Incarto n. 12.2002.00136
Lugano 16 settembre 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2002.00168 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con istanza 2 luglio 2002 da
Comunione ereditaria fu __________ i, composta da: __________ __________ __________ __________ __________ __________ tutti rappr. dalla __________
contro
__________ __________
con cui gli istanti hanno chiesto lo sfratto dei convenuti dal terreno occupato in Via __________ a __________, domanda avversata da questi ultimi e accolta dal Segretario assessore con decreto 26 luglio 2002;
appellante il solo convenuto __________ con atto di appello 6 agosto 2002, con cui chiede di riformare il primo giudizio nel senso di annullare il decreto di stralcio, appello che a seguito del mancato pagamento dell'anticipo di fr. 200.- nel termine assegnato è stato stralciato dai ruoli da questa Camera con sentenza 5 settembre 2002;
ed ora sullo scritto 11 settembre 2002 con cui __________ chiede la concessione di un ulteriore termine per provvedere al versamento dell'anticipo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto: che con ordinanza 7 agosto 2002 il presidente di questa Camera, nell’ambito della procedura ricorsuale dipendente dall’appello 6 agosto 2002 di __________, ha assegnato all’appellante un termine scadente il 26 agosto 2002 per versare alla cassa del Tribunale un anticipo spese di fr. 200.con la comminatoria di stralcio del gravame in caso di mancata osservanza dello stesso (art. 312 CPC);
che, preso atto che il termine assegnato era scaduto infruttuosamente, questa Camera con sentenza 5 settembre 2002 ha stralciato l’appello dai ruoli;
che con lettera 11 settembre 2002 qui in esame, qualificabile in diritto come istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini, l’appellante chiede la concessione di un ulteriore termine per provvedere al versamento dell'anticipo richiesto, adducendo in sostanza di non aver potuto procedere al versamento richiesto poiché in prossimità dello scadere dello stesso, e meglio il 12 agosto 2002, il suo socio __________, anch'esso parte in causa della procedura di sfratto, era deceduto;
che la controparte non è stata invitata a presentare osservazioni;
che giusta l’art. 137 CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio, perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l’osservanza (lett. a), oppure ancora perché l’impedimento di compiere in tempo utile l’atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b);
che nel caso di specie il decesso del socio dell'appellante, il quale comunque non aveva provveduto ad impugnare il decreto di sfratto, che nei suoi confronti era dunque cresciuto in giudicato, non può comportare l'assegnazione all'appellante di un nuovo termine per provvedere al versamento dell'anticipo richiesto: la scrivente Camera ha in effetti già avuto modo di stabilire, in un caso analogo a questo, che la grave malattia di un congiunto, anche se possa aver creato notevole disagio in seno alla famiglia, non presenta nell'ottica del processo civile i connotati di un grave fatto d'impedimento ai sensi della normativa, in quanto non è circostanza tale da inibire oggettivamente l'attività normale di chi è tenuto al semplice versamento di una somma di denaro, né, ancor prima, da impedire di prendere atto di una scadenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 35 ad art. 137); oltretutto, nel caso concreto, se anche si volesse ammettere che il preteso impedimento possa aver colto di sorpresa l'appellante, non va dimenticato che lo stesso è tuttavia avvenuto il 12 agosto, ovvero 14 giorni prima della scadenza del termine, così che in definitiva l'appellante, il quale oltretutto, affermando che il decesso del socio gli avrebbe "imposto delle riflessioni circa il futuro professionale", ha implicitamente ammesso di essersi posto dei quesiti circa l'opportunità o meno di proseguire con l'attività di rivenditore d'auto svolta nell'ente locato oggetto della domanda di sfratto, aveva comunque tutto il tempo per procedere nelle sue incombenze processuali, così che la sua dimenticanza non risulta giustificabile;
che ne discende la reiezione dell’istanza qui in esame, ritenuto che, date le particolarità del caso, non si prelevano né tasse di giustizia né spese, né si assegnano ripetibili alla controparte;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’istanza di restituzione in intero 11 settembre 2002 di __________ è respinta.
II. Non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario