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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.06.2002 12.2002.111

13 juin 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·438 mots·~2 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2002.00111

Lugano 13 giugno 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. CL.2001.00041 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 12 aprile 2001 da

__________ rappr. dall' avv. __________  

contro   __________ rappr. dall' avv. __________  

in materia di contratto di lavoro con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 6'897.90 oltre interessi che il Pretore, con sentenza 3 giugno 2002, ha parzialmente accolto.

Ed ora sull'appello 11 giugno 2002 della parte convenuta che, in riforma del primo giudizio, ha chiesto la reiezione dell'istanza.

Letti ed esaminati gli atti.

Considerato

in fatto ed in diritto

                                                  che sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è superiore ai fr. 8'000.-- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure inappellabili) è ammesso il solo ricorso per cassazione (cfr. art. 13 e 22 LOG);

                                                  che tali principi non trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci occupa deriva da contratto di lavoro (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 418 m. 1 e 2);

                                                  che ne discende come l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore, che ha giudicato su una domanda intesa ad ottenere un importo inferiore ai fr. 8'000.--, sia quello del ricorso per cassazione;

                                                  che un atto formulato nella forma dell'appello, in procedura inappellabile, non é nullo ma può essere esaminato come ricorso per cassazione se da esso, anche implicitamente, risultino i motivi di cassazione e le norme che si pretendono violate e il gravame va quindi trasmesso, con decreto, dalla II CCA alla CCC per sua competenza (Rep. 1977, 121; II CCA 17.12.1993 Comunione compr. "Condominio al R." c. J.);

                                                  che il Tribunale di appello ritiene di dover mantenere tali prassi anche se più generosa rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 120 II 270  dove si afferma che una conversione d'ufficio di un rimedio giuridico é impossibile quando un ricorrente, patrocinato da un difensore professionista, sceglie espressamente un via di ricorso sebbene non possa ignorare che la stessa non é aperta);

                                                  che, in ogni caso, ad un patrocinatore avvertito non sarà più usata indulgenza;

Per i quali motivi

decreta:                         1.      L'appello 11 giugno 2002 di __________ è trasmesso, per competenza, alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.

                                        2.      Non si prelevano tasse o spese

                                        3.      Intimazione ai patrocinatori delle parti.

                                                  Comunicazione, con trasmissione dell'incarto, alla Camera di cassazione civile.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                       Il segretario

12.2002.111 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.06.2002 12.2002.111 — Swissrulings