Incarto n. 12.2001.00202
Lugano 27 settembre 2002/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Rusca
segretario:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1996.00528 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 29 luglio 1996 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di
fr. 140'092.75 oltre accessori a seguito della manchevole esecuzione del contratto di mandato venuto in essere tra le parti, protestando spese e ripetibili;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 21 novembre 2001, ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 103'350.-oltre accessori;
appellante il convenuto che, con memoriale 12 dicembre 2001, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr. 41'581.--, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni 14 gennaio 2002, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto:
A. Il 1. febbraio 1990 la __________ e la __________ concludevano un contratto in base al quale la __________ si impegnava a fornire all’altra parte apparecchi e installazioni di vario genere per un ristorante da insediare nel __________ a __________, dietro corresponsione di un prezzo complessivo di fr. 340'000.-- (doc. B). Il 15 febbraio 1990, la __________ confermava la consegna dei piani di allacciamento definitivi e richiedeva il versamento di un acconto di fr. 220'000.-- pari a 2/3 del prezzo pattuito contrattualmente (doc. B.C; doc. T, U, V, W, X contenuti nel richiamo II°). Il 2 giugno 1990, la __________ comunicava alla __________ di annullare il contratto in quanto nel frattempo sarebbe emersa l’impossibilità di installare il bar e il ristorante nello stabile di __________, aggiungendo che se fosse stato il caso “restiamo in attesa di un vostro eventuale conteggio relativo all’impegno ed alla disponibilità che avete sempre dimostrato nei nostri confronti” (doc. D.F).
Il 7 giugno 1990, la __________ inviava alla __________ un conteggio delle sue pretese per complessivi fr. 109'860.-- (fr. 11’200.-- per merce disponibile e inutilizzabile e fr. 98'640.-- a titolo di perdita di guadagno, pari al 30% del saldo di fr. 328'800.--). La __________ saldava tale pretesa limitatamente a fr. 11'000.-- (doc. B.G-I).
B. Le parti non trovavano un’intesa per risolvere la vertenza in via extra-giudiziaria (doc. B.L-R). Il 5 febbraio 1993, così incaricato dalla __________, l’avv. __________ inoltrava alla Pretura del Distretto di Lugano una petizione volta a ottenere il pagamento dell’importo di fr. 98'634.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del pregiudizio subìto a seguito della rottura unilaterale del contratto (doc. U1). La __________ si opponeva integralmente alle pretese avanzate dalla __________ contestando sia la propria inadempienza, sia l’esistenza e l’entità del danno esposto dalla __________ (doc. U2).
C. Con sentenza 6 marzo 1995, il Pretore stabiliva che tra le parti era venuto in essere un contratto di appalto e che la __________ “era in diritto … di richiedere il risarcimento del danno subito” poiché la __________ sarebbe stata inadempiente nei suoi confronti. Secondo il Pretore, la __________ non sarebbe però stata in grado di sostanziare la propria pretesa risarcitoria. In particolare, essa non avrebbe fornito alcuna prova quo all’ammontare del mancato guadagno di cui chiedeva il risarcimento, non valendo in proposito la generica indicazione di una percentuale del 30% della mercede. Inoltre non sarebbero stati applicabili neppure i presupposti dell’art. 42 cpv. 2 CO in quanto “la convenuta avrebbe potuto senza particolari difficoltà portare elementi probatori oggettivi atti a fondare la misura del mancato guadagno da essa preteso a titolo di risarcimento” (doc. C, sentenza, consid. 6 e 7, pag. 4). Con sentenza 6 marzo 1995 la petizione veniva respinta; gli oneri processuali e le ripetibili seguivano la soccombenza.
D. La __________ revocava il mandato all’avv. __________, incaricando un altro legale di interporre appello contro la sentenza pretorile. Con appello 23 marzo 1995, la __________ sosteneva che il danno patito sarebbe stato quantificabile unicamente sottoforma di percentuale rispetto al prezzo pattuito e pertanto l’indicazione della percentuale del 30% sarebbe stata adeguata. Di riflesso, una maggiore precisione non essendo possibile, sarebbe ritornato applicabile l’art. 42 cpv. 2 CO. In data 11 luglio 1995, la Seconda Camera civile del Tribunale d’Appello confermava la sentenza di prima istanza, avallando integralmente le motivazioni pretorili (doc. D).
Nel frattempo, la __________ comunicava all’avv. __________ di ritenerlo responsabile dell’esito sfavorevole della causa in quanto egli sarebbe stato negligente nell’esecuzione del mandato, in paticolare quo alla mancata dimostrazione del danno subito (doc. E); dal canto suo, il legale respingeva ogni addebito (doc. F).
Il 20 marzo 1996 (doc. G), la __________ chiedeva all’avv. __________ il versamento della somma di fr. 139'297.80.
Non avendo trovato alcun accordo, con petizione 26 luglio 1996 la __________ postulava la condanna dell’avv. __________ al pagamento di fr. 140'092.75 oltre accessori. Infatti, secondo l’attrice, la soccombenza nei confronti della __________ sarebbe da ricondurre alla negligenza del patrocinatore nella conduzione della causa e nell’istruzione probatoria della stessa. A mente dell’attrice, quest’ultimo avrebbe dovuto produrre o notificare mezzi probatori adeguati al fine di dimostrare esistenza ed entità del danno patito a seguito della rescissione contrattuale da parte della __________.
Il danno subito dalla __________ a seguito delle inadempienze processuali dell’avv. __________ ammonterebbe a complessivi fr. 140'092.75 (fr. 120'182.75 per il mancato utile della __________ a seguito della rescissione contrattuale; fr. 8'410.-- per tasse, spese e ripetibili di prima istanza; fr. 5’000.-- per tasse, spese e ripetibili di seconda istanza; fr. 3'000.-- per l’onorario dell’avv. __________, nonché fr. 3'500.-- a titolo di acconto versato all’avv. __________).
Con risposta 9 dicembre 1996, il convenuto allegava che i rappresentanti della __________ – persone con cognizioni specifiche nel loro ambito commerciale – avrebbero chiarito fin dall’inizio che il margine del 30% costituiva, secondo le comuni regole dell’esperienza, un minimo e che quindi non necessitava di ulteriore dimostrazione; inoltre, i titolari della __________ non gli avrebbero neppure messo a disposizione la documentazione atta a dimostrare l’entità del danno (doc. R4-R7). Essendo i fattori determinanti per la quantificazione del danno del tutto ipotetici, neppure una perizia avrebbe permesso di concretizzare l’entità del pregiudizio subìto dall’attrice e infatti il giudice avrebbe dovuto procedere ex art. 42 cpv. 2 CO. L’avv. __________ negava anche di avere contravvenuto ai doveri di fedeltà e diligenza derivanti dal rapporto di mandato e sollevava l’eccezione di prescrizione annuale ex art. 60 cpv. 2 CO, contestando altresì l’ammontare del danno fatto valere dall’attrice.
Con sentenza 21 novembre 2001 il Pretore accoglieva la petizione limitatamente all’importo di fr. 103'350.-- oltre interessi del 5% dal 30 marzo 1996. Il primo giudice ravvisava una violazione da parte dell’avv. __________ dei suoi obblighi contrattuali derivanti dal mandato di patrocinio, quantificando il danno subito da quest’ultima in base alle risultanze peritali.
E. In sede di appello, l’avv. __________ ha rinunciato all’eccezione di prescrizione e alla richiesta di quantificazione del danno da parte del giudice ex art. 42 cpv. 2 CO. L’appellante ha altresì accettato di versare alla controparte gli importi relativi agli oneri di prima istanza nella vertenza promossa dalla __________ contro __________, nonché l’anticipo di fr. 3’500.-- già ricevuto sul suo onorario. L’appellante ha invece contestato di essere obbligato a sopportare gli oneri della procedura in appello della causa __________ contro __________, in quanto o da un lato l’impugnazione era giustificata e in tal modo veniva provata l’ineccepibile sua esecuzione del mandato, o dall’altro l’impugnazione era ingiustificata e quindi l’avv. __________, nella sua veste di successivo patrocinatore della __________, avrebbe dovuto consigliare a quest’ultima di non perdere “tempo e soldi” con un tentativo votato al sicuro insuccesso.
L’appellante concorda inoltre con l’ammontare del danno per il mancato utile quantificato dal perito giudiziario in fr. 68'463.--, proponendo però una riduzione forfetaria di fr. 10'000.-- in quanto il perito non avrebbe tenuto in debita considerazione il fatto che a seguito dell’azione giudiziaria la __________ avrebbe percepito il margine di utile assicurato dal contratto con la __________, senza tuttavia essere obbligata a fornire tutte le prestazioni dallo stesso contemplate. Inoltre, a mente dell’appellante, la posta relativa al danno complessivo di fr. 83'162.-- doveva essere ulteriormente dimezzata a seguito della concolpa ascrivibile nel caso concreto alla __________. Infatti, gli organi della __________ avrebbero tratto in inganno l’avv. __________ in quanto essi, quali persone con cognizioni specifiche nel loro ramo, gli avrebbero assicurato che il 30% rappresentava un margine di utile minimo pacificamente conseguibile e che non necessitava di ulteriore dimostrazione. Egli aveva pertanto legittimamente confidato nell’esattezza delle informazioni fornite dalla cliente, la quale, peraltro, avrebbe omesso di fornirgli la documentazione relativa al danno emerso a seguito della rescissione contrattuale. Di conseguenza, l’avv. __________ ha ammesso di dovere versare alla __________ l’importo di fr. 41'581.-- oltre interessi dal 30 marzo 1996.
Delle singole osservazioni della parte appellata si dirà, per quanto necessario, nel seguito dei considerandi della decisione.
in diritto:
1. È pacifico che al contratto che lega avvocato e cliente tornano applicabili le norme sul mandato (art. 394 ss. CO). Secondo l’art. 394 CO, con l’accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere a norma del contratto gli affari di cui viene incaricato. Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro. Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli e risponde del danno che egli cagiona intenzionalmente o per negligenza (combinati art. 97, 398 e 321e CO; Fellman, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 144 ad art. 394 CO e n. 406 ss. ad art. 398 CO; Fellman, Die Haftung des Anwaltes, in: Diritto svizzero degli avvocati, Festschrift SAV, Berna 1998, pag. 185 ss.; Testa, Die zivil- und standes-rechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, tesi Zurigo 2001, pag. 3 ss. e 11 ss.; DTF 117 II 566, 119 II 456 e 127 III 357). Il mandatario deve risacire al mandante il danno a quest’ultimo cagionato a seguito della cattiva esecuzione del mandato, segnatamente l’interesse positivo (Fellman, Berner Kommentar, n. 332 ad art. 398 CO; Weber, Basler Kommentar, 2. ed., Basilea/ Francoforte s.M. 1996, n. 144 ad art. 394 CO e n. 8 ss., 18 ss. e 30 ad art. 398 CO; DTF 119 II 252).
Secondo l’art. 8 CC, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto deve fornirne la prova. Al mandante, ossia nel caso concreto alla __________, incombe di dimostrare sia l’inadempienza, sia i presupposti della responsabilità del mandatario, quali il danno, l’esecuzione negligente e il rapporto di causalità. Una volta accertate queste circostanze, al mandatario spetta la prova dell’assenza di una sua colpa (Fellman, Die Haftung des Anwaltes, in: Diritto svizzero degli avvocati, Festschrift SAV, pag. 185 ss.; DTF 113 II 433 e 127 III 357).
Nel caso specifico della relazione venuta in essere tra il cliente e l’avvocato, si ravvisa una violazione del dovere di diligenza da parte del mandatario quando la mancanza che gli viene rimproverata costituisce la violazione di regole generalmente riconosciute ed ammesse. In caso di istruzioni inappropriate o irrealizzabili, al fine di adempiere al dovere di diligenza che gli incombe, il legale deve esperire gli accertamenti necessari e informarne il mandante provocando una sua reazione (Dtf 108 II 197, 117 II 566 e 127 III 566; Fellman, Berner Kommentar, n. 162 ad art. 398 CO; Nigg, Die zivilrechtliche Aufklärungspflicht des Anwalts, in: Die Sorgfalt des Anwalts in der Praxis, Berna 1997, pag. 66 ss.; Testa, op. cit., pag. 30 ss.).
2. Come già esposto, sia il Pretore sia questa Camera del Tribunale di appello hanno respinto la petizione della __________ volta ad ottenere il risarcimento del danno subìto a causa della rescissione contrattuale operata in modo unilaterale dalla __________. A giusta ragione, entrambe le istanze hanno infatti stabilito che l’attrice non è stata in grado di provare esistenza ed entità di tale danno, tenuto conto che l’ammontare del mancato guadagno quantificato nella misura del 30% sul prezzo delle merci acquistate rappresentava una mera affermazione di parte destituita di ogni forza probatoria (sentenza 6.3.1995 della Pretura di Lugano, sezione 1, consid. 7, pag. 4 e sentenza II CCA 11.7.1995, consid. 2, pag. 4).
Sulla scorta dell’art. 8 CC, l’onere di prova in merito alla quantificazione del danno incombeva alla parte attrice, ossia alla __________ (sentenza II CCA 11.7.1995, consid. 2, pag. 4). Quest’ultima, visto che la convenuta aveva contestato tale circostanza, avrebbe dovuto - “ed anzi ciò costituiva il minimo della diligenza processuale“- fare capo ai mezzi di prova offerti dal codice di rito, in particolare a una perizia giudiziaria sul danno, oppure produrre “attestazioni di chi le avrebbe fornito gli articoli destinati alla convenuta circa il prezzo che sarebbe stato praticato nei suoi confronti. Essa non doveva perciò fare altro che trasmettere l’ordinazione doc. A ai propri fornitori e farsi a sua volta sottoporre un’offerta, oppure presentare cataloghi e listini prezzi dei produttori” (sentenza II CCA 11.7.1995, consid. 4, pag. 5 s.; doc. U2 e U3).
Inoltre, in sede di udienza preliminare (doc. U 5), l’avv. __________ si era opposto alla richiesta di edizione dalla __________ dello stato patrimoniale al 31.12.1989/1990/1991, del conto perdite e profitti 1989/1990/1991, nonché delle schede individuali di tutti i suoi conti, vanificando in tal modo anche l’ultima possibilità dell’attrice di concretizzare l’ammontare del danno. Ma neppure dai testimoni ascoltati in quella procedura sono emerse indicazioni quo al mancato guadagno (v. doc. U6, U7).
Come giustamente rilevato dal Pretore, l’avv. __________ non ha richiesto l’assunzione di prove idonee alfine di documentare la composizione del danno, nonostante rientrasse nei compiti del legale di notificare le prove necessarie in base all’onere della prova stabilito dall’art. 8 CC.
Solo nella successiva procedura avviata dalla __________ nei confronti dell’avv. __________ (inc. OA.1996.00528 della Pretura di Lugano, sezione 2; ma non nella procedura davanti alla Pretura di Lugano, sezione 1, inc. n. OA.1994.00209) è emerso che in genere l’utile delle __________ sulle forniture era pari al 30/40% (testi __________, __________, __________, verbale 4.11.1997, pag. 2 - 4).
Il teste __________ ha asserito che il calcolo dell’utile per ogni singola fornitura era eseguito dal signor __________ (teste __________, verbale 4.11.1997, pag. 3).
Il teste __________ ha riferito che il margine di utile previsto con la __________ era dell’ordine del 40% e che di regola, con i clienti privati, il margine di utile minimo era pari al 30% (teste __________, verbale 4.11.1997, pag. 4).
Lo stesso teste ha aggiunto di essersi sempre fidato del proprio legale “per quanto riguardava la conduzione della causa e delle prove offerte” e di non “aver discusso con l’avv. __________ della necessità di chiedere al Pretore l’allestimento di una perizia circa il valore dell’utile”; inoltre, i documenti R1-R7 che costituivano la base di calcolo per la __________ in relazione al contratto con la __________ “non vennero consegnati all’avv. __________ prima dell’inoltro della causa contro __________, perché non ci sono mai stati richiesti. L’avv. __________ non ci aveva mai chiesto documentazione specifica sulle offerte dei nostri fornitori” (teste __________, verbale 4.11.1997, pag. 5).
Inoltre, __________, che insieme al figlio __________ aveva affidato il mandato all’appellante, ha affermato di non aver consegnato la documentazione R1-R7 poiché non gli era stata richiesta dal legale, che il margine di utile del 30% rappresentava un minimo in base “all’esperienza e la prassi” della __________ e che egli non si era “posto il problema in merito alla necessità di allestire una perizia in quella causa” perché riteneva che fosse compito del legale della __________ decidere in merito (verbale IF 23.11.1998, ad 4, 5, 6.2, 7).
Alla luce di quanto esposto si deve concludere che le carenze probatorie manifestatesi nella causa promossa dalla __________ nei confronti della __________ sono ascrivibili unicamente all’avv. __________ in quanto egli ha omesso di notificare i necessari mezzi di prova per determinare l’entità del danno patito dalla __________, segnatamente una perizia giudiziaria, nonostante egli fosse a conoscenza che l’onere di prova quo al predetto danno incombesse alla sua mandante. In effetti, per mezzo della perizia allestita dal signor __________ nell’ambito della procedura avviata innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 2 è stato possibile quantificare con precisione il danno subìto dalla __________ (v. perizia, atto XX e complemento peritale, atto XXV).
Dall’istruttoria è quindi emerso che l’avv. __________ non è stato “tratto in inganno” dalle affermazioni di __________ e __________. Questi ultimi non avevano alcuna conoscenza specifica per poter istruire il legale della __________ quo ai mezzi di prova da offrire nell’ambito di un procedimento giudiziario. Si segnala che la strategia processuale e la scelta dei mezzi di prova competono unicamente all’avvocato, in quanto egli possiede le conoscenze specifiche nell’ambito del diritto e della conduzione della causa (v. Wegmann, Die Berufspflichten des Rechtsanwalts unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, tesi Zurigo 1969, pag. 151; “Fachmann”: Testa, op. cit., pag. 31 ss. e 61 ss.). L’avvocato infatti commette una violazione dell’obbligo di diligenza nella conduzione della procedura giudiziaria quando omette di confrontarsi con un’asserzione o una contestazione formulata dalla controparte - come nel caso specifico, la contestazione del danno in sede di risposta da parte della __________ e l’omissione di notificare i mezzi di prova adeguati per provarne l’entità (Testa, op. cit., pag. 66; Fellmann, Die Haftung des Anwaltes, in: Diritto svizzero degli avvocati, Festschrift SAV, pag. 197-204). In particolare, dopo la contestazione dell’esistenza del danno formulata in sede di risposta dalla __________ (doc. U 2), l’avv. __________ avrebbe dovuto indicare nell’allegato di replica - e notificarla in sede di udienza preliminare - la prova della perizia (doc. U3 e U5) cosa che invece non è avvenuta, nonostante questo potesse essere da lui legittimamente preteso.
Infine, per un legale doveva essere chiaro fin dall’inizio che la percentuale indicata dalla __________ quale margine di guadagno minimo sulle forniture non poteva rientrare nella costellazione dei fatti notori ex art. 184 cpv. 3 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 20 ss. ad art. 184 CPC). Di transenna si osserva che eventuali rapporti di amicizia tra mandante e mandatario non dispensano quest’ultimo di operare in base a fedeltà e diligenza (Testa, op. cit., pag. 61 ss.)
L’appellante è quindi venuto meno all’obbligo di diligenza che gli incombeva e pertanto egli è tenuto a risarcire all’altra parte il danno emerso (art. 389 cpv. 2 CO).
3. Si segnala preliminarmente che le conclusioni alle quali è giunto il perito giudiziario in merito all’entità del danno subìto dalla __________ sono da ritenere logiche, motivate e fondate su basi fattuali corrette. Di conseguenza non vi sono motivi per discostarsi dalle stesse, prescindendo dalla loro valutazione giuridica che spetta unicamente al giudice (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e annotato, Lugano 2000, n. 1 s. e n. 747 ad art. 247 CPC e n. 1, 3, 4 ad art. 253 CPC). D’altro canto, neppure l’appellante mette in dubbio le risultanze peritali, proponendo unicamente di detrarre fr. 10'000.-- dalla somma di fr. 68'463.-- poiché a seguito dell’azione giudiziaria la __________ avrebbe percepito il margine di utile assicurato dal contratto senza tuttavia essere obbligata a fornire controprestazioni.
3.1 Il perito giudiziario ha stabilito che il danno derivante dalla rescissione unilaterale del contratto da parte della __________ è quantificabile in fr. 68'463.--. Questo importo è costituito da fr. 24'629.-quale margine di utile netto per la __________ e da fr. 43'834.-corrispondenti a costi già sostenuti dalla ditta (v. perizia, risposta 2 ai quesiti peritali, pag. 1 e allegato n. 7, pag. 12, atto XX). Questo dato deve essere riconosciuto integralmente e non può essere apportata alcuna ulteriore riduzione, tantomeno di carattere forfetario, come pretende l’appellante. Infatti, il perito ha motivato le proprie conclusioni e ha apportato le deduzioni relative ai costi per apparecchi e materiali, progettazione, direzione lavori, amministrazione e costo di montaggio per la __________ e all’__________, specificando altresì che i costi per eventuali lavori in garanzia erano nulli perché “il contratto doc. R1 prevede, come del resto quello della __________, che materiali difettosi vengano sostituiti dalla ditta produttrice e che la mano d’opera e le spese di viaggio siano a carico del committente” (v. perizia, risposta al controquesito peritale G, pag. 3, atto XX).
Quindi, su questa cifra vanno calcolati gli interessi al 5% dal 16 novembre 1991, data della messa in mora della __________ (v. doc. B.L), pari a fr. 14'977.--. Inoltre, sull’importo complessivo pari a fr. 83'440.-- (= fr. 68'463.-- + fr. 14'977.--) si conteggiano gli interessi di mora del 5% dal 30 marzo 1996 (v. doc. G).
3.2 L’appellante ha contestato di essere debitore dell’importo di fr. 8'000.-- connesso con la procedura di appello innanzi alla Seconda Camera civile (inc. n. 12.95.00134; fr. 5'000.-- per la procedura giudiziaria e fr. 3'000.-- quale onorario per l’avv. Verda; doc. D, N), adducendo che o da un lato l’impugnazione era giustificata e in tal modo veniva provata la sua ineccepibile esecuzione del mandato, o dall’altro l’impugnazione era ingiustificata e quindi l’avv. __________ avrebbe dovuto consigliare alla __________ di non perdere “tempo e soldi” con un tentativo votato al sicuro insuccesso. Questa censura non può essere seguita.
In effetti, valutato ex post, l’appello non sembrava presentare un grande margine di successo; ciononostante, un esito positivo dello stesso, come giustamente rilevato dal Pretore, non poteva a priori essere escluso e quindi l’impugnazione della sentenza pretorile risiedeva anche nell’interesse dell’appellante stesso. In particolare, come del resto ammesso dall’appellante nelle sue comparse scritte di prima istanza (risposta, pag. 3-5; duplica, pag. 5-7 e conclusioni, pag. 13-17) era necessario sottoporre la questione relativa all’applicabilità dell’art. 42 cpv. 2 CO ad un’ulteriore verifica da parte del Tribunale d’appello che avrebbe altresì valutato un’altra volta l’operato del legale dal punto di vista dell’istruzione probatoria. Di conseguenza, anche questo importo deve essere posto a carico dell’appellante.
3.3 L’appellante non ha invece contestato di essere debitore nei confronti della controparte dell’importo relativo ai costi connessi alla causa avviata nei confronti della __________ (inc. n. OA.1994.00209 della Pretura di Lugano, sezione 1) pari a fr. 8'410.-- (doc. C, M). L’appellante ha altresì ammesso di essere tenuto a restituire l’acconto sul suo onorario versato dalla __________ e pari a fr. 3'500.--. Sulla scorta delle precedenti allegazioni e viste le manchevolezze procedurali ascrivibili all’avv. __________, entrambe le poste sono senz’altro da rifondere alla parte appellata.
3.4 Di conseguenza, l’importo complessivo da riconoscere alla __________ ammonta a fr. 103'350.--. Su questa somma, come rettamente stabilito in prima istanza, decorrono gli interessi di mora al tasso legale del 5% dal 30 marzo 1996 (doc. G). Stante che la responsabilità dell’appellante ha carattere esclusivo e dalle tavole processuali non traspare alcuna concolpa della __________, è esclusa qualsiasi possibilità di riduzione del predetto importo.
4. Essendo i requisiti sia della colpa sia del nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il danno subentrato chiaramente adempiuti (Fellmann, Die Haftung des Anwaltes, in: Diritto svizzero degli avvocati, Festschrift SAV, pag. 187 ss. e 206 ss.), la decisione del Pretore trova integrale conferma. Invece, l’appello deve essere respinto poiché infondato in ogni suo punto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia:
1. L’appello 12 dicembre 2001 dell’avv. __________ è respinto.
2. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’150.-b) spese fr. 50.-totale fr. 1’200.-sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata la somma di fr. 2'500.-- ripetibili.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria