Incarto n. 12.2001.00133
Lugano 14 giugno 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1996.00012 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 8/11 luglio 1994 da
__________ patr. dall' avv. __________
contro
__________ patr. dall' avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta a corrispondergli l’importo di fr. 114'900.-- oltre interessi al 5% dal 21 giugno 1993 a titolo di remunerazione per prestazioni di consulenza informatica;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione protestando spese e ripetibili, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento di fr. 12'121.75 oltre interessi al 5% dal 2 maggio 1995;
e nella quale, con decisione 26 luglio 2001, il Pretore, accogliendo parzialmente l'azione principale e quella riconvenzionale, ha condannato la convenuta a pagare all'attore l'importo di fr. 9'642.85 oltre interessi al 5% dal 21 giugno 1993.
Appellante l’attore che, con appello 29 agosto 2001, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 35'242.70 oltre interessi;
Mentre con osservazioni 22 ottobre 2001 la convenuta postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, chiedendo con appello adesivo la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e condannare, in via riconvenzionale, l’attore al pagamento di fr. 12'121.75 oltre interessi al 5% dal 2 maggio 1995.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
1. L’attore è impiegato presso la __________ e da tempo era in rapporto d’amicizia con __________, già titolare dell’omonima ditta individuale per il commercio di radio-tv-hifi, trasformata nel luglio 1989 in __________. Nel 1983 l’attore ha allacciato con la ditta di __________ un rapporto di collaborazione per la consulenza informatica alla clientela della ditta, continuato dopo la trasformazione della ditta individuale in SA fino a fine 1992. Per la propria attività di collaborazione con la __________ dal luglio 1989 fino alla fine del 1992, l’attore ha chiesto con petizione 8 luglio 1994 la condanna della convenuta a versargli l’importo di fr. 114'900.-- oltre interessi al 5% dal 21 giugno 1993 quale remunerazione per le sue prestazioni d’elaborazione programmi, installazione e consulenza informatica, quantificate in 1149 ore lavorative a fr. 100.-- l’ora.
Nella risposta di causa 2 maggio 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. Essa ha contestato la pretesa opponendo l’avvenuto pagamento all’attore di fr. 13'869.80 di spese personali e il versamento di fr. 15'600.-nel 1990, di fr. 15'600.-- nel 1991 e di fr. 8'400.-- nel 1992 di stipendi corrisposti alla moglie dell’attore. Ha contestato la qualità delle prestazioni, che le stesse fossero a titolo oneroso, che l’attore avesse precedentemente preteso altro oltre quanto pattuito, infine l’entità delle ore prestate. Con domanda riconvenzionale la convenuta ha poi preteso la condanna dell’attore al versamento di fr. 12'121.75 oltre interessi al 5% dal 2 maggio 1995 e meglio fr. 4'078.75 per un impianto hi-fi fornito dalla stessa all’attore il 29 marzo 1993 e da lui non pagato, come pure fr. 8'043.-- per un PC fornito all’attore il 19 gennaio 1993 e da lui pure non pagato.
Nella risposta riconvenzionale 16 maggio 1995 l’attore ha chiesto la reiezione integrale della domanda riconvenzionale, riconoscendo per l’hi-fi un credito dell’attrice riconvenzionale per l’importo di fr. 2'541.30 pari al prezzo di dimostrazione, mentre ha indicato che il PC è rimasto proprietà della convenuta, perché dalla stessa lasciato all’attore per lo svolgimento dell’attività a proprio favore e dall’attore ritenuto in virtù delle proprie pretese.
Nelle conclusioni 28 agosto 2000 l’attore ha aumentato la domanda a fr. 117'576.70 oltre interessi al 5% dal 21 giugno 1993.
2. Con decisione 26 luglio 2001 il Pretore ha accolto la petizione per fr. 9'642.85 oltre interessi al 5% dal 21 giugno 1993. Egli ha riconosciuto fra le parti una serie di contratti misti di mandato per il software e appalto per l’hardware, escludendo la gratuità delle prestazioni. Ha riconosciuto all’attore l’80% del fatturato di puro software e delle poste specifiche di fattura relative all’attore, nonché il 15% delle fatture a corpo per hardware e software. Dal totale ha poi dedotto fr. 12'409.- a titolo di affitto e rimborso spese, lo stipendio versato alla moglie dell’attore per fr. 45'700.-, l’intero importo della fattura hi-fi e l’importo di fr. 5'552.60 pari al prezzo effettivo fatturato alla convenuta per il PC fornito all’attore.
3. Con appello 29 agosto 2001 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 35'242.70 oltre interessi al 5% dal 21 giugno 1993, opponendosi alle deduzioni operate dal Pretore.
