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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.09.2002 12.2001.158

27 septembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,513 mots·~13 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2001.00158

Lugano 27 settembre 2002/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

  composta dei giudici:

  Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.1998.00494 (già 86/1998) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1promossa con petizione 2 luglio 1998 da

__________ __________ entrambe rappr. dallo studio legale __________

  contro  

__________ rappr. dallo studio legale __________  

con cui le attrici hanno chiesto la condanna della convenuta a fornire tutte le informazioni e la copia della documentazione attinente a conti di cui la de cuius __________ era intestataria, l'avente diritto economico o detentrice di un diritto di firma, detenuti e/o aperti presso l'allora succursale __________ di __________, dalla loro apertura al giorno del decesso;

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Segretario assessore, con sentenza 6 settembre 2001, ha parzialmente accolto, facendo ordine alla convenuta di ragguagliare le attrici circa l'esistenza e l'entità, in data 23 luglio 1997, di eventuali relazioni bancarie intestate alla de cuius o intestate a terzi ma delle quali la convenuta sapeva che quest'ultima era beneficiaria economica;

appellanti entrambe le parti, con atti di appello 27 settembre 2001: le attrici, protestando spese e ripetibili, chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di estendere l'obbligo di ragguaglio anche al periodo precedente la morte della de cuius e in subordine di modificare il primo giudizio su spese e ripetibili; la convenuta, pure protestando spese e ripetibili, chiede di riformare la sentenza di primo grado nel senso di respingere la petizione;

mentre, con osservazioni 12 novembre 2001, entrambe postulano la reiezione del gravame di parte avversa con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                           1.    __________, cittadina italiana con ultimo domicilio in Italia, è deceduta a __________ il __________ (doc. D2), lasciando cinque nipoti, tra cui __________ e __________.                     

                                                  Queste ultime, nell'estate di quell'anno, pretendendo di essere eredi legali ("eredi legittimi", secondo il diritto italiano) della defunta, si sono rivolte alla succursale __________ della __________ per ottenere informazioni in merito agli averi ivi depositati di pertinenza della successione, informazioni che sono state loro rifiutate.

                                           2.    Con la petizione in rassegna __________ e __________ hanno chiesto la condanna di __________ -successore in diritto della __________ - a fornire tutte le informazioni e la copia della documentazione attinente a conti di cui la de cuius era intestataria, l'avente diritto economico o detentrice di un diritto di firma, detenuti e/o aperti presso l'allora succursale della __________ di __________, dalla loro apertura al giorno del decesso. Esse ritengono del tutto ingiustificato il rifiuto opposto dalla convenuta: a loro dire, l'esistenza di un testamento che istituiva quale erede universale __________ o non ostava al rilascio da parte della banca delle informazioni richieste, atteso che il diritto alle informazioni spettava ad ogni possibile erede, che inoltre le stesse servivano per avviare la causa di annullamento del testamento e che infine lo stesso erede istituito aveva espresso alla banca il suo consenso a tale modo di procedere.

                                           3.    La convenuta si è opposta alla petizione, contestando innanzitutto la legittimazione attiva delle attrici, alle quali a quel momento difettava la qualità di eredi della de cuius e che nemmeno avevano dichiarato di accettare l'eredità, tanto più che legittimati attivamente erano semmai i cinque nipoti congiuntamente. A prescindere da quanto precede, revocato nel frattempo ogni consenso di __________ al rilascio di eventuali informazioni, i dati di cui le attrici avrebbero tutt'al più potuto essere rese edotte, che in ogni caso non potevano estendersi oltre allo stato dei conti intestati alla de cuius alla data del suo decesso, erano quelli necessari all'inoltro dell'azione di annullamento del testamento, azione che però nel frattempo era già stata da loro introdotta in Italia.

                                           4.    Con il giudizio qui impugnato il Segretario assessore ha parzialmente accolto la petizione, facendo ordine alla convenuta di ragguagliare le attrici circa l'esistenza e l'entità, alla data del decesso della de cuius, di eventuali relazioni bancarie a lei intestate o intestate a terzi ma delle quali la convenuta sapeva che quest'ultima era beneficiaria economica; la tassa di giustizia e le spese sono state caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

                                                  Il giudice di prime cure, preso atto che la petizione d'eredità inoltrata in Italia dalle attrici congiuntamente all'azione di annullamento rispettivamente di nullità del testamento aveva per oggetto il riconoscimento della qualità di erede e, come conseguenza di tale accertamento, l'attribuzione vera e propria dell'eredità, ha innanzitutto ritenuto che alle stesse andava senz'altro attribuita la legittimazione attiva nella causa qui in esame, proprio perché soltanto in questo modo era loro permesso di salvaguardare i propri diritti nella causa dinanzi alle autorità italiane, atteso inoltre che, contrariamente all'assunto di parte avversa, esse avevano accettato implicitamente l'eredità e che l'altra tesi difensiva della convenuta secondo cui il diritto all'informazione spettava congiuntamente a tutti gli eredi era errata. Ciò posto, alle attrici, in quanto parti in causa nell'azione di petizione di eredità, andava riconosciuto il diritto di chiedere alla convenuta quelle informazioni che permettevano loro di provare l'ammontare dei beni depositati presso l'istituto al momento della morte della de cuius, ritenuto che in tali beni, stante l'universalità della successione, rientravano non solo le relazioni di cui la de cuius era intestataria bensì anche i conti dei quali essa risultava essere la beneficiaria economica: essendo le attrici semplici eredi legittime e non legittimarie, esse non avevano per contro diritto ad informazioni riguardanti il periodo precedente la morte della de cuius. Le attrici non potevano d'altro canto far valere un diritto all'informazione più esteso richiamandosi al consenso espresso inizialmente da __________, visto e considerato che questi successivamente aveva cambiato idea.

                                           5.    Entrambe le parti hanno inoltrato appello contro la sentenza.

                                                  Le attrici chiedono di estendere l'obbligo di ragguaglio anche al periodo precedente la morte della de cuius, rilevando come esse siano subentrate nella posizione della zia, alla quale tale informazioni sarebbero state dovute, e in subordine chiedono di ridurre il loro grado di soccombenza a 1/3 per quanto riguardava il giudizio sugli oneri processuali, con il riconoscimento a loro favore di fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili.

                                                  La convenuta chiede per contro di respingere la petizione, eccependo nuovamente la carente legittimazione attiva delle attrici e contestando il suo obbligo a fornire informazioni in merito ai beni di cui la de cuius era la beneficiaria economica.

                                           6.    Delle osservazioni con cui entrambe le parti si sono opposte al gravame di parte avversa si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

                                           7.    A questo stadio della lite è pacifico che le relazioni contrattuali tra una banca svizzera ed un cliente, fatta salva una diversa pattuizione -che qui non risulta- sono rette dal diritto svizzero.

                                                  Pure pacifica è l’applicazione del diritto italiano alla successione di __________.

                                           8.    Questa Camera, con sentenza pubblicata in Rep. 1999 p. 215, ha già avuto modo di precisare che in caso di morte del titolare di una relazione bancaria, la banca è tenuta di regola -eccezioni sono tuttavia possibili- a dare agli eredi tutte le informazioni che avrebbero dovuto dare al cliente e ciò già per il solo fatto che gli eredi, stante il principio dell’universalità della successione, subentrano nella posizione contrattuale del cliente stesso (Aubert / Béguin / Bernasconi / Graziano-von Burg / Schwob / Treuillaud, Le secret bancaire suisse, 3. ed., Berna 1995, p. 308 e segg., in particolare p. 345; Aubert / Haissly / Terracina, Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in SJZ 1996 p. 139 e segg.; Béguin, Secret bancaire et successions, in Bernasconi, Les nouveaux défis au secret bancaire suisse, Losanna e Bellinzona 1996, p. 24 e 27 e segg.; Cocchi, Commentaire - L’obligation de la banque de renseigner les héritiers, in Bernasconi, op. cit., p. 44; Taisch, Persönlichkeitsschutz und Bankgeschäft - Aspekte aus schweizerisch-liechtensteinischer Sicht, in SJZ 1996 p. 275; DTF 74 I 485, 89 II 93; Rep. 1993 p. 206; ICCA 3 aprile 1998 in re H./H.; cfr. pure Stanislas, Ayant droit économique et droit civil: le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II p. 437 e seg.; Cretti, Le gérant de fortune face aux héritiers, in ST 1998 p. 914; Frigerio, La convenzione di conto congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare defunto, in Rep. 1994 p.180).

                                                  Premessa per il rilascio di eventuali informazioni da parte della banca è dunque innanzitutto che la relativa richiesta emani da uno o più eredi del cliente defunto.

                                                  Nel caso di specie, in presenza di un testamento istituente __________ quale erede universale della de cuius (cfr. doc. D3), alle attrici non può essere (ancora) attribuita la qualità di erede, almeno finché lo stesso non sia stato annullato o dichiarato nullo: in base al diritto italiano, le disposizioni testamentarie attribuiscono in effetti la qualità di erede se -come nel caso che ci occupacomprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore (art. 588 cpv. 1 prima frase CCI), ritenuto che in tale evenienza la successione legittima non entra in considerazione (art. 457 cpv. 2 CCI).

                                                  L'argomentazione del Segretario assessore, secondo cui nel caso concreto si dovrebbe nondimeno prescindere da tale aspetto in considerazione del fatto che le informazioni richieste sarebbero necessarie per permettere alle attrici di salvaguardare i loro diritti nelle cause italiane nel frattempo inoltrate, segnatamente l'azione di petizione d'eredità, non può essere condivisa, né per motivi d'ordine, né per considerazioni di merito: in ordine, si osserva che l'esistenza di un procedimento in Italia avente per oggetto un'azione di petizione d'eredità accanto all'azione di annullamento rispettivamente nullità del testamento non è stata allegata da nessuna delle parti negli allegati preliminari, ove si era solo accennato all'introduzione di quest'ultima azione (risposta p. 2, 5, 7, 9, 10 e 12; replica p. 5, 8, 11 e 12; duplica p. 2 , 3, 5, 9 e segg. e 15), così che in definitiva tale circostanza non poteva essere presa in considerazione dal primo giudice (art. 78 e 85 CPC; cfr. Cocchi / Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 85) e nemmeno può esserlo ora da questa Camera (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; IICCA 3 dicembre 1996 in re C./V. e lc., 30 gennaio 1997 in re G./M.); nel merito, innanzitutto le attrici non hanno preteso -e comunque non risulta- che le informazioni fossero effettivamente necessarie per quelle cause, tanto è vero che a loro dire le stesse servirebbero solo per valutare l'opportunità o meno di mantenere l'azione di annullamento del testamento già inoltrata (replica p. 5 e 11); nemmeno risulta poi che la contemporanea introduzione di una petizione d'eredità, azione quest'ultima che presuppone l'accertamento della qualità di erede, accanto all'azione di annullamento rispettivamente nullità del testamento, fosse necessaria secondo l'ordinamento italiano, tant'è che le stesse attrici hanno pacificamente ammesso in questa sede che l'inoltro di un unico allegato in quel senso sarebbe stato "possibile" o "permesso" rispettivamente "opportuno" (osservazioni all'appello p. 5 e 6); quanto poi all'opportunità dell'opzione scelta dalle attrici, va qui evidenziato che nulla imponeva loro già a quel momento -ovvero fintanto che esse non avevano ottenuto le informazioni richieste alla convenuta- d'introdurre la petizione d'eredità, che oltretutto non soggiace a termini di prescrizione (art. 533 cpv. 2 CCI): stando così le cose, il fatto che esse abbiano nondimeno deciso, per motivi di strategia processuale in Italia, di procedere comunque in tal senso, col rischio che l'azione di petizione d'eredità fosse respinta in mancanza della prova dell'esistenza dei beni presso la banca svizzera, non può dunque assurgere a circostanza tale da imporre il rilascio di determinate informazioni da parte della convenuta.

                                                  In tali circostanze, atteso che al momento attuale non vi è alcun giudizio che stabilisca la nullità o l'annullamento del testamento della de cuius e dunque la qualità di erede delle attrici (cfr. per analogia ICCA 18 agosto 1996 in re B./A. e llcc.) e che in ogni caso le informazioni richieste non erano necessarie alle attrici per inoltrare l'azione di annullamento rispettivamente nullità del testamento, nel frattempo già inoltrata, ritenuto d'altro canto che a quel momento nemmeno vi era l'esigenza di avviare un'azione di petizione d'eredità, esse non possono pretenderne il rilascio.

                                           9.    Resta ora da esaminare se le attrici possano eventualmente obbligare la convenuta a fornir loro le informazioni richieste in considerazione del fatto che l'erede istituito __________ avrebbe a suo tempo dato il suo consenso a tale modo di procedere (Fellman, Berner Kommentar, N. 110 ad art. 400 CO). Il quesito va risolto per la negativa. L'istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che il consenso di quest'ultimo, da lui espresso nella fase preprocessuale per il tramite del suo patrocinatore avv. __________ (doc. F, cfr. verbale 21/11/2000 p. 2), è stato revocato in epoca successiva (verbale 21/11/2000 p. 2). È ampiamente a torto che le attrici, con riferimento alla giurisprudenza pubblicata in Cocchi / Trezzini (op. cit., n. 717 ad art. 228 e m. 1 ad art. 237), contestano la forza probatoria della testimonianza __________ per il fatto che il teste era il legale di __________ e in quanto egli si limitava a riportare quanto riferitogli da terze persone: in effetti, diversamente dai casi evocati dalle attrici, egli, allorché ha reso la testimonianza, non era più il patrocinatore di __________ e comunque non era il legale di una parte al procedimento, mentre il fatto che egli abbia indicato di aver "saputo" della revoca del consenso non significa ovviamente ancora che tale conoscenza non derivi dalla sua diretta percezione dei fatti piuttosto che dal racconto di terze persone o di una delle parti in causa.

                                           10.  Se ne deve concludere per la reiezione della petizione, ciò che implica di accogliere l'appello della convenuta e di respingere quello presentato dalle attrici.

                                                  La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                           I.     L’appello 27 settembre 2001 di __________ è accolto.

                                                  Di conseguenza la sentenza 6 settembre 2001 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 è così riformata:

                                                  1.  La petizione è respinta.

                                                  2.  La tassa di giustizia in fr. 3'500.-- e le spese di fr. 175.--, da anticipare come di rito dalla parte attrice, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 7'500.-- per ripetibili.

                                           II.    Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo N. I consistenti in:

                                                  a) tassa di giustizia                                             fr.      980.-b) spese                                                               fr.        20.--

                                                  Totale                                                                   fr.   1'000.-da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico delle appellate, che rifonderanno alla controparte fr. 1'500.-- per ripetibili di appello.

                                           III.   L’appello 27 settembre 2001 di __________ e __________  è respinto.

                                           IV.  Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo N. III consistenti in:

                                                  a) tassa di giustizia                                             fr.      980.-b) spese                                                               fr.        20.--

                                                  Totale                                                                   fr.   1'000.-da anticiparsi dalle appellanti, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'500.-- per ripetibili.

                                           V.   Intimazione a:  - __________

                                                  Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

                                                  Sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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