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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.06.2002 12.2001.162

28 juin 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,806 mots·~9 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2001.00162

Lugano 28 giugno 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretaria:

Zanetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1999.00002 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 4 gennaio 1999 da

__________ rappr. dall’avv. __________  

contro  

__________ rappr. dall’avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto di riconoscere la sua proprietà sui beni mobili e i macchinari di cantiere di cui alla decisione di assegnazione di termine 17 dicembre 1998 della Amministrazione speciale del fallimento, e più precisamente quelli indicati nell’inventario allegato al contratto 20 maggio 1997 stipulato da __________ e __________ (doc. A), nonché la conseguente esclusione di tali beni dall’attivo della massa fallimentare, con protesta di spese e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 12 settembre 2001, ha integralmente respinto;

appellante l’attore che, con memoriale 27 settembre 2001, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso postulato con l’allegato di petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto:

A.   Il 20 maggio 1997, i fratelli __________ e __________ stipulavano un contratto con il quale il primo dichiarava di vendere al secondo gli attrezzi, il mobilio e i macchinari di cui all’inventario allegato allo stesso contratto, nonché tutto il mobilio e l’arredamento che si trovavano nell’immobile di __________ (part. n. __________ RFD) e nell’appartamento di vacanza ubicato nel Condominio __________ a __________, ambedue intestati a __________. Il prezzo di vendita complessivo dei suddetti beni era stato fissato dalle parti in fr. 65'000.-- (doc. A). L’attore aveva versato il predetto importo in tre rate, e più precisamente fr. 10'000.-- in data 8 gennaio 1997, fr. 20'000.-- il 24 marzo 1997 e fr. 35'000.-- il 19 maggio 1995 (doc. A-E, Q-S, U e V; v. verbale teste __________, 13.2.2001, pag. 5).

B.   Nell’ambito di esecuzioni promosse nei confronti di __________, __________ e __________, figli di __________, il 13 gennaio 1998 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona (di seguito: UEF) procedeva al pignoramento di una gru marca Comedil G 30, di un Paker Super Jolly matricola n. __________ e di un Unimog con apparecchiatura sgombera-neve (doc. F-H); questi ultimi due oggetti erano già stati inseriti nella lista allegata al contratto di cui al doc. A. Il 22 settembre 1998 l’UEF notificava al rappresentante del creditore che __________ avanzava un proprio diritto di proprietà riguardo ai beni pignorati nelle esecuzioni promosse contro i suoi figli (doc. L-N).

C.   Nel frattempo, in data 11 febbraio 1998, il Pretore del Distretto di Bellinzona aveva decretato il fallimento di __________ (v. inc. n. EF.97.01065 e per la procedura di moratoria concordataria v. inc. n. EF.96.00525 e EF.96.426 richiamati dalla Pretura del Distretto di Bellinzona).

D.   Sulla scorta del contratto stipulato il 20 maggio 1997 (doc. A), l’attore rivendicava presso l’amministrazione speciale del fallimento la proprietà sulla globalità dei beni mobili conservati presso la casa di abitazione e l’appartamento di __________ intestati al fallito __________, nonché sui macchinari di cantiere depositati nei magazzini della ditta del fallito. Il 17 dicembre 1998 l’amministrazione speciale del fallimento contestava la rivendicazione di proprietà su tali beni, impartendo ad __________ un termine di 20 giorni per fare valere in giudizio la sua pretesa (doc. O).

E.   Con petizione 4 gennaio 1999, l’attore ha chiesto che fosse riconosciuta la sua proprietà sui beni mobili e i macchinari di cantiere così come indicato nell’inventario allegato al contratto 20 maggio 1997 (doc. A), nonché su tutti gli oggetti trovantisi nell’immobile di __________ e nell’appartamento di __________, con la loro conseguente esclusione dall’attivo della massa fallimentare. La convenuta ha contestato le richieste allegando che la proprietà dei beni rivendicati non era stata trasferita all’attore in quanto egli non avrebbe provato né l’avvenuta compravendita, né l’effettivo versamento del prezzo di vendita. Peraltro, tutti i beni oggetto dell’accordo del 20 maggio 1997 erano rimasti in possesso di __________ e non vi sarebbe quindi stato trapasso del possesso. Infine, la rivendicazione da parte di __________ di due macchinari avanzata in esecuzioni promosse contro i di lui figli sarebbe in palese contrasto con quanto preteso dall’attore.

F.    Con giudizio 12 settembre 2001, il Pretore respingeva la petizione di __________, sostenendo che una delle condizioni necessarie all’acquisizione della proprietà, ovvero il trasferimento del possesso, non era stata soddisfatta. In particolare, il giudice di prima istanza ha ritenuto infondata la tesi attorea dell’esistanza di un costituto possessorio. Il Pretore ha però ammesso la validità del titolo di acquisizione di cui alla convenzione del 20 maggio 1997, ritenendo che tra le parti era venuto in essere un contratto di donazione mista. In sede di appello, attore e convenuta riprendono sostanzialmente le allegazioni e le censure formulate nella procedura di prima istanza.

in diritto:

1.    Non torna conto esaminare se il contratto di compravendita stipulato tra i fratelli __________ sia simulato o dissimulato (contratto di donazione mista) poiché, in entrambe le ipotesi, la petizione deve essere respinta e l'appello altrettanto. Se simulato perché nullo (art. 18 CO) e quindi senza alcuna conseguenza giuridica tra le parti, se dissimulato per le considerazioni che seguono e che riguardano la condizione necessaria del trapasso del possesso all'acquirente dei beni pretesi venduti.

2.    Il trapasso del possesso, quale condizione necessaria al trasferimento completo della proprietà mobiliare, rappresenta l’adempimento, da parte dell’alienante, del proprio obbligo derivante dal contratto di base di procurare all’acquirente la proprietà di un bene (“Verfügungsgeschäft”; Steinauer, op. cit., 1. vol., n. 132 ss. e 2. vol., n. 2008 ss). Il trapasso del possesso può avvenire con o senza consegna del bene oggetto del contratto di base (art. 922 ss. CC; Steinauer, op. cit., 2. vol., n. 2018). Nel caso in disamina non vi è contestazione sul fatto che tutti i beni oggetto della convenzione di cui al doc. A siano rimasti nella sfera di possesso di __________. Nell’allegato conclusionale, l’attore ha evidenziato che questa circostanza è da sussumere sotto l’istituto del costituto possessorio ex art. 924 CC. Il Pretore, evidenziando il fatto che l’attore avesse invocato l’esistenza di questo istituto giuridico soltanto nell’allegato conclusionale, ha comunque proceduto a una verifica dei presupposti materiali del “constitutum possessorium” quale surrogato del trasferimento del possesso, negando però che nel caso concreto ne fossero dati gli estremi.

       Nell’allegato di appello, __________ ha affermato per la prima volta che i macchinari dovevano essere lasciati alla ditta del fratello affinché questi potesse continuare a lavorare e in tal modo superare le difficoltà economiche in cui si trovava la sua ditta di costruzioni. L’appellante ha qualificato come “ferri del mestiere” proprio la gru, il paker e l’unimog rivendicati dallo stesso __________ nelle diverse esecuzioni promosse da terzi nei confronti dei figli (doc. L-N e doc. 2).

       Ora, __________ non ha mai addotto questo fatto nella procedura di prima istanza. Questa allegazione rappresenta un fatto nuovo non proponibile in appello ai sensi dell’art. 321 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 s. e 20 ss.).

       La tesi dell’attore, peraltro non sorretta da elementi probatori, è pertanto inammissibile.

3.    Secondo l’art. 924 CC, il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l’alienante stesso rimane in possesso della cosa a causa di uno speciale rapporto giuridico (ad esempio: locazione, prestito, usufrutto, deposito, riserva della proprietà; DTF 53 II 378; Rey, op. cit., n. 1725 ss.; Stark, Komm. Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Basilea 1998, n. 22 ss. ad art. 924 CC; Stark, Berner Kommentar, Berna 2001, n. 44 ss. ad art. 924 CC; Scyboz/Gilliéron, Code civil suisse et code des obligations annotés, 6. ed., Losanna 1999, art. 924 CC, pag. 546 s.). Questo speciale rapporto giuridico non è soggetto a forma particolare, ma chi pretende che lo stesso sia venuto in essere deve dimostrarlo; una mera prova indiziaria è sufficiente (Stark, Komm. Schweizerisches Zivilgesetzbuch, n. 28 ad art. 924 CC; Stark, Berner Kommentar, n. 55 ad art. 924 CC con ulteriori riferimenti; Rey, op. cit., n. 1726; DTF 53 II 378). Rappresentando il trasferimento della proprietà per mezzo del costituto possessorio un’eccezione al principio della traditio, alla prova indiziaria sono però poste esigenze severe. Se tra le parti non è stato stipulato un accordo scritto, il particolare rapporto giuridico può essere derivato dalle circostanze. In tal caso, la volontà delle parti alla conclusione di un rapporto giuridico particolare deve tuttavia risultare in maniera inequivocabile dalle circostanze (Stark, Komm. Schweizerisches Zivilgesetzbuch, n. 28 ad art. 924 CC; Rey, op. cit., n. 1726; DTF 53 II 380; Zürcher Kommentar, Das Eigentum, Zurigo 1977, n. 28 ad art. 717 CC).

       Lo speciale rapporto giuridico alla base del costituto possessorio deve essere chiaramente indicato e concretizzato. Infatti non è sufficiente che il proprietario precedente dichiari di possedere il bene in luogo del nuovo proprietario, senza però indicarne il titolo (“individualisiertes oder konkretes Konstitut”; Stark, Komm. Schweizerisches Zivilgesetzbuch, n. 28 ad art. 924 CC; Stark, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 924 CC).

       L’attore ha sostenuto che “ritenuto da una parte il legame familiare tra i contraenti e dall’altra la quantità dei beni … omissis … non c’è da stupirsi se l’attore ha lasciato in deposito, o per qualsiasi altro titolo, i suddetti beni presso i magazzini nonché le case del venditore” (v. conclusioni, pag. 5, pto. 8 in fine). L’attore non è stato quindi in grado di specificare sulla base di quale concreto rapporto giuridico le parti avrebbero costituito un surrogato del trasferimento del possesso. Dall’istruttoria non sono emersi dati che concretizzassero le vaghe affermazioni dell’attore. Come già anticipato, anche la tesi dei “ferri del mestiere” non trova substrato probatorio (e in ogni caso non riguarderebbe i beni conservati nelle case di abitazione e di vacanza del fallito __________).

       Inoltre, dagli atti di causa emerge che ancora dopo la conclusione dell’accordo del 20 maggio 1997 (doc. A), __________ si riteneva proprietario dei beni rivendicati nelle esecuzioni promosse nei confronti dei suoi figli (doc. L-N, 2; richiami dall’UEF di Bellinzona). Infine, anche dalla testimonianza di __________ emerge che __________ si riteneva proprietario dei beni dopo la stipulazione del contratto 20 maggio 1997 poiché egli aveva proposto, sempre nell’ambito delle esecuzioni pendenti nei confronti dei figli, i beni indicati nei verbali di pignoramento quale garanzia per il pagamento dei debiti (doc. F, G, H; verbale teste __________ 13.2.2001, pag. 4).

       Alla luce di quanto esposto, le argomentazioni del primo giudice trovano integrale conferma, mentre l’appello deve essere respinto poiché infondato in ogni suo punto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   L’appello 27 settembre 2001 di __________ è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr.    950.-b) spese                                                                 fr.      50.-totale                                                                       fr. 1’000.-sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata la somma di fr. 2'600.--.

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La segretaria

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