Con le osservazioni 22 ottobre 2001 la convenuta postula la reiezione dell’appello e con appello adesivo la reiezione integrale della domanda di petizione e l’accoglimento della domanda riconvenzionale nel senso di condannare l’attore al pagamento di Fr. 12'121.75 oltre interessi al 5% dal 2 maggio 1995.
4. Oggetto della procedura d'appello è quindi l’entità della remunerazione riconosciuta all’attore rispettivamente del pagamento da parte sua del valore di quanto preteso indebitamente trattenuto.
In concreto è comprovata dall’istruttoria una duratura collaborazione dell’ing. __________ con l’appellata. Le testimonianze dei clienti dell’appellata attestano che lo stesso ha operato per anni quale consulente informatico della clientela della ditta individuale di __________ prima e della __________. D’accordo con l’appellata, l’attività è consistita a dipendenza dell’esigenza dei clienti nell’elaborazione, installazione e perfezionamento di programmi (teste __________) o nell’installazione degli impianti con l’elaborazione e il perfezionamento dei programmi (teste __________) con la relativa consulenza. La giurisprudenza ha precisato che il contratto relativo alla fornitura di sistemi informatici comprensivi di Hard - e Software può essere di varia natura e la sua qualifica giuridica dev’essere operata secondo le circostanze del caso specifico (DTF 124 III 459). In esame non è qui il rapporto relativo alla fornitura delle prestazioni dei clienti con l’appellata, bensì il rapporto di collaborazione dell’ing. __________ con quest’ultima, per la quale egli ha svolto le sue prestazioni. L’attività accessoria dell’appellante, svolta con l’approvazione del suo datore di lavoro principale, non configura un vero rapporto di lavoro, ritenuta l’autonomia dell’appellante nel gestire le proprie prestazioni spesso direttamente con i clienti dell’appellata. Il rapporto di lavoro presuppone, infatti, l’integrazione del lavoratore in un'organizzazione lavorativa altrui, con un rapporto di dipendenza nel quale per l’esecuzione del lavoro egli soggiace dal profilo personale, organizzativo, temporale ed economico al potere direttivo del datore di lavoro (Rehbinder, Commentario basilese, ad art. 319 CO n. 2). Non era questo il caso della collaborazione dell’ing. __________, il quale tuttavia percepiva un salario mensile, pur essendone beneficiaria la moglie, con le relative trattenute per gli oneri sociali. Il rapporto di collaborazione era quindi caratterizzato da una stretta dipendenza economica dall’appellata, con ciò ponendosi a metà strada fra il rapporto di mandato e quello di lavoro (cfr. Rehbinder, op. cit., ad art. 319 CO n. 13). Se possono riconoscersi aspetti del mandato per le prestazioni dell’appellante e aspetti di rapporto di lavoro per la remunerazione dovutagli dall’appellata, la qualifica del rapporto nell’uno o nell’altro senso non è tuttavia di rilievo e la questione può restare aperta. La vertenza concerne, infatti, la remunerazione dovuta all’appellante, in merito alla quale è da ritenere pacifico l’obbligo di una mercede, ciò che corrisponde chiaramente alla volontà delle parti. Esse hanno, infatti, pattuito uno stipendio mensile da versare dalla __________ alla moglie dell’appellante in ragione dell’attività di quest’ultimo (teste __________i) e per il periodo 1990 -1992 in gran parte effettivamente versato e accettato. Controversa è invece l’entità della remunerazione dovuta.
5. In occasione della trasformazione della ditta individuale in SA le parti risultano essersi accordate sulla remunerazione dell’attività dell’ing. __________ a favore della __________. Il perito contabile che si è occupato del trapasso riferisce che “è stato deciso di pagare un salario, se ben ricordo di fr. 1'400.-- ca. mensili a nome di sua moglie e di pagare pure l’affitto di un locale che l’ing. aveva messo a disposizione di __________ presso la sua abitazione” (teste __________), precisando poco oltre che “il salario mensile versato a nome della moglie era una base. Le parti non avevano definito null’altro, neppure la tariffa (oraria o di altro tipo) che avrebbe poi praticato __________ ” (teste __________i). In concreto le parti hanno concordato una remunerazione mensile per l’attività dell’appellante a favore dell’appellata. La SA ha pure assunto i costi di locazione relativi allo svolgimento dell’attività. Essa ha quindi versato nel 1990 un salario lordo di fr. 15'600 e netto di fr.14'781 (doc. 4), lo stesso nel 1991 (doc. 5), mentre nel 1992 ha versato un salario netto di fr. 7'959.-- (doc. 6), corrispondente a un salario lordo di fr. 9'100.--. Globalmente ha comprovatamente versato fr. 37'521.-- di salario netto. Non risulta invece che l’appellante abbia mai richiesto, come sembra sarebbe stata sua facoltà, un adeguamento della remunerazione di base concordata, né che abbia contestato per la remunerazione effettivamente versatagli mensilmente e per la quale deve ritenersi intervenuto il suo accordo. L’accordo riferito ed il pagamento non contestato escludono di conseguenza la rivendicazione di un aumento della remunerazione mensile dovuta all’appellante.
6. Come visto nel rapporto in oggetto sono presenti aspetti di mandato rispettivamente del contratto di lavoro. In entrambi i casi l’appellante non ha diritto ad una diversa remunerazione rispetto a quanto pattuito ed accettato né ad un aumento della stessa. Relativamente al rapporto di mandato le parti sono libere di prevedere un onorario e la sua entità fino alla conclusione del rapporto (Fellmann, Commentario bernese, ad art. 394 CO n. 427 e segg.), ma in caso di disaccordo compete al mandatario provare l’esistenza dell’accordo sulla mercede e sulla sua entità (op. cit., ad art. 394 CO n. 439). In concreto non risulta comprovato fra le parti un accordo più ampio dell’onorario rappresentato dalle mensilità versate e accettate. Tuttavia, se un maggior lavoro rispetto a quanto previsto non conferisce diritto all’innalzamento di un onorario stabilito a forfait, è viceversa dovuto l’intero onorario qualora il compimento dell’attività abbia richiesto minor lavoro (Fellmann, Commentario bernese, ad art. 394 CO n. 442). Tanto deve ritenersi anche relativamente al rapporto di lavoro in quanto il datore di lavoro deve pagare il salario convenuto (art. 322 cpv. 1 CO). Ne discende, in considerazione sia di un rapporto di mandato che di un rapporto di lavoro, che la pretesa di remunerazione dell’appellante può essere riconosciuta solo nella misura dell’importo mensilmente versato e non contestato, ma per l’intera durata del rapporto, anch’essa non contestata, vale a dire dal luglio 1989 a fine 1992.
7. L’appellante ha chiesto con la petizione una remunerazione per un quantitativo di ore lavoro, oltre che non dimostrate dall’istruttoria, secondo una modalità di compenso che, come visto, non è stata pattuita né direttamente né, eventualmente, per atti concludenti.
Con le conclusioni poi ha avanzato un calcolo della pretesa di remunerazione basato sulle fatture acquisite con l’istruttoria, risalendo, da tale importo, di nuovo alle ore prestate secondo, anche qui, modalità di computo non dimostrate. Così facendo - oltre ad addurre fatti nuovi, in quanto tali inammissibili ed irriti (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, ad art. 78 m. 24) - ha dimostrato la fragilità delle sue affermazioni quo alla misura del compenso ed alla mancanza di qualsiasi accordo diverso da quello pattuito e riferito dal teste Biaggi. Non può quindi essere ammesso, per motivi procedurali e per motivi di merito, il calcolo della mercede fatto dal Pretore, il quale ha fatto proprio il passaggio dal calcolo basato sul dispendio orario della petizione a quello basato sulla fatturazione.
8. Con la petizione l’attore chiede la remunerazione per la propria attività a beneficio della convenuta dalla sua trasformazione in SA nel luglio 1989 fino alla conclusione della collaborazione a fine 1992. La collaborazione relativamente a tale periodo risulta comprovata e non contestata. In concreto risulta che l’appellata versava alla moglie dell’appellante un mensile netto di fr. 1'137.- per tredici mensilità (cfr. doc. 4 e doc. 5) per cui quanto dovuto per il periodo in questione (3 anni e mezzo) è, sempre al netto, di fr. 51'733.50. La ditta convenuta ha versato (come appare dai doc. 4, 5 e 6) l'importo complessivo netto di fr. 37'581.-, pari al lordo riconosciuto in risposta (cfr. punto 2) di fr. 39'600.-, e rimane allora uno scoperto, per salari, di fr. 14.152.50 a favore dell'attore.
È evidente che la deduzione per l’affitto e per le ulteriori spese assunte dalla __________ operata dal Pretore, non ha più ragione di essere. Conformemente alla volontà delle parti espressa dall’accordo, il quale prevedeva chiaramente l’assunzione di tali spese oltre al versamento del salario mensile, esse andavano corrisposte aggiuntivamente, tenendo presente che il versamento mensile dell’affitto è stato concordato dalle parti quale forma di remunerazione (teste __________). Quindi, per le considerazioni esposte per il salario, si deve riconoscere una pretesa dell’appellante a tale titolo per l’intero periodo dal luglio 1989 alla fine del 1992. In concreto risulta che la pigione è stata corrisposta nella misura di fr. 6'000.- per gli anni 1990 e 1991 (doc. 1), per un importo mensile pari a fr. 250.-. Quindi l’importo globale dovuto dal luglio 1989 alla fine del 1992 è pari a fr. 10'500.- e il credito residuo dell’appellante a tale titolo è così di fr. 4'500.-.
Per le ulteriori poste di spesa l’appellante non avanza, quantifica e comprova una richiesta, mentre ammette una deduzione di fr. 760.- per un corso di specializzazione.
Ciò che determina il suo credito residuo a fr. 17'892.50
(fr. 14'152.50 + fr. 4'500.- ./. fr. 760.-).
9. In merito alla pretesa riconvenzionale dell’appellata e appellante in via adesiva, la stessa dev’essere parzialmente accolta. Non può essere condivisa la censura dell’ing. __________i, il quale, in assenza della prova che si trattava di un apparecchio nuovo, contesta il credito per l’hi-fi riconosciuto alla convenuta e ne chiede la riduzione all’importo di fr. 2'541.30. Il Pretore ha correttamente rilevato che non risulta comprovata la pattuizione di un prezzo diverso da quello di fr. 4'078.75 indicato nella fattura doc. 8, già comprensivo di uno sconto del 35%. Pertanto deve giustamente essere considerato tale prezzo.
È invece pertinente la contestazione del riconoscimento all’appellante in via adesiva del credito pari al costo del PC fornito all’ing. __________. Il Pretore ha ritenuto alla luce delle prove agli atti (doc. 9, 271-274), che la consegna è avvenuta all’inizio del 1993, quando il rapporto di collaborazione fra le parti era concluso e non poteva quindi trattarsi di un bene consegnato per lo svolgimento dell’attività a favore dell’appellata e quindi rimasto di sua proprietà. A torto. Infatti, mentre non risulta determinata con esattezza la conclusione del rapporto di collaborazione, nel proprio scritto 30 marzo 1994, l’appellata indica il PC “ancora in possesso dell’ing. __________ e mai restituito” come “proprietà della ditta __________ ”, precisando che era destinato all’arch. __________ (doc. 10). Nello scritto essa invita l’appellato a tenersi il bene, allegando la fattura 23.3.1994 per il pagamento. Ne discende che il PC fornito era destinato ad un terzo, da anni cliente dell’appellata (cfr. doc. 4, 83-85, 157,158, 249), la quale solo in seguito alla comunicazione della ritenzione ne ha richiesto il pagamento all’ing. __________. È quindi corretta la tesi di quest’ultimo quando indica di trattenere il PC a titolo di ritenzione ai sensi dell’art. 895 cpv. 1 CC alfine di ottenere il pagamento del credito per le proprie prestazioni. La domanda riconvenzionale va quindi accolta unicamente nella misura di fr. 4'078.75.
10. Avendo le parti formulato precise domande di condanna reciproca in via principale ed in via riconvenzionale, escludendo la convenuta qualsiasi compensazione, risulta più corretto, anche per migliore comprensione delle singole soccombenze processuali, non operare direttamente una compensazione, come fatto dal Pretore, ma aggiudicare i rispettivi crediti in esito alla pronuncia distinta su azione e su riconvenzione.
Ne discende che in parziale accoglimento dell’appello principale, la domanda di petizione è riconosciuta per fr. 17'892.50 oltre interessi dal 21 giugno 1993 mentre quella riconvenzionale lo è per fr. 4'078.75 oltre interessi dal 2 maggio 1995. La decorrenza degli interessi corrisponde a quella pretesa dalle parti e non contestata.
L'appello adesivo è invece respinto le sue conclusioni non trovando accoglimento.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29 agosto 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione 26 luglio 2001 del Pretore del
Distretto di Riviera è così riformata:
1.1. La petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza la __________, è condannata a versare all'ing. __________, l’importo di fr. 17'892.50 oltre interessi al 5% dal 21 giugno 1993.
1.2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- e le spese di fr. 450.-- (di
cui fr. 200.-- già anticipati dall’attore), sono poste a carico dell’attore per 5/6 e della convenuta per 1/6, con l’obbligo dell’attore di rifondere alla controparte fr. 4'500.- per parte di ripetibili.
2.1. La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.
Di conseguenza l’ing. __________, è condannato a versare alla __________, l'importo di fr. 4'078.75 oltre interessi al 5% dal 2 maggio 1995.
2.2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese di fr. 110.--
(già anticipati dall'attrice riconvenzionale) sono poste per 2/3 a carico dell’attore riconvenzionale e per 1/3 del convenuto riconvenzionale, al quale controparte verserà fr.400.- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello principale, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 850.-spese fr. 50.--
Totale fr. 900.-anticipate dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
III. L'appello adesivo 22 ottobre 2001 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 500.-spese fr. 50.--
Totale fr. 550.-già anticipati dall’appellante in via adesiva, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 500.- per ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario