Incarto n. 12.2002.00113
Lugano 19 giugno 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.1996.00146 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall' avv. __________
in materia di contratto di lavoro che il Segretario assessore, con decisione 28 maggio 2002, ha respinto.
Ed ora sull'appello 17 giugno 2002 dell'istante che, in riforma del primo giudizio, chiede l'accoglimento della sua pretesa.
Letti ed esaminati gli atti.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è superiore ai fr. 8'000.-- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure inappellabili) è ammesso il solo ricorso per cassazione (cfr. art. 13 e 22 LOG);
che quando l'appellabilità dipende dal valore della domanda, questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti alla prima istanza (art. 15 CPC);
che tali principi non trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci occupa deriva da contratto di lavoro (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 418 m. 1 e 2);
che, nelle conclusioni di causa, l'istante e qui appellante ha ridotto le proprie iniziali pretese chiedendo il pagamento dell'importo di Fr. 8'585.15 da dedursi ancora acconti nel frattempo ricevuti di Lit. 800'000.-, DM 100.- e FB 3'000.- (pari complessivamente a Fr. 783.45 come al consid. 4 della sentenza impugnata), con il che il valore della controversia è risultato inferiore all'importo di Fr. 8'000.-;
che ne discende come l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore, che ha giudicato su una domanda intesa ad ottenere un importo inferiore ai fr. 8'000.--, sia quello del ricorso per cassazione;
che un atto formulato nella forma dell'appello, in procedura inappellabile, non é nullo ma può essere esaminato come ricorso per cassazione se da esso, anche implicitamente, risultino i motivi di cassazione e le norme che si pretendono violate e il gravame va quindi trasmesso, con decreto, dalla II CCA alla CCC per sua competenza (Rep. 1977, 121; II CCA 17.12.1993 Comunione compr. "Condominio al R." c. J.);
che il Tribunale di appello ritiene di dover mantenere tali prassi anche se più generosa rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 120 II 270 dove si afferma che una conversione d'ufficio di un rimedio giuridico é impossibile quando un ricorrente, patrocinato da un difensore professionista, sceglie espressamente un via di ricorso sebbene non possa ignorare che la stessa non é aperta);
che, in ogni caso, ad un patrocinatore avvertito non sarà più usata indulgenza;
Per i quali motivi
decreta:
1. L'appello 17 giugno 2002 di __________ è trasmesso, per competenza, alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
2. Non si prelevano tasse o spese.
3. Intimazione ai patrocinatori delle parti.
Comunicazione, con trasmissione dell'incarto, alla Camera di cassazione civile.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario