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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.09.2002 12.2001.197

12 septembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,528 mots·~13 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2001.00197

Lugano 12 settembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa, inc. no. OA.1997.00078 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con petizione 18 giugno 1997 da

__________ rappr. dall'avv. __________

  contro  

__________ __________ entrambi rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 142'608.95 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 72'574.25;

domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Segretario assessore, con sentenza 14 novembre 2001, ha accolto per fr. 3'521.80 più interessi;

appellante l'attore con atto di appello 5 dicembre 2001, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 48'500.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti, con osservazioni 21 gennaio 2002, postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione in rassegna __________, titolare dell'omonimo studio d'architettura a __________, procede in causa nei confronti di __________ e __________ per ottenere il saldo delle prestazioni da lui svolte tra il 1990 ed il 1995 nell'ambito dei lavori di ristrutturazione della loro casa d'abitazione, sita al mappale n. __________ RFD di __________. Le sue pretese, dedotti gli acconti già percepiti, ammontano a fr. 142'608.95, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 72'574.25.

                                   2.   I convenuti si sono opposti alla petizione contestando le modalità di fatturazione e facendo notare come l'attore sarebbe già stato ampiamente remunerato per quanto aveva svolto: i lavori eseguiti fino al 14 gennaio 1993 ("prima fase") gli erano stati in effetti pagati con un versamento a saldo di fr. 22'500.-, quelli dal gennaio al 4 marzo 1993 ("seconda fase") lo erano stati con un versamento di complessivi fr. 1'625.-, mentre per gli interventi successivi ("terza fase") era stata prevista una retribuzione a corpo di fr. 6'000.-: quest'ultima somma è stata a sua volta pagata, visto il versamento di un acconto di fr. 5'000.- e considerato che l'attore aveva trattenuto un importo non spettantegli, di almeno fr. 3'530.20, nell'ambito della liquidazione dell'impresario __________.

                                   3.   Il Segretario assessore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione limitatamente a fr. 3'521.80  oltre interessi.

                                         Il giudice di prime cure, richiamate le norme applicabili, ha innanzitutto accertato che per le prime due "fasi" l'attore era già stato compiutamente remunerato con i versamenti di fr. 22'500.- rispettivamente fr. 1'625.-. Quanto alla "terza fase", ritenuto che la retribuzione concordata a quel momento in fr. 6'000.- (doc. 4), relativa in sostanza all'esecuzione della direzione lavori, era ancora scoperta in ragione di fr. 1'000.-, e che nella stessa non erano comprese le prestazioni di progettazione svolte successivamente, valutabili in fr. 6'052.-, egli ha riconosciuto all'attore queste somme, fermo restando che dalle stesse andavano dedotti fr. 3'530.20 che effettivamente l'attore aveva trattenuto sulla liquidazione della __________.

                                   4.   Con l'appello che qui ci occupa, avversato dai convenuti, l'attore, contestando in sostanza il giudizio relativo alla "terza fase", chiede di riformare la sentenza di primo grado nel senso che la petizione sia accolta per fr. 48'500.-: innanzitutto ribadisce di non aver trattenuto alcunché dalla liquidazione dell'impresario; sempre a suo dire, inoltre, con l'accordo di cui al doc. 4 egli si era unicamente impegnato a garantire una consulenza e un'assistenza tecnica, oltretutto parziale, e non invece ad occuparsi della direzione lavori, da lui poi concretamente eseguita: ritenuto che quanto da lui svolto, con l'accordo di controparte, era dunque quantitativamente e qualitativamente maggiore a quanto pattuito, era ovvio che l'accordo in questione era da ritenersi superato, dal che il suo diritto ad ulteriori fr. 47'500.- oltre ai fr. 6'000.- per prestazioni di progettazione, rispettivamente che egli poteva almeno pretendere la remunerazione per le opere quantitativamente diverse, segnatamente i contatti con gli artigiani e le liquidazioni.

                                   5.   Come detto, l'attore qui appellante contesta dapprima l'interpretazione del primo giudice, secondo cui egli, accordandosi nel doc. 4 "a partire dall'attuale situazione lavori"  a prestare "assistenza tecnica per costruzione autorimessa, muri di sostegno giardino, formazione nuovo locale tecnico, misurazione e liquidazione finale" nonché la "consulenza, assistenza tecnica (parziale) per i lavori di finitura della casa d'abitazione come a progetto approvato", si sarebbe in definitiva impegnato a curare la direzione lavori. A torto.

                                5.1   In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 3b); solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 123 III 165 consid. 3a, 121 III consid. 4b/aa).

                                5.2   Nel caso di specie l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che il convenuto __________ riteneva di aver deliberato a corpo sia le opere dell'impresa sia l'onorario dell'architetto (teste __________ p. 42), e che dunque egli con la sottoscrizione del doc. 4 pensava soggettivamente che nessun'altra prestazione futura dell'attore fosse scoperta. Quali fossero invece le intenzioni dell'attore non è dato a sapere, anche se il perito giudiziario ipotizza che egli con ciò intendeva occuparsi della fase esecutiva dei manufatti (perizia p. 2): fatto sta che, 4 giorni dopo averlo sottoscritto e senza che nel frattempo egli avesse avuto contatti con la controparte (cfr. doc. L) per eventualmente modificarne i termini -parimenti non provata è la sua eventuale modifica in epoca successiva- l'attore ha pacificamente comunicato al Municipio di __________ che "per quanto concerne i lavori di autorimessa e riattazione abbiamo assunto la DL" (doc. S), ammettendo con ciò che l'accordo in questione avesse quanto meno per oggetto la direzione dei lavori, ritenuto per contro che in precedenza, prima della sottoscrizione dell'accordo, egli non si considerava formalmente incaricato della funzione di direttore dei lavori nel senso di avere un obbligo di sorveglianza permanente del cantiere (doc. 3) e non solo sporadico (cfr. notifica inizio lavori 25/6/1993, doc. I°); contrariamente a quanto ritenuto nel gravame (p. 6), anche nella corrispondenza con i convenuti egli si è talora qualificato come "direttore dei lavori" (cfr. ad es. lettera 8/7/1994 nel plico doc. M4); i doc. 3 e 5 hanno del resto provato l'equivalenza, per l'attore, dei termini "assistenza di cantiere" rispettivamente "assistenza sui lavori" con il concetto di "direzione lavori": con il primo scritto, precedente alla firma dell'accordo di cui al doc. 4, l'attore specificava al Municipio che non gli era stata ancora conferita la direzione lavori, indicando però che la costruzione del posteggio e dei muri, a quel momento ancora in fase di progettazione, avrebbe certo presupposto un mandato a suo favore in tal senso, da lui definito nell'occasione come "assistenza di cantiere"; con il secondo, risalente al novembre 1993, ovvero in piena fase esecutiva, egli accennava invece al fatto che il cantiere procedeva senza problematiche di regolamentazione edilizia, ciò che, a suo dire, rendeva indispensabile "l'assistenza dei lavori" da parte sua, ovvero ancora la direzione lavori. A prescindere da quanto precede, non va infine dimenticato che eventuali dubbi interpretativi, evidenziati anche dal perito giudiziario (secondo cui la formulazione del doc. 4 era "poco chiara", cfr. perizia p. 2), dovrebbero in ogni caso andare a scapito dell'attore stesso, che ha allestito personalmente lo scritto in questione (DTF 118 II 344, 116 II 347, 115 II 268; ZR 1982 N. 18; Gauch, Das Architektenrecht, Friborgo 1995, N. 95 e seg.; Merz, Berner Kommentar, N. 157 ad art. 2 CC; IICCA 23 marzo 1995 in e G./P., 23 giugno 1995 in re C./W., 20 settembre 1995 in re K. AG/A. SA, 25 settembre 1995 in re G. SA/N., 7 giugno 1996 in re M. e lc./B., 9 gennaio 1997 in re M. SA./V.).

                                         Il fatto -per altro evidenziato per la prima volta, e dunque irritualmente, in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- che nell'accordo l'attore, con riferimento ai lavori di finitura della casa d'abitazione, abbia indicato che l'assistenza e la consulenza avrebbero dovuto essere solo parziali non sembra avere una portata particolare, se non che accanto allo stesso anche il convenuto __________ si sarebbe dovuto occupare -come del resto risulta aver fatto (testi __________ p. 10 e seg., __________ p. 17, __________ p. 21, __________ p. 26, __________ p. 27, __________ p. 35)- della direzione lavori; nulla permette in ogni caso di ritenere che l'aggettivo "parziale" utilizzato nell'occasione dovesse significare che la presenza dell'attore doveva essere solo sporadica rispettivamente non è comunque dato a sapere in che misura oppure oltre quale limite la sua collaborazione non sarebbe stata più compresa nel contratto: l'accordo in parola essendo stato allestito dall'attore, anche tutti questi aspetti devono senz'altro essere risolti -come detto- a suo sfavore.

                                         Ritenuto che l'attore risulta aver svolto la direzione lavori, come previsto dall'accordo, e considerata la pattuizione di un onorario a corpo, egli non può in definitiva pretendere nulla oltre ai fr. 6'000.- pattuiti con il doc. 4.

                                5.3   Nell'ipotesi, qui data, in cui questa Camera confermasse che l'accordo di cui al doc. 4 contemplava l'effettuazione della direzione lavori, l'attore pretende nondimeno di essere pagato a parte per essersi occupato dei contatti con gli artigiani e fornitori (capitolati e delibere) e della liquidazione finale, prestazioni che a suo dire non rientravano nel concetto di direzione lavori.

                                         L'attore ha iniziato a trattare con gli artigiani e fornitori verso fine luglio 1993, ma nell'occasione egli non ha minimamente reso attenta la committenza del fatto che tale intervento non rientrasse nell'accordo a corpo: ritenuto che il convenuto -come detto- pensava soggettivamente che tutte le prestazioni dell'attore successive al 1° luglio 1993 fossero comprese, che l'attore dal canto suo non ha addotto il contrario al momento dell'elaborazione dei capitolati e delle delibere, che si trattava pur sempre di interventi svolti "a partire dall'attuale situazione lavori" e che presentavano, almeno in senso lato, un carattere di "consulenza o assistenza tecnica" ai sensi del contratto di cui al doc. 4, ben si può ritenere che essi fossero a loro volta compresi nel forfait di fr. 6'000.-, così che per tali prestazioni nulla può essere riconosciuto all'attore.

                                         Diverso è il discorso per le liquidazioni finali: l'accordo prevedeva espressamente che l'attore avrebbe dovuto occuparsi della liquidazione finale per l'autorimessa, per i muri di sostegno del giardino e per la formazione di un nuovo locale tecnico; ritenuto che un'analoga formulazione era stata omessa per quanto riguardava i lavori di finitura della casa d'abitazione, ben si può concludere che la liquidazione finale per quest'ultima opera non era compito dell'attore, e che, se svolta da quest'ultimo, le andava remunerata a parte. Ora, siccome il perito giudiziario ha stabilito che all'attore, per quanto svolto con riferimento all'abitazione (50% delle prestazioni computabili, cfr. perizia p. 4), spetterebbe, nell'ipotesi dell'applicazione della norma SIA 102, un onorario di fr. 32'978.- (perizia p. 5) e che la prestazione relativa alla liquidazione finale da lui svolta corrisponde al 2% di quelle computabili (perizia p. 4), si ha che in definitiva egli potrebbe pretendere fr. 1'319.10: non essendo tuttavia stata provata in concreto la pattuizione delle norme SIA, l'onorario a suo favore può essere quantificato in via equitativa -come da lui richiesto (appello p. 11, con rif. a Schaumann, Rechtsprechung zum Architektenrecht, 4. Ed., Friborgo 1999, n. 269)- a circa l'80%, ovvero a fr. 1'055.-.

                                   6.   Pure fondata, almeno parzialmente, è la contestazione relativa alla trattenuta sulla liquidazione della __________.

                                         L'istruttoria ha provato che il convenuto aveva consegnato all'attore fr. 31'000.- (doc. V) per pagare la liquidazione della __________ di fr. 30'840.95 (doc. U) e che questi ha inizialmente versato a quella ditta solo fr. 25'000.- (doc. Z), trattenendo il saldo finché non fosse sistemata la questione relativa a un muro erroneamente edificato su un terreno altrui, errore di cui erano stati ritenuti responsabili per 1/3 l'impresa (che contestava però ogni addebito) e per 2/3 l'attore stesso. Poiché la problematica in sospeso è stata in seguito risolta con il totale rifacimento del muro da parte della ditta __________, fattura onorata dal solo attore (in ragione di circa fr. 15'000.-), quest'ultimo avrebbe dovuto versare il saldo alla __________. Se egli non lo ha fatto, ma ha provveduto a compensare internamente tale somma con altri debiti dell'impresa, tra cui quello verso la ditta __________ (fr. 2'469.80, doc. FF) e quello verso la ditta __________, ai quali egli era subingredito per surrogazione (art. 110 cifra 2 CO), è una questione che non può in alcun modo interessare il convenuto, il quale in effetti può tutt'al più pretendere da lui solo la rifusione di fr. 159.05, pari alla differenza tra quanto consegnatogli (fr. 31'000.-) e quanto spettava all'impresa (fr. 30'840.95), tanto più che negli allegati preliminari la parte convenuta non ha assolutamente preteso, ancor prima che provato, che le sia stato concesso un ulteriore sconto o che l'impresa abbia rinunciato a parte delle sue spettanze nei suoi confronti.

                                   7.   Ne discende che la petizione deve essere accolta per fr. 7'947.95 (fr. 1'000.- differenza tra accordo a corpo e acconto, fr. 6'052.- per lavori di progettazione supplementari, fr. 1'055.- per liquidazione finale ./. fr. 159.05 per trattenuta sulla liquidazione della __________), ritenuto che gli interessi di mora decorrono dal 27 dicembre 1996 (doc. F), tranne sulla somma di fr. 6'052.-, che matura interessi dal 5 febbraio 1997 (doc. G).

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 5 dicembre 2001 di __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 14 novembre 2001 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                         1.1   Di conseguenza __________ e __________, sono tenuti a versare solidalmente a __________, l'importo di fr. 7'947.95 oltre interessi al 5% a partire dal 27 dicembre 1996 su fr. 1'895.95 e dal 5 febbraio 1997 su fr. 6'052.-.

                                         1.2   Per tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno.

                                         2.     Le spese di fr. 8'184.90 e la tassa di giustizia di fr. 4'200.-, da anticipare dall'attore, rimangono a suo carico per 19/20 e per 1/20 sono poste a carico dei convenuti in solido. A questi ultimi l'attore rifonderà inoltre l'importo di fr. 8'100.- a titolo di ripetibili parziali.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            950.-b)  spese                                            fr.              50.--

                                         T otale                                            fr.         1'000.-da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico degli appellati in solido, a cui l'appellante rifonderà inoltre fr. 1'200.- per parti di ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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