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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.09.2001 12.2001.38

19 septembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,874 mots·~9 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2001.00038

Lugano 19 settembre 2001/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa nr. OA.1994.01162 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 10 giugno 1994 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro  

__________ rappr. dallo studio legale avv. __________  

con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 49'687,25 oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo nr. __________dell'Ufficio esecuzione di Lugano;

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 31 gennaio 2001, ha interamente accolto;

appellante la convenuta che con allegato 19 febbraio 2001 chiede la riforma del primo giudizio nel senso della reiezione integrale delle pretese attoree;

mentre la controparte, con osservazioni 3 aprile 2001 postula la reiezione del gravame.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  L'architetto __________ ha progettato e diretto i lavori di ristrutturazione della villa sita ai mappali __________e __________RFD di __________ di proprietà della convenuta. Il contratto del 4 marzo 1993 (doc. D) stabilisce il suo onorario nel 10% dei costi totali delle opere eseguite. A seguito delle richieste avanzate dalla committente nel corso dei lavori, le opere supplementari hanno portato ad un aggiornamento dei costi di costruzione da fr. 450'000.-inizialmente previsti ad un ammontare finale di fr. 741'274.--. L'attore reclama pertanto il pagamento della propria nota d'onorari pari al 10% dei costi effettivi, dedotti gli acconti ricevuti di fr. 25'000.--.

                                          B.  La parte convenuta ha sostenuto che l'architetto __________ non era stato abilitato a concludere nuovi contratti con gli artigiani per opere supplementari. Queste non sarebbero mai state autorizzate dalla committente, che si è così ritrovata di fronte al fatto compiuto. Ne deduce che può tutt'al più essere fatta valere una pretesa pari al 10% dei costi inizialmente preventivati; se non che l'esecuzione dei lavori non conforme alle regole dell'arte e la presenza di numerosi difetti segnalati rende impretendibile anche il saldo degli onorari spettanti teoricamente all'attore, in ragione delle sue responsabilità nella direzione lavori.

                                          C.  Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha ritenuto ampiamente provato che i lavori supplementari rispetto al preventivo iniziale sono stati eseguiti su richiesta della committente medesima. Le cause istruite congiuntamente a quella qui in esame, promosse dai vari artigiani per ottenere il pagamento della mercede d'appalto (incarti OA.94.1170, OA.94.1175, OA.94.1177 e OA.94.1180), hanno evidenziato che i lavori da loro fatturati sono stati eseguiti così come discussi e accettati dalla committente. Indipendentemente dai poteri di rappresentanza dell'arch. __________ nella sua veste di progettista e direttore dei lavori, il comprovato ruolo svolto in prima persona dalla convenuta per l'ampiamento dei lavori di ristrutturazione rende insostenibile la pretesa riduzione dell'onorario a quanto stabilito in base al preventivo iniziale.

                                               In merito agli asseriti difetti d'opera, suscettibili di decurtare le spettanze d'onorario fatte valere dall'architetto, il primo giudice ha constatato l'assenza di qualsivoglia riscontro probatorio, rispettivamente di sufficiente sostegno d'argomenti e motivazioni per poterli prendere in considerazione. Ha di conseguenza integralmente accolto la petizione dell'architetto __________.

                                          D.  Con l'appello in esame la committente ribadisce in sostanza la propria posizione, mettendo l'accento sulle colpe dell'architetto nell'adempimento del mandato, con particolare riferimento agli asseriti difetti d'opera constatati anche nella perizia giudiziaria. Ripropone inoltre l'argomento tratto da costi supplementari di circa fr. 300'000.--, non preventivati nella carente valutazione dell'architetto.

                                               L'appellato contesta nelle proprie osservazioni tutte le allegazioni del gravame con argomenti che, per quanto necessario, saranno ripresi nei considerandi in diritto.

Considerato

in diritto:

                                          1.   È doveroso precisare che alla presente lite sono connesse quattro altre cause, istruite congiuntamente, in cui la stessa convenuta ha dovuto confrontarsi con le azioni degli artigiani che hanno concorso alla riatttazione della sua proprietà e che esigevano il pagamento della rispettiva mercede. Questa stessa Camera ha confermato i giudizi di prima sede, rifiutando quella che fu la tesi principale della convenuta, inerente l'attribuzione di appalti supplementari da parte dell'architetto senza autorizzazione della committente (sentenze del 20 dicembre 2000; incarti II CCA nri. 12.2000.00160-161-162-174).

                                               Nella presente vertenza, l'appellante risolleva la questione dei maggiori costi dell'opera, addebitandoli ad una non corretta valutazione da parte dell'architetto, ciò che non gli darebbe alcun diritto a rivendicare un onorario maggiore rispetto a quello concordato. L'accertamento secondo cui la committente stessa aveva personalmente ordinato agli artigiani dei lavori supplementari sarebbe oggi sconfessato dalla documentazione esibita dallo stesso __________ nella vertenza qui in esame, ritenuto come dai documenti H ed I risulti che la convenuta soggiornò all'estero per la maggior parte del periodo dei lavori, ciò che renderebbe impossibile l'aver impartito regolari istruzioni agli artigiani.

                                               I documenti H ed I consistono nello scritto 28.02.1994 dell'arch. __________ alla convenuta e nella relativa traduzione in tedesco. In quella lettera l'attore ritraccia la cronistoria della vicenda, esponendo come la committente stessa abbia dapprima stralciato diverse opere onde contenere il costo complessivo, per poi richiederle in un secondo tempo, con aggiornamento continuo dei costi di costruzione a seconda delle richieste avanzate. Ricorda di aver sempre informato la committente con rapporti intermedi sui costi supplementari, prodigandosi "affinché la committente, per la maggior parte del tempo di costruzione assente poiché risiedente fuori Cantone, avesse in ogni momento il quadro della situazione. Ogni qualvolta è stato necessario operare dei cambiamenti o delle aggiunte, si è attesa la decisione della committente per procedere con l'esecuzione, il che ha tra l'altro allungato i termini di consegna delle opere finite di almeno otto settimane (alcune risposte e decisioni della committente hanno richiesto alcune settimane di attesa)".

                                               La critica appellatoria si rivela al limite della temerarietà, nella misura in cui estrapola dal suo contesto una frase, denaturandone il senso. La circostanza che la committente risiedeva abitualmente all'estero non può d’altronde assurgere a prova del fatto che essa non abbia commissionato opere supplementari, circostanza che appare invece provata da numerosissime testimonianze rese nell'istruttoria congiunta, con particolare riferimento alle deposizioni 5 febbraio 1997 di __________, __________e, __________, __________ e ai verbali 12 maggio 1997 di __________, __________, __________, nonché quelli di _________ e _________ resi rispettivamente il 7 luglio e il 29 ottobre 1997.

                                               Il ruolo diretto avuto dalla convenuta nell'ordinazione di opere supplementari rende peraltro insostenibili i rimproveri mossi all'architetto non solo riguardo al superamento dei preventivi, ma anche rispetto ai ritardi nella consegna dell'opera, visto che i nuovi lavori commissionati hanno evidentemente comportato tempi di esecuzione più lunghi.

                                               All'architetto non può neppure essere rimproverato di non avere informato la committente della necessità dei lavori supplementari eseguiti ai fini della ristrutturazione. Innanzitutto non risulta minimamente provato che le opere supplementari erano assolutamente necessarie. Inoltre, molte di esse furono inizialmente raccomandate dall'architetto, che in un primo preventivo del 16.02.1993 valutò i costi globali di ristrutturazione in fr. 693'240.--, onorari compresi (doc. O1-O2). Su richiesta della committente furono stralciati diversi interventi di trasformazione interna ed esterna della villa nel successivo preventivo del 22.02.1993 (doc. P1-P2). Ulteriori semplificazioni furono richieste dalla committente onde abbassare la spesa complessiva a circa mezzo milione (doc. Q). L'appellante non può pertanto ragionevolmente affermare di non essere stata informata sulla portata delle proprie rinunce e, conseguentemente, sull'aumento dei relativi costi allorché cambiò idea dando nuove disposizioni agli artigiani.

                                          2.   L'appellante censura il primo giudizio in quanto non è stata ritenuta alcuna responsabilità dell'attore per asseriti difetti d'opera, in assenza di adeguati riscontri probatori. Invoca la perizia giudiziaria che elenca diversi difetti, segnatamente per quanto concerne la non perfetta chiusura di alcune porte e armadi, del cancello all'entrata principale nonché nell'applicazione di istallazioni elettriche fuori muro, attribuendo pertanto all'immobile un minor valore quantificato in fr. 44'500.--, importo che l'appellante riconduce integralmente ad omissioni della direzione lavori.

                                      2.1    L'appellato eccepisce che tutte le adduzioni relative a difetti d'opera imputabili alla direzione lavori sarebbero irricevibili in quanto costituiscono un novum (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

                                               L'eccezione va respinta in quanto la convenuta, già nei propri allegati introduttivi, aveva fatto valere diversi difetti d'opera, imputandoli ad omissioni dell'attore. Risulta in particolare dalla risposta (pag. 11 - 12) che la convenuta ha rimproverato a _________ di non aver curato la corretta esecuzione di determinati lavori, in particolare di quelli indicati come difettosi nell'allegato d'appello. Lo stesso dicasi per l’allegato di duplica (pag. 12).

                                      2.2    L'appellante assevera d'avere tempestivamente notificato a _________ diversi difetti. In primo luogo, con scritto 13 novembre 1993 (doc. 6) sono stati segnalati il difettoso funzionamento di alcuni interruttori, di serrature nei cassetti, il difettoso funzionamento del cancello d'entrata e l'asportazione di terra dal viale del giardino per opera della pioggia. Ulteriori lamentele sono state esposte con scritto 12 gennaio 1994 (doc. 9) o risulterebbero confermate da deposizioni testimoniali.

                                               Verosimilmente, molti difetti sono stati prontamente eliminati, dato che la perizia giudiziaria si limita a constatarne alcuni:

                                               a.    Due porte interne non chiudono bene e le serrature di diversi armadi non funzionano bene. Pur ammettendo che la responsabilità incombe principalmente all'artigiano, il perito rileva che toccava alla direzione lavori ordinarne la riparazione. Dagli atti emerge che in effetti l'architetto si assunse questa incombenza, ma la committente non aprì la porta a _________ e all'artigiano personalmente recatisi in loco (deposizione __________, 5 febbraio 1997, pag. 5). Non può pertanto essere pretesa una riduzione della mercede spettante all'architetto per omissione di atti che non ha potuto compiere a causa della committente stessa.

                                               b.    La porta-cancello dell'entrata principale non chiude in modo corretto, perché le due maniglie (porta e cancello) sono posate alla stessa quota e si impediscono l'una con l'altra. Il perito attribuisce tale difetto ad un errore di progettazione. Emerge tuttavia dal doc. 6 che la porta-cancello in ferro battuto era già presente prima dei lavori di riattazione e che doveva solo essere montata. Un errore di concezione da parte dell'architetto non entra pertanto in linea di conto.

                                               c.    Alcune lampade a muro sono collegate con cavi "fuori muro".

                                                      Il perito definisce impensabile che la direzione lavori abbia disposto in sede di progetto di eseguire fuori muro l'allacciamento di alcune luci. Emerge piuttosto che la posizione prevista sotto muro per la posa di una lampada è stata successivamente raddoppiata fuori muro per permettere l'istallazione di due appliques. In ultima analisi il perito attribuisce queste modifiche rispetto ai piani originali a decisioni successive, prese in seconda battuta dalla committente in funzione dell'arredamento, così che la correzione fuori muro non può ricadere sotto la responsabilità dell'architetto (udienza di delucidazione orale della perizia del 15.2.2000, pag. 2; deposizione _________ del 12.5.1997, pag. 12).

                                               d.    Mancato funzionamento dello scarico del pozzo luce. Il perito esclude che tale responsabilità possa essere addebitata all'architetto, rispettivamente alla direzione lavori.

                                      2.3    Da quanto precede risulta che l'appellante non è riuscita a provare alcuna violazione dei doveri contrattuali dell'attore nella sua funzione di architetto, rispettivamente di direttore dei lavori. Diventa pertanto superfluo verificare la tempestività della notifica di difetti da parte della convenuta.

Per i quali motivi,

pronuncia:

                                          1.   L'appello 19 febbraio 2001 di __________ è respinto.

                                          2.   Le spese del presente giudizio consistenti in:

                                               a. spese                                          fr.          50.-b. tassa di giudizio                        fr.        950.-totale                                               fr.     1'000.-già anticipate dall'appellante sono poste a suo carico; questi rifonderà a controparte fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.

                                          3.   Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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