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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.09.2002 12.2001.193

17 septembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,191 mots·~11 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2001.00193

Lugano 17 settembre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Marchi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2000.00018 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 22 novembre 2000 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con la quale la parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 39'631.20 oltre interessi al 7.5% dal 3 maggio 2000 (saldo della mercede d’appalto) mentre il convenuto, con risposta e domanda riconvenzionale 7 febbraio 2001, ha chiesto l’integrale reiezione della petizione e la condanna di controparte a corrispondergli l’importo di fr. 11'256.55 oltre interessi al 5% a varie scadenze,

e nella quale il Pretore, con decisione 6 novembre 2001, ha respinto la petizione ed ha accolto la domanda riconvenzionale per acquiescenza.

Appellante la parte attrice la quale, con appello 27 novembre 2001, chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione per fr. 14'827.75 oltre interessi al 7,5% a far tempo dal 28 agosto 2000, mentre non impugna la sentenza relativamente all’accoglimento della domanda riconvenzionale.

Con osservazioni 11 gennaio 2002 l'attore postula la reiezione dell’appello.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L’attrice ha concluso con il convenuto, il 13 luglio 1998, un contratto d’appalto mediante il quale è stata incaricata dell’esecuzione di opere da impresario costruttore nell’ambito dell’erezione di un Garage ad __________. Il contratto stabiliva un importo complessivo dell’offerta pari a fr. 756'884.85 con uno sconto del 2% nel caso di pagamento entro 30 giorni. Nel corso dello svolgimento dei lavori, iniziati nel luglio 1998 e conclusi nel luglio 1999, l’attrice ha emesso delle richieste intermedie di pagamento. Il convenuto ha pagato tali fatture per un importo globale di fr. 786'336.90. Parte di tali pagamenti parziali sono avvenuti oltre 30 giorni dopo la relativa richiesta e nella fattura di liquidazione, di fr. 42'256.85,  l’attrice ha concesso uno sconto del 2% solo in relazione a quelli avvenuti entro i 30 giorni o in un tempo di poco superiore, anziché sull’intera cifra di liquidazione.

                                   2.   Con la petizione l’attrice ha precisato di avere emesso la fattura finale di fr. 42'256.85 applicando a titolo di proposta transattiva uno sconto del 2% agli importi delle fatture intermedie pagate entro 30 giorni o in tempi ragionevoli, mentre il convenuto ha pagato solo la fattura di liquidazione ridotta a fr. 6'707.90 dalla direzione lavori attraverso la deduzione ingiustificata di costi di discarica contestati e applicando erroneamente lo sconto del 2% all’intera cifra di liquidazione. L’attrice ha quindi chiesto il saldo della propria fattura per fr. 39'631.20, pretendendo in particolare il saldo completo degli sconti dedotti dal convenuto in contrasto con il contratto. Nella risposta il convenuto ha confermato la correttezza della riduzione operata sulla fattura finale dell’attrice e ha sostenuto che è corretto applicare uno sconto del 2% sull’intero importo di liquidazione finale di fr. 816'326.60, sconto che quindi ammonta a fr. 16'326.55. Ha chiesto inoltre in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 11'256.55 oltre interessi per del carburante da lui fornitole. Nelle conclusioni l’attrice ha precisato che lo sconto contrattuale del 2% può essere riconosciuto sull’unica fattura intermedia pagata entro 30 giorni per un importo di fr. 78'213.60, con la conseguenza che l’importo indebitamente trattenuto dal convenuto a titolo di sconto ammonta a fr. 14'827.75. Essa ha inoltre postulato l’applicazione di un interesse del 7,5 % alla somma da versarle da parte del convenuto, in considerazione del fatto che tale è l’interesse a lei praticato come d’uso dalla Banca.

                                         Con la sentenza impugnata il Pretore ha respinto la petizione riconoscendo la deduzione dalla fattura di liquidazione dei costi di deposito in discarica e dello sconto del 2% all’intera cifra di liquidazione finale. Il Giudice di prima istanza ha inoltre accolto la pretesa riconvenzionale in quanto riconosciuta dal convenuto.

                                         Con l’appello l’attrice impugna la sentenza limitandosi a contestare l’applicazione dello sconto del 2% all’intera cifra di liquidazione.

                                   3.   Oggetto dell’appello è dunque l’applicazione dello sconto previsto dal contratto d’appalto all’intera cifra di liquidazione, rispettivamente solo a quella parte di pagamenti intermedi versati entro il termine di trenta giorni dalla rispettiva richiesta di pagamento.

                                         Il contratto d’appalto 13 luglio 1998 ha regolato all’art. 2 la “Retribuzione delle prestazioni”. Al punto 2.1. il contratto ha stabilito un importo complessivo dell’offerta, IVA compresa, di fr. 756'884.85 e lo sconto del 2% in caso di pagamento entro 30 giorni (doc. A). Si tratta di stabilire se è corretta la decisione impugnata laddove considera che il pagamento tempestivo del saldo finale ha per effetto di garantire lo sconto relativamente all’intera mercede nonostante vari pagamenti intermedi siano avvenuti oltre il termine di pagamento previsto per lo sconto.

                                   4.   Lo sconto consiste in una deduzione, calcolata in percentuale della mercede, che l’appaltatore concede al committente nel caso di pagamento immediato o a breve termine (Gauch, Le contrat d’entreprise, Zurigo 1999, n. 1233). Esso ha per scopo di incitare il committente a pagare rapidamente la remunerazione al fine di aumentare la liquidità dell’appaltatore e diminuire il suo rischio di credito (DTF 118 II 64). Nel contratto in oggetto lo sconto, con il relativo termine di pagamento, era garantito con riferimento all’intero importo della mercede, seppure nella cifra di offerta, senza riferimento ad eventuali pagamenti parziali.

                                   5.   Per il pagamento della mercede le parti possono convenire dei retro-acconti in funzione delle prestazioni già effettuate dall’appaltatore: contrariamente ai pagamenti parziali definitivi, tali retro-acconti hanno carattere provvisorio nel senso che sono versati per essere imputati sulla totalità della mercede (Gauch, op. cit., n. 1163). È questo il caso delle fatture emesse nel corso dei lavori dall’appaltatrice, qui appellante, nei confronti del committente, qui appellato, e prodotte sub doc. T. Esse sono, infatti, relative ai lavori man mano svolti dall’appaltatrice ed il loro importo è stato da lei imputato sulla globalità della mercede. La dottrina ha precisato che qualora tali retro-acconti siano stati contrattualmente previsti, salvo patto contrario il committente può dedurre lo sconto pattuito per ciascun acconto versato tempestivamente anche se il termine di sconto dell’ulteriore pagamento finale non è stato rispettato: ciò in considerazione del fatto che lo scopo dello sconto pattuito è raggiunto per ogni pagamento effettuato in tempo dal committente (Gauch, op. cit., n. 1241). D’altra parte il committente mantiene il diritto allo sconto per il pagamento finale effettuato a tempo – nella misura in cui tale pagamento finale superi i crediti d’acconto – tanto nel caso che il termine di sconto per gli acconti sia stato rispettato quanto nel caso che non lo sia stato (Gauch, op. cit., n. 1241). Ciò vale per analogia anche per i pagamenti preventivi ed i pagamenti parziali definitivi (Gauch, op. cit., n. 1241). Pertanto il pagamento oltre il termine di sconto della fattura del saldo residuo non compromette l’applicazione dello sconto ai retro-acconti versati tempestivamente ed il pagamento di retro-acconti oltre il termine di sconto non compromette l’applicazione dello sconto ad una fattura di saldo residuo superiore ai crediti d’acconto. È invece contrario alla sua funzione l’applicazione dello sconto a quanto pagato oltre il termine di sconto. In altre parole il pagamento tempestivo della fattura di saldo non sana i ritardi nel pagamento dei retro-acconti. Ciò permetterebbe, infatti, di raggirare la funzione dello sconto, garantendo al committente il beneficio dello sconto sull’intera mercede in cambio del pagamento tempestivo di una parte della stessa.

                                   6.   In concreto, nelle fatture intermedie emesse dall’appaltatrice dal 30 luglio 1998 all’8 luglio 1999 (doc. T), essa ha stabilito l’importo dovutole applicando lo sconto del 2% al totale della mercede da corrispondere al relativo stadio dei lavori e deducendo gli acconti versati fino a quel momento. Essa ha indicato “sconto per pagamento a 30 giorni, verificato con liquidazione finale”. Ha quindi chiarito che vigeva il termine di sconto di trenta giorni per i pagamenti parziali, con riserva di verificarne il rispetto al momento della liquidazione finale ed ha applicato provvisoriamente lo sconto sull’intero importo della mercede dovuta al momento dell’emissione della fattura. Il fatto che in fatture successive ad acconti versati in ritardo  l’appaltatrice abbia comunque calcolato lo sconto per l’intera mercede dovuta al momento dell’emissione della fattura, non significa di per sé che abbia inteso garantire lo sconto anche per la parte di mercede rappresentata dagli acconti versati in ritardo. Essa si è, infatti, espressamente riservata di verificare la puntualità del pagamento degli acconti in occasione del calcolo della liquidazione finale e ha quindi riservato a tale occasione l’applicazione dello sconto alla parte di mercede versata tempestivamente. Tuttavia nella fattura di liquidazione 3 aprile 2000 l’appellante ha espressamente applicato lo sconto del 2% anche agli acconti versati oltre il termine di trenta giorni, fatta eccezione per le fatture 25.3.1999 pagata in ragione di fr. 52'859.65, 15.6.1999 pagata in ragione di fr. 75'583.10 e 8.7.1999 pagata in ragione di fr. 37'968.65 (doc. T), onorate con ampio ritardo.

                                         L’appaltatrice ha quindi volontariamente riconosciuto, dopo essersene riservata la definitiva determinazione, l’applicazione dello sconto del 2% all’intera mercede ad eccezione di tali fatture, il cui importo ammonta globalmente a fr. 166'411,40. Lo sconto del 2%, per espressa volontà dell'appaltatore, va così applicato alla differenza tra questo importo e quello della somma di liquidazione finale (fr. 816'326.60), ossia a fr. 649'915,20.

                                         Lo sconto che deve essere dedotto dalla mercede ammonta pertanto a fr. 12'998,30. Pagando la fattura finale ridotta in ragione di uno sconto di fr. 16'326.55 il committente ha dunque dedotto fr. 3'328.25 di troppo, importo che deve quindi ancora corrispondere alla controparte.

                                         In parziale accoglimento dell'appello, la petizione deve di conseguenza essere accolta limitatamente a fr. 3'328.25.

                                   7.   Non trova invece giustificazione la richiesta dell’appellante di applicare un tasso d’interesse del 7,5% alla somma che le deve esserle versata. L’art. 104 cpv. 1 CO stabilisce che il debitore in mora al pagamento di una somma di denaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento l'anno, quand’anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. L’art. 104 cpv. 2 prevede che, qualora nel contratto fossero stipulati, sia direttamente, sia mediante periodica provvisione bancaria, degli interessi superiori al 5%, questi si potranno richiedere anche durante la mora. Infine l’art. 104 cpv. 3 indica che, fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il tasso del cinque per cento, potranno richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura. Nel caso in esame nel contratto fra le parti non era stipulato un interesse superiore al 5%. D’altra parte l’interesse del 7,5% indicato dall’appellante è solo l’interesse che la banca applica all’appellante e non il tasso di sconto bancario ordinario superiore al 5%, il quale deve essere comprovato da chi ne richiede l’applicazione come interesse di mora (Weber, Berner Kommentar, ad art. 104 CO, n. 83; DTF 116 II 140), obbligo che in concreto l’appellante non ha ottemperato. Di conseguenza torna applicabile l’interesse legale del 5%.

                                         Per converso con l’appello l’appaltatrice chiede gli interessi a far tempo dal 28 agosto 2000, rinunciando quindi alla pretesa degli interessi dal 3 maggio 2000 chiesti con la petizione. Tale riduzione della pretesa determina il riconoscimento degli interessi a far tempo dal 28 agosto 2000.

                                         La sentenza impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la petizione è accolta per fr. 3'328.25 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2000.

                                   8.   La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono le rispettive soccombenze delle parti.

Per i quali motivi

richiamati, per le spese, l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione 6 novembre 2001 del Pretore del Distretto di Leventina è così riformata:

                                         1.La petizione è parzialmente accolta.

                                           Il sig. __________, è condannato a pagare all’Impresa

                                          costruzioni __________ di __________, la somma di fr.

                                          3'328.25 oltre interessi al 5% dal 28 agosto 2000.

                                         § L’opposizione interposta dal __________, al PE del __________ esecuzione n. __________ dell’UEF di Leventina è respinta in

                                              via definitiva nella misura di fr. 3’328.25 oltre interessi al 5% dal 28 agosto

                                             2000.

                                         2. Invariato

                                         3. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono assegnate come segue:

                                         3.1.  La tassa di giustizia di fr. 750.-  e le spese di fr. 400.-, relative alla

                                                petizione, da anticipare dalla parte attrice, sono poste a carico dell’attrice

                                                per 9/10 e a carico del convenuto per 1/10, con l’obbligo dell’attrice di

                                               rifondere al convenuto fr. 2'600.-  a titolo di ripetibili.

                                         3.2. La tassa di giustizia di fr. 250.-  e le spese di fr. 120.-, relative alla

                                                  domanda riconvenzionale, da anticipare dal convenuto, sono poste a

                                                  carico dell’attrice, con l’obbligo dell’attrice di rifondere al convenuto fr.

                                                 1’000.-  a titolo di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

                                         tassa di giustizia           fr.    450.spese                             fr.      50.-

                                         Totale                             fr.    500.anticipate dall’appellante, sono poste per 7/9 a carico dell’appellante e per 2/9 a carico dell’appellato, con l’obbligo dell’appellante di rifondere all’appellato fr. 400.-  per parte di ripetibili d’appello.

                                  III.   Intimazione a: - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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