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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.09.2002 12.2001.198

2 septembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,453 mots·~12 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2001.00198

Lugano 2 settembre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretaria:

Zanetti

sedente per statuire nella causa OA.2000.00097 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 28 giugno 2000 da

__________ rappr. dall’avv. __________  

contro  

__________ rappr. dall’avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al versamento dell’importo di

fr. 50’000.-- oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona, con protesta di spese e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 13 novembre 2001, ha integralmente respinto;

appellante l’attore che, con memoriale 4 dicembre 2001, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso postulato con l’allegato di petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta, con osservazioni 24 gennaio 2002, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto:

A.   In data 3 gennaio 1990 __________ prelevava dal proprio conto presso la __________ di __________ l’importo di fr. 50'000.-- (doc. A). Questo importo era destinato a __________ per l’acquisto di una casa ubicata sulla part. n. __________ ad __________ (rogito n. __________ del notaio avv. __________; doc. B; estratti RF e copia atto di compravendita, sub ispezione). Al momento della firma dell’atto di compravendita, __________ consegnava questa somma in contanti direttamente all’alienante (v. teste __________, pag. 5). Le parti in causa non sottoscrivevano alcun accordo riguardante il trasferimento della somma di fr. 50'000.--; __________ non ha rilasciato alcuna garanzia per un eventuale rimborso della somma e neppure una ricevuta (il doc. B è stato allestito solo in un secondo tempo e retrodatato dalla stessa __________ al 3.1.1990).

B.   In quel periodo, __________ e __________ intrattenevano una relazione sentimentale che si sarebbe protratta per quasi dieci anni. Da questa relazione sono nati tre figli: __________, __________ e __________. Le parti, insieme ai figli comuni, abitavano nell’immobile acquistato ad __________. Tuttavia, __________ vi soggiornava in maniera irregolare in quanto essendo egli ancora coniugato rientrava spesse volte al domicilo coniugale (v. in dettaglio, risposta 9.10.2000, pag. 2 e 3). Nel mese di aprile 1998 i rapporti tra le parti si deterioravano e __________ lasciava definitivamente l’abitazione di __________, mentre la convenuta, con i figli __________, __________ e __________, vive tuttora ad __________.

C.   Il 24 aprile 1992 l’avv. __________ scriveva a __________ che “la somma di fr. 50'000.-- le è stata concessa a titolo di prestito per l’acquisto delle particelle No. __________ e __________ di __________ … [omissis] … del 3 gennaio 1990. La somma è stata versata brevi manu alla firma dell’atto, senza rilascio di ricevuta, in seguito a prelevamento bancario dello stesso 3 gennaio 1990. Il signor __________ chiede che gli venga rilasciata da parte sua una regolare ricevuta per tale importo” (doc. I). Dando seguito a tale scritto __________ allestiva una ricevuta, retrodatandola al 3 gennaio 1990 (doc. B).

D.   Nell’aprile 1998 __________ chiedeva a __________, che però non dava seguito alla richiesta, di consegnargli una cartella ipotecaria gravante l’immobile di __________ del valore di fr. 50'000.--. Il 16 aprile 1998 l’avv. __________ ribadiva a __________ che la somma di fr. 50’000.-- ricevuta da __________ per il finanziamento dell’acquisto della casa di __________ rappresentava un mutuo (doc. L). Il 24 aprile 1998 la parte appellata rispondeva dichiarando di non aver “mai negato al signor __________ di dovergli la somma di fr. 50'000.-- che mi prestò a suo tempo per l’acquisto della casa di __________ … [omissis] … È mia ferma volontà tacitare questo debito, e sono tutt’ora impegnata nella ricerca di una soluzione, anche per me finanziariamente sopportabile” (doc. M).

E.   In data 12 novembre 1999 __________ chiedeva a __________ la restituzione dell’importo di fr. 50'000.--. Le parti non trovavano una soluzione extragiudiziaria e pertanto l’attore, dopo aver avviato una procedura esecutiva, inoltrava la petizione 28 giugno 2000 tendente alla rifusione della predetta somma, a suo dire versata alla convenuta a titolo di mutuo per l’acquisto dell’immobile di __________. Con risposta 9 ottobre 2000 la convenuta si opponeva alla richiesta allegando che tale somma le sarebbe stata corrisposta a titolo di donazione; in subordine, nel caso fosse stato riconosciuto il mutuo, al credito di __________ andrebbe contrapposta in compensazione la somma di fr. 44'556.-- che questi avrebbe ricevuto a titolo di assegni famigliari per i figli fino al 1998, nonché ulteriori importi derivanti dalle spese straordinarie per i figli per gli anni 1999 e 2000.

F.    Con giudizio 13 novembre 2001, il Pretore respingeva la petizione presentata da __________ adducendo innanzitutto che in merito alla causa da attribuire al versamento della somma di fr. 50'000.-- per l’acquisto della casa di __________ vi sarebbe incertezza. Il versamento di tale somma era avvenuto mentre le parti intrattenevano una solida relazione sentimentale; poco dopo sarebbe nato il loro terzo figlio; l’oggetto dell’acquisto avrebbe rappresentato l’abitazione della coppia e dei figli comuni, così che non solo la convenuta ne avrebbe tratto vantaggi. L’attore non avrebbe neppure indicato __________ quale sua debitrice nella sua dichiarazione fiscale. D’altro canto, le pretese attoree di restituzione della somma sarebbero sempre coincise con i periodi critici della coppia. Inoltre, al momento del versamento __________ avrebbe dovuto esplicitare che la sua volontà fosse altra che quella di fare una donazione. Di conseguenza, l’attore non avrebbe provato che in concreto tra le parti sarebbe venuto in essere un contratto di mutuo, concludendo quindi che la causa del trasferimento della somma era una donazione.

G.   L’appello 4 dicembre 2001 e le osservazioni 24 gennaio 2002 riportano in grandi linee quanto esposto negli allegati presentati in prima istanza.

in diritto:

1.    La questione oggetto della presente procedura, come rettamente stabilito dal Pretore, consiste nello stabilire se tra le parti è venuto in essere un contratto di mutuo (art. 312 ss. CO) oppure una donazione (art. 239 ss. CO). A mente di questa Camera, sulla scorta della documentazione prodotta, tra le parti è venuto in essere un contratto di mutuo, secondo il quale il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità (Schärer, Schweizerisches Privatrecht, Obligationenrecht I, 2. ed., Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 1 e 6 ss. ad art. 312 CO; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5. ed., Berna 1999, pag. 246 ss.).

       Infatti, nello scritto di risposta inviato in data 24 aprile 1998 all’avvocato __________ di __________, la parte appellata ammetteva espressamente che __________ le aveva prestato la somma di fr. 50'000.-- per l’acquisto della casa di __________ (“non ho mai negato al signor __________ di dovergli la somma di fr. 50'000.-- che mi prestò a suo tempo per l’acquisto della casa di __________”), rispettivamente che lei era fermamente intenzionata a tacitare il debito contratto con l’appellante. __________ aggiungeva unicamente che __________, nel corso della loro relazione, aveva beneficiato di vitto e alloggio e quindi ella poneva il quesito a sapere se una parte del suo debito non dovesse essere ritenuta estinta (doc. M, foglio 2: “Non bisogna però dimenticare che per questo prestito ricevuto e per gli oneri ipotecari che il signor __________ ha assunto … [omissis] … nei primi mesi ha beneficiato dell’accoglienza diurna della casa … [omissis] … e negli ultimi 2 anni anche dell’alloggio”).

       La stessa volontà della parte appellata emerge dallo scritto del 5 giugno 1992 inviato all’avv. __________ (doc. DD, foglio 4): “Da parte mia non ho mai avuto l’intenzione di negare il prestito di fr. 50'000.-- il quale è stato debitamente dichiarato sul mio formulario delle imposte del 10 marzo 1992. Quello che non mi è mai stato comunicato e discusso personalmente dal signor __________ sono le condizioni con cui mi concedeva lo stesso”; e ancora: “ribadisco la mia intenzione di riconoscere il mutuo di fr. 50'000.-- alle condizioni finanziarie ed organizzative da stabilire”.

       Dagli elenchi debiti presentati per le dichiarazioni di imposta degli anni 1997/1998 e 1999/2000 si rileva inoltre che __________ ha inserito la cifra di fr. 50'000.-- quale debito nei confronti di __________ (v. dichiarazioni imposte 1997/1998 e 1999/2000, sub richiami dall’Ufficio tassazione di __________). La parte appellata ha altresì ammesso di aver notificato il debito nei confronti di __________ anche in dichiarazioni fiscali precedenti (doc. DD). Al contrario, il fatto che l’appellante non abbia immesso il dato relativo al credito nelle proprie dichiarazioni delle imposte non porta necessariamente a concludere che egli non ritenesse __________ quale sua debitrice.

       Alla luce delle inequivocabili dichiarazioni di __________ non si può che concludere, al contrario di quanto stabilito dal Pretore, che la somma di fr. 50'000.-- è stata concessa da __________ a titolo di mutuo per il finanziamento parziale dell’acquisto, da parte dell’appellata, dell’immobile di __________. Non si ravvedono invece gli estremi per affermare che detta somma fosse stata accordata a __________ a quale donazione, rispettivamente quale contributo di mantenimento dei figli.

2.        Stante la validità del contratto di mutuo sorto tra le parti e la conseguente legittimità della richiesta di restituzione della somma avanzata da __________ (Honsell, op. cit., pag. 254), è ora necessario chinarsi sull’eventuale possibilità di estinzione della pretesa dell’appellante a seguito dell’eccezione di compensazione ex art. 120 ss. CO sollevata da __________ per una somma complessiva di fr. 53'175.30. Questo importo sarebbe costituito dagli assegni famigliari ottenuti da __________ fino al 1998 per la somma di fr. 44'556.-- (doc. 8) che egli avrebbe omesso di riversare a favore dei propri figli. Il rimanente importo sarebbe costituito dalle spese straordinarie per i figli __________, __________ e __________ relative agli anni 1999-2000 (e che in virtù degli accordi di cui ai doc. N, V, Z, AA; doc. 1, 11-17, T andrebbero divise tra i genitori in ragione di metà ciascuno).

3.    L’appellante ha contestato di essere debitore di arretrati dovuti a titolo di assegni famigliari, asserendo di aver sempre provveduto a far fronte ai bisogni dei figli. In base agli accordi raggiunti innanzi all’autorità tutoria (v. doc. Q, R, S), gli assegni famigliari dovevano essere versati a favore dei figli in aggiunta al loro contributo di mantenimento; sulla scorta dell’art. 289 CC i contributi di mantenimento per i figli sono versati nelle mani del loro rappresentante legale, nel caso in esame la madre __________.

       Dalla dichiarazione del 18 gennaio 1999 dell’Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona (doc. 8) si desume unicamente che __________ ha percepito, tra il 1990 e il 1997, l’importo di fr. 44'556.--. Dagli atti di causa non è invece possibile dedurre se egli abbia riversato o meno alla madre tali contributi, rispettivamente se egli abbia utilizzato tali contributi per i bisogni dei figli. Dalla documentazione prodotta alla Delegazione tutoria di __________ si desume invece che negli anni di convivenza l’appellante faceva fronte ai bisogni della famiglia e dei figli __________, __________ e __________ (v. richiami dalla Delegazione tutoria di __________, sub richiami). Di conseguenza, si giunge alla conclusione che la pretesa di fr. 44'556.-- non è stata provata in maniera sufficiente e pertanto deve essere respinta.

       Per quanto riguarda invece le spese straordinarie dei figli __________, __________ e __________ si rileva che in effetti le stesse vanno suddivise in ragione di metà tra i genitori (v. accordo giudiziario di cui al verbale di udienza 14.10.1999, sub richiami Inc. n.98.00266 della Pretura del Distretto di Bellinzona). __________ ha preteso il pagamento delle spese arretrate per fr. 8'619.30 (v. memoriale conclusivo 25.10.2001, pag. 5 e osservazioni all’appello, pto. 14, pag. 8). Le spese straordinarie per i figli __________, __________ e __________ per gli anni 1999 e 2000 sono parificabili nel loro quantum alle spese straordinarie degli anni precedenti.

       L’appellante ha contestato in maniera vaga di essere debitore di tali importi, ammettendo nel contempo di non aver provveduto, al contrario degli anni precedenti, al pagamento della sua quota parte per le spese straordinarie dei suoi figli (v. appello 4.12.2001, pto. 16, pag. 12). La parte appellata ha altresì debitamente comprovato l’esistenza di tali spese (doc. 11-17, T); le poste riguardanti i corsi di sci, nuoto, ginnastica e teatro, nonché i costi per la colonia estiva e i trasporti rappresentano senza dubbio spese straordinarie – che peraltro negli anni precedenti l’appellante ha sempre sostenuto.

       Va pertanto ammessa l’eccezione di compensazione sollevata da __________, limitatamente alle spese straordinarie per i figli degli anni 1999 e 2000, nella misura della quota parte di un mezzo, ossia fr. 8'619.30.

       Di conseguenza, l’importo a favore di __________ si riduce da fr. 50'000.-- a fr. 41’380.70.

4.    Tra le parti è venuto in essere un mutuo non fruttifero in quanto dalle risultanze di causa non emerge traccia alcuna di fissazione di interessi (art. 313 CO; Schärer, op. cit., n. 1 e 6 ss. ad art. 313 CO). Sulla scorta dell’art. 318 CO, un mutuo la cui restituzione non sia stata pattuita entro un dato termine deve essere restituito entro sei settimane dalla prima richiesta. Solo da quel momento decorrono gli interessi ai sensi degli art. 102 ss. CO (Schärer, op. cit., n. 14 ad art. 312 CO e n. 7 ad art. 313 CO; Honsell, op. cit., pag. 254). Si può pertanto concludere, come esposto dalla parte appellata, che gli interessi del 5% su fr. 41’380.70 decorrono a far tempo dal 24 dicembre 1999, vale a dire trascorse sei settimane dalla richiesta di restituzione del mutuo avvenuta con lo scritto 12 novembre 1999 da parte del patrocinatore dell’appellante (doc. C).

       Alla luce di quanto esposto l’appello viene parzialmente accolto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi

pronuncia:               I.   L’appello 4 dicembre 2001 presentato da __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 13 novembre 2001 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:

                                         1.   La petizione 28 giugno 2000 di __________ è parzialmente

                                              accolta.

                                         §    Di conseguenza __________ è condannata a rifondere

                                              a __________ l’importo di fr. 41’380.70 oltre

                                              interessi al 5% dal 24 dicembre 1999.

                                         §§ L’opposizione interposta da __________ al PE n. _________

                                              dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona è rigettata in

                                              via definitiva,limitatamente all’importo di fr. 41’380.70 oltre

                                              interessi al 5% dal 24 dicembre 1999.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- e le spese di fr. 200.--, da

                                              anticipare come di rito, sono poste a carico di __________ in

                                              ragione di 4/5 e di __________ in ragione di 1/5,

                                              __________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 2'700.-- a

                                              titolo di ripetibili.

                                         II.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 1’950.-b) spese                                                                 fr.      50.-totale                                                                       fr. 2’000.-da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellante in ragione di 1/5 e dell’appellata per i rimanenti 4/5. L’appellata rifonderà alla controparte la somma di fr. 1’400.-- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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