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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.10.2001 12.2001.166

9 octobre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·691 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2001.00166

Lugano 9 ottobre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per giudicare sull’istanza di parzialità (recte: istanza di ricusa) e sul ricorso gerarchico 9 ottobre 2001, presentati nei confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, da

__________ rappr. dall'amministratore unico, avv. __________  

nell’ambito della causa - inc. no. DI.2001.00148 di quella Pretura - contro di lei promossa il 20 agosto 2001 da

__________ __________ entrambi rappr. dall'avv. __________

volta ad ottenere lo sfratto della convenuta, compresi eventuali subconduttori, dalla proprietà immobiliare denominata "__________" sita in __________ a __________.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

Considerato

in fatto e in diritto:             che nell’ambito della causa di sfratto contro di lei promossa con istanza 20 agosto 2001 da __________ e __________, __________ con scritto 5 settembre 2001 ha chiesto la ricusa del giudice adito, ovvero del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

                                               che con decreto 26 settembre 2001 (inc. no. 12.2001.00145) questa Camera ha respinto l'istanza di ricusa, non ritenendo in sostanza che le argomentazioni sollevate dalla ricusante fossero tali da mettere in dubbio l'imparzialità del Pretore;

                                               che con scritto 8 ottobre 2001 __________ ha nuovamente chiesto la ricusa del giudice adito sulla base di nuove argomentazioni che non erano contenute nella precedente istanza di ricusa;

                                               che con scritto 9 ottobre 2001 il Pretore ha dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di motivi giustificanti una ricusa, mentre la controparte non è stata invitata a presentare osservazioni;

                                               che, richiamate le considerazioni diritto di cui al decreto 26 settembre 2001 di questa Camera, nemmeno in questa occasione si può concludere che la ricusante abbia reso verosimile alcun elemento suscettibile di confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale;

                                               che essa rimprovera innanzitutto al Pretore di averle ritornato la risposta di causa 4 settembre 2001, sennonché egli non si avvede che la decisione del giudice di prime cure è perfettamente legittima, la procedura di sfratto essendo orale (art. 507 cpv. 2 CPC), ritenuto pertanto che essa potrà far valere le sue argomentazioni nell'ambito dell'udienza di discussione;

                                               che il fatto che il primo giudice abbia deciso il ritorno di quello scritto, ancorché la causa, con l'inoltro dell'istanza di ricusa, fosse ormai sospesa, anche se non del tutto corretto da un punto di vista formale, non è sicuramente tale da farlo apparire come prevenuto, stante comunque la correttezza del suo agire da un punto di vista materiale;

                                               che per il resto non è possibile rimettere in discussione le argomentazioni con cui questa Camera aveva concluso per l'infondatezza dell'istanza di ricusa 5 settembre 2001;

                                               che in tali circostanze l’istanza che qui ci occupa, il cui scopo è ovviamente unicamente quello di rimandare l'udienza di discussione sulla procedura di sfratto indetta per l'11 ottobre prossimo, deve essere respinta con accollo all’istante di tassa di giustizia e spese (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte che non è stata invitata a pronunciarsi;

                                               che gli atti di causa vanno dunque ritornati al Pretore affinché continui senza indugio nella procedura di sfratto;

                                               che, come già rilevato con la decisione 26 settembre 2001, questa Camera, non essendo un'autorità di vigilanza, non è per contro competente ad esaminare il "ricorso gerarchico" annesso all'istanza di ricusa;

                                               che la parte viene altresì avvertita che l'inoltro da parte sua di altre istanze di ricusa, basate su argomentazioni del tutto pretestuose, in futuro non verranno più prese in considerazione (art. 2 cpv. 2 CC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG

decreta:                          I.    L’istanza di ricusa 8 ottobre 2001 di __________ è respinta.

                                          §    Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.

                                          II.   La tassa di giustizia di fr. 180.-- e le spese di fr. 20.-- (totale fr. 200.--), da anticiparsi dal qui istante, restano a suo carico.

                                          III.  Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, con atti di ritorno.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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