Incarto n. 12.2001.00184
Lugano 12 agosto 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2000.00294 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 18 maggio 2000 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
avv. __________ rappr. dall’avv. __________
chiedente la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 176'382.50 oltre accessori, a titolo di risarcimento danni per adempimento manchevole di un mandato di patrocinio;
causa in cui l’attrice ha postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
domanda alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore, con decreto 16 ottobre 2001, ha integralmente respinto;
appellante l’attrice che, con memoriale 5 novembre 2001, chiede la riforma della decisione impugnata e il conseguente accoglimento della domanda di assistenza giudiziaria;
mentre il convenuto, con osservazioni 19 novembre 2001, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto:
che nella procedura di divorzio avviata il 4 dicembre 1995 da __________ nei confronti del marito __________, terminata con sentenza 23 novembre 1998 del Segretario Assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, il convenuto era patrocinatore dell’appellante (doc. G – FF, PP);
che nell’ambito della suddetta procedura l’appellato aveva omesso di produrre la convenzione stipulata il 2 giugno 1987 con rogito n. __________ del notaio __________, tramite la quale i coniugi __________ e __________ adottavano il regime matrimoniale della separazione dei beni (doc. B);
che la suddetta convenzione di separazione dei beni stabili-va che gli immobili siti a __________ e __________, unitamente a mobilio e suppellettili ivi contenuti, erano di proprietà esclusiva della moglie, che alla data della stipulazione dell’atto i coniugi non avevano alcuna vicendevole pretesa di risarci-mento “a qualsivoglia titolo”, ad eccezione di un credito muliebre pari a fr. 120'000.-- nei confronti del marito, concesso a quest’ultimo per la costruzione di un capannone industriale a __________ (doc. B).
che il giudice del divorzio procedeva quindi alla liquidazione del regime matrimoniale partendo dal presupposto che tra i coniugi vigesse il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (doc. PP), obbligando la moglie a corrispondere al marito fr. 161'770.-- (a titolo di plusvalenze per lavori eseguiti dal marito negli immobili di __________ e __________ tra il 1977 e il 1979, ossia prima del matrimonio e quindi inesistenti sulla scorta della convenzione matrimoniale del 2 giugno 1987) e la metà dei beni mobili contenuti nelle predette abitazioni per un un valore di fr. 9'612.50 (anche se la convenzione di separazione stabiliva che gli stessi fossero di esclusiva spettanza della moglie);
che il 25 aprile 1997, nell’ambito del fallimento della __________, la moglie otteneva per un proprio credito nei confronti del marito – aumentato in costanza di matrimonio da fr. 120'000.-- a fr. 255'000.-- e integralmente riconosciuto dal marito fallito – unicamente un attestato di carenza di beni (doc. C – F);
che nell’ambito della sentenza di divorzio del 23 novembre 1998 il giudice operava una compensazione della pretesa di fr. 161'770.-- avanzata dal marito a titolo di liquidazione del regime matrimoniale con il credito muliebre di fr. 255'000.--, riducendo quindi detto credito a fr. 93'230.-- (doc. C – F; doc. PP, pag. 11, pto. 4 del dispositivo);
che nella stessa sentenza il giudice accertava anche la comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno riguardo ai beni mobili contenuti nelle case di __________ e __________ (per un valore di fr. 9'612.50 per ciascuna parte), disponendo che lo scioglimento della comproprietà sarebbe avvenuta in separata sede (doc. PP, pag. 12, pto. 5 del dispositivo);
che l’attrice non ha impugnato la sentenza di divorzio ma ha postulato la condanna del suo legale al pagamento dell’importo di fr. 176'382.50 oltre accessori (composto da fr. 161'770.--, fr. 9'612.50 e fr. 5'000.-- per costi di patrocinio) a titolo di risarcimento danni per cattiva esecuzione del mandato di patrocinio;
che l’attrice rimprovera al convenuto che la mancata presentazione agli atti della convenzione di separazione dei beni ha avuto come conseguenza l’accoglimento da parte del giudice del divorzio delle pretese avanzate in malafede dal marito a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e pertanto un danno al suo patrimonio pari a fr. 176'382.50;
che con istanza 18 maggio 2000 l’attrice, evidenziando le sue difficoltà finanziarie, ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che con osservazioni 29 maggio 2000 il convenuto si è opposto alla richiesta, asserendo che la causa avviata da __________ difetterebbe del requisito del fumus boni iuris in quanto ella non avrebbe subito alcun danno imputabile all’agire del convenuto;
che con decreto 16 ottobre 2001 il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria poiché la causa non presenterebbe possibilità di esito favorevole in quanto l’asserito danno subito dall’appellante sarebbe puramente teorico, in particolare perché nell’ambito del fallimento di __________ ella avrebbe ottenuto un attestato di carenza di beni per l’intero importo di fr. 255'000.-e inoltre l’attrice non “ha reso verosimile un ritorno a miglior fortuna dell’ex-marito __________, e quindi nemmeno ha reso verosimile la possibilità di effettivamente recuperare il proprio credito” (art. 265a LEF);
che con atto di appello 6 novembre 2001 __________ ha contestato che il suo credito non avesse alcun valore economico, anche perché tale credito potrebbe essere opposto con successo a eventuali ulteriori pretese avanzate dal marito nei suoi confronti; inoltre, se l’appellante non avesse avuto il credito di fr. 255'000.-- da opporre in compensazione nei confronti dell’ex-marito nella procedura di divorzio, il suo passivo patrimoniale sarebbe aumentato a concorrenza degli importi fatti valere da __________ (e riconosciuti dal giudice) nella procedura di divorzio.
in diritto:
che giusta l’art. 155 CPC le persone che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l'assistenza giudiziaria;
che i presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono, cumulativamente, la verosimiglianza del buon fondamento della causa e l’esistenza di uno stato di indigenza da parte del richiedente (Dtf 106 Ia 83; II CCA 22 settembre 1997 in re A. e M.S. c/ S. e S.R.);
che per costante giurisprudenza il requisto del fumus boni iuris difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinucerebbe al processo in considerazione delle spese alle quali si esporrebbe (art. 157 CPC; Dtf 124 I 304; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ss. ad art. 157 CPC e nota a pié di pagina n. 591; II CCA 13 settembre 2001 in re E.G./G.B. e 22 settembre 1997 in re A. e M.S. c/ S. e S.R.);
che la probabilità di esito favorevole va valutata tenendo conto delle circostanze esistenti al momento in cui la domanda di assistenza giudiziaria è stata presentata (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 157 CPC e n. 2 ad art. 158 CPC; II CCA 13 settembre 2001 in re E.G./G.B. e 22 settembre 1997 in re A. e M.S. c/ S. e S.R.);
che nella concreta fattispecie, in base alla documentazione versata agli atti, dopo un esame in via sommaria e un giudizio di mera apparenza della vertenza, si deve conclu-dere che la causa avviata da __________ appare votata all’insuccesso, in quanto le probabilità che le pretese attoree possano essere accolte sono nettamente inferiori a quelle di essere respinte (II CCA 13 settembre 2001 in re E.G./G.B.);
che tra le parti, circostanza incontestata, è venuto in essere un contratto di mandato (art. 394 ss. CO) in base al quale il mandatario si obbligava a compiere a norma del contratto gli affari di cui era incaricato, restando responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli stessi (combinati art. 97, 398 e 321e CO; Fellman, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 144 ad art. 394 CO e n. 406 ss. ad art. 398 CO; Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, tesi Zurigo 2001, pag. 3 ss. e 11 ss.; Fellman, Die Haftung des Anwaltes für die Unkenntnis klaren Rechts, recht 5/2001, pag. 191; Dtf 127 III 357);
