICCA 13 marzo 1996 in re M./M.), solo con la domanda di revisione (con la proposta ripartizione di 3/4 - 1/4);

                                         che inoltre l'indennità ripetibile per la procedura di primo grado (fr. 5'000.-) è stata quantificata dall'attore per la prima volta, ancora una volta irritualmente, solo con la domanda di revisione, quando invece, per giurisprudenza invalsa, la parte che contesta l'avvenuta compensazione delle ripetibili ad opera del Pretore, è tenuta ad indicare nell'appello, pena la nullità, qual è l'indennità che rivendica a tale titolo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 11 e n. 808 ad art. 309);

                                         che a prescindere da quanto precede, stante l'ampio potere di apprezzamento concesso al giudice nel determinare e ripartire tra le parti la tassa di giustizia e le ripetibili, censurabile unicamente in caso di eccesso e di abuso (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150), non sarebbe in ogni caso stato possibile riformare il giudizio di prime cure;

                                         che in effetti la soluzione adottata dal Pretore, debitamente motivata, non appare assolutamente insostenibile o iniqua e dunque arbitraria, tanto più che l'attore stesso ha comunque ammesso di essere soccombente in misura non irrilevante;

                                         che in definitiva le censure dell'attore relative al giudizio sulle spese e sulle ripetibili della sede pretorile, se anche avessero dovuto essere esaminate a suo tempo da questa Camera, non avrebbero potuto trovare accoglimento siccome irricevibili o comunque infondate nel merito, per cui la sentenza d'appello può in ogni caso essere confermata;

                                         che in tali circostanze la domanda di revisione dev'essere respinta, con accollo alla parte attrice degli oneri processuali e delle ripetibili (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   La domanda di revisione 12 agosto 2002 di __________ è respinta.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    380.b) spese                                                      fr.      20.-

                                         Totale                                                           fr.    400.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura distretto di Lugano, Sezione 3, e alla II Corte civile del Tribunale Federale

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2002.139 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.07.2003 12.2002.139 — Swissrulings