che il mandatario deve risarcire al mandante il danno a quest’ultimo cagionato a seguito della cattiva esecuzione del mandato (Fellman, Berner Kommentar, Berna 1992, n. 332 ad art. 398 CO);
che effettivamente sembra che l’avv. __________ abbia svolto il mandato di patrocinio in maniera manchevole in quanto ha omesso di presentare al giudice del divorzio la convenzione di separazione dei beni stipulata tra i coniugi __________ e __________ il 2 giugno 1987, nonostante egli fosse perfettamente al corrente della sua esistenza già prima dell’avvio della causa (e più precisamente dal 14 marzo 1995; v. doc. E: insinuazione dei crediti di __________ nel fallimento del marito di cui al doc. E);
che quindi il giudice del divorzio, procedendo alla liquidazione del regime matrimoniale applicando le norme del regime ordinario della partecipazione agli acquisti, ha riconosciuto al marito importi che non gli spettavano, in particolare procedendo ad una compensazione dell’importo di fr. 161'770.-- con il credito muliebre di fr. 255'000.-- (in precedenza integralmente riconosciuto dal marito nell’ambito del fallimento) e disponendo che __________ era comproprietario al 50% dei beni mobili contenuti nelle abitazioni di __________ e __________;
che è però ancora necessario stabilire, in via di verosimiglianza, se da ciò l’attrice ha subito un danno;
che, anche se il giudice del divorzio non avesse riconosciuto al marito il credito derivante dalla liquidazione del regime matrimoniale nei confronti di __________ – credito per il quale ora ella agisce contro il suo patrocinatore – la situazione economicamente disastrata dell’ex-marito non le avrebbe permesso, secondo l’andamento normale delle cose, di recuperare l’importo in questione;
che una pretesa non realizzabile a causa della precaria situazione finanziaria del debitore (Borgmann, Die Rechtsprechung des BGH zum Anwaltshaftungsrecht in der Zeit von Mitte 1991 bis Mitte 2000, in: NJW 53/2000, pag 2953 ss., in particolare pto. III.3, Der Schaden, pag. 2965 e NJW 39/1986, pag. 247), come nel caso in esame, non ha valore venale e che l’impossibilità di realizzare la stessa non comporta alcun pregiudizio al patrimonio del creditore;
che all’appellante incombeva l’onere di dimostrare che il suo credito nei confronti del fallito poteva essere incassato - in particolare rendendo verosimile il ritorno a miglior fortuna del fallito - e che quindi la sua pretesa, ancorché incorporata in un attestato di carenza di beni, aveva ancora un valore patrimoniale (Borgmann, op. cit., pag 2965, consid. c);
che invece l’appellante, in base alla documentazione versata agli atti, non è stata in grado di provare di aver subito un danno al proprio patrimonio in quanto il suo credito nei confronti del fallito __________ non è realizzabile e pertanto detto credito non ha alcun valore venale (Borgmann, op. cit., pag 2965, consid. c, con ulteriori riferimenti e NJW 39/1986, pag. 247; Dtf 127 III 357);
che in effetti, come rettamente esposto dal Pretore, omettendo di rendere verosimile un ritorno a miglior fortuna del fallito __________, l’appellante non ha neppure reso verosimile la possibilità di recuperare in futuro il proprio credito dal debitore;
che il valore di un attestato di carenza di beni dipende dalle circostanze e qualora l’istante ottenesse una contropartita per la cessione del credito, non subirebbe alcun danno poiché incasserebbe personalmente quell’importo.
che non vi è quindi motivo per verificare se l’ulteriore presupposto per l’ottenimento dell’assistenza giudiziaria, ovvero la situazione di indigenza dell’istante, sia adempiuto;
che alla luce di quanto esposto, in base a un giudizio di mera verosimiglianza, la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente non può essere accolta; le argomentazioni del primo giudice trovano integrale conferma, mentre l’appello deve essere respinto poiché infondato in ogni suo punto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 155 ss. CPC
pronuncia: 1. L’appello 5 novembre 2001 presentato da __________ è respinto.
2. Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante verserà alla controparte fr. 250.-- per ripetibili.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria