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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.05.2002 12.2001.130

15 mai 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,375 mots·~12 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2001.00130

Lugano 15 maggio 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa, Rusca

segretaria:

Zanetti vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2000.00023 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 26 aprile 2000 da

__________ patr. dall’avv. __________  

contro  

__________ __________ entrambi patr. dall’avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di complessivi fr. 18'675.-oltre accessori, di cui all’esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno;

domanda avversata dal convenuto e che il Segretario Assessore, con sentenza 27 giugno 2001 ha integralmente respinto;

appellante l’attore che, con memoriale 31 agosto 2001, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di accertare l’inesistenza del debito di fr. 18'675.--, oltre accessori, protestando spese e ripetibili;

mentre i convenuti, con osservazioni 11 ottobre 2001, postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

appellanti adesivi i convenuti che, con memoriale 11 ottobre 2001, chiedono la riforma del querelato giudizio, nel senso che l’azione di disconoscimento del debito inoltrata dall’attore sia dichiarata irricevibile poiché tardiva;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto:

                                  A.   Il 12 novembre 1995 __________ e __________ in veste di conduttori e __________, __________ e la Comunione ereditaria __________, quali locatori stipulavano un contratto di locazione relativo all’esercizio pubblico denominato “__________ ” ad __________ (doc. 4, D). Il canone di locazione ammontava a fr. 54'000.-- annui, da versare in dodici rate mensili di fr. 4'500.-cadauna. Il rapporto di locazione aveva inizio il 1. gennaio 1996 e terminava il 31 dicembre 2005.

                                  B.   In data 24 novembre 1995, __________ e __________ da una parte e la __________ dall’altra, firmavano una convenzione che prevedeva la cessione dell’inventario mobiliare del predetto esercizio pubblico ai conduttori (doc. 1, E). I conduttori avrebbero pagato l’inventario a rate, ossia con versamenti mensili di fr. 1'000.-- per tutto il periodo dal 1. gennaio 1996 al 31 dicembre 2005. Con atto scritto del 5 dicembre 1995, il credito nei confronti di __________ e __________ di complessivi fr. 120'000.-- derivante dal contratto di cessione veniva ceduto dalla __________ a __________ e __________ (doc. 2).

                                  C.   Il 19 febbraio 1996, __________ e __________ stipulavano con __________ un contratto di sublocazione dell’esercizio pubblico “__________ ” di __________ (doc. F). Il canone versato dalla sublocataria ai fratelli __________ era di fr. 5'500.-- mensili. __________ acquistava inoltre l’inventario dell’esercizio pubblico per fr. 40'000.--.

                                  D.   Dal mese di settembre 1996, i fratelli __________ hanno interrotto il pagamento dell’importo di fr. 1'000.-- mensili dovuti a __________ e __________ per l’acquisto dell’inventario del “__________ ” (v. petizione, pag. 5). Il 16 giugno 1997 __________ ricordava a __________ e __________ che la convenzione 24 novembre 1995 doveva essere onorata e quindi che questi ultimi dovevano provvedere a pagare le rate non ancora versate (doc. 6).

                                  E.   Con scritto 14 ottobre 1996 (doc. I) il locatore principale acconsentiva alla riduzione del canone mensile tra locatario (sublocatore) e sublocatario. A partire dal 1. dicembre 1996 la gerenza dell’esercizio pubblico e il relativo contratto di sublocazione passava da __________ a __________ (doc. H e verbale teste __________, pag. 4). Il canone di locazione mensile veniva ridotto da fr. 5'500.-- a fr. 4'500.-- e a sua volta __________ acquistava da __________ l’inventario per fr. 100'000.-- (v. verbale teste __________, pag. 4 e 5).

                                  F.   Il 19 febbraio 1998 __________ e __________ facevano spiccare nei confronti di __________ il precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione di Locarno per un importo complessivo di fr. 18'675.-- oltre interessi e spese. La cifra di fr. 18'000.-- corrispondeva a 18 mensilità sul prezzo di vendita dell’inventario (settembre 1996-febbraio 1998), mentre fr. 675.-- agli interessi di mora per ogni singola rata. L’opposizione interposta dall’escusso è stata rigettata in via provvisoria con sentenza 19 giugno 1998 del Pretore di Locarno-Città e confermata il 30 aprile 1999 dalla CEF del Tribunale d’appello, adita dall’escusso.

in diritto:

                                   1.   Innanzitutto si rileva che l’appello 31 agosto 2001 inoltrato dalla parte __________ è tempestivo. Le censure sollevate a questo proposito dalla parte appellata non trovano seguito. Il vigente art. 515 CPC stabilisce che le disposizioni introdotte con la revisione 20 dicembre 2000 del codice di procedura civile, tra cui appunto l’art. 133 cpv. 1 lett. b CPC che accorcia le ferie giudiziarie dal 31 agosto al 15 agosto, si applicano a tutti i processi pendenti al momento della loro entrata in vigore, ossia dal 1. aprile 2001. Questa nuova versione dell’art. 515 CPC è però entrata in vigore il 1. ottobre 2001 (BU 39/2001, 31 agosto 2001), vale a dire dopo la presentazione dell’appello. Ne discende che l’art. 133 cpv. 1 lett. b CPC non trova applicazione nella presente fattispecie. Del resto, neppure si ravvisano le eccezioni previste dall’art. 515 cpv. 2 CPC.

                                   2.   L’appellante sostiene che il contratto di locazione del “__________ ” e la convenzione di cessione dell’inventario erano strettamente connessi tra loro. Entrambi gli accordi dovevano pertanto essere visti come un tutt’uno, poiché i signori __________ e __________ non avrebbero mai stipulato la convenzione di cessione dell’inventario senza previo contratto di locazione, e viceversa (doc. 1, E e doc. 4, D). Di conseguenza, la riduzione del canone di locazione da fr. 5'500.-- a fr. 4'500.-- concessa da __________ con lettera 14 ottobre 1996 (doc. I) sarebbe da intendere come riduzione sull’importo globale di fr. 5'500.-- dovuto dai fratelli __________ (fr. 4'500.-- per la locazione e fr. 1'000.-- per l’inventario). La diminuzione di fr. 1'000.-- rappresentava, a mente dell’appellante, l’esonero dal pagamento delle rate mensili relative all’inventario (doc. 1, E). Quindi, in base allo scritto di cui al doc. I, sarebbe venuta in essere una estinzione del credito ai sensi dell’art. 115 CO. Le ulteriori censure sollevate innanzi alle autorità precedentemente adite non sono più state riprese in sede di appello.

                                   3.   L’art. 115 CO prevede che un credito può essere annullato in tutto o in parte mediante convenzione e senza una forma speciale (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n. 3189 ss. e n. 3200; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna 1998, n. 79.01 ss.; Gauch/Aepli/Stöckli, Präjudizienbuch zum OR, 5. ed., Zurigo 2002, n. 1 ss. ad art. 115 CO). Si tratta di un accordo al quale entrambe le parti devono aderire; in caso di comportamento concludente di una delle parti, il giudice ammette l’esistenza di un contratto di estinzione del credito con estrema prudenza (DTF 109 II 329; Schwenzer, op. cit., n. 79.02; Gauch/Schluep, op. cit., n. 3194 e n. 3204). L’onere della prova relativa all’esistenza della pretesa incombe al creditore, mentre il debitore deve provare l’esistenza di quelle circostanze di fatto dalle quali si possa dedurre la sua liberazione (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 27 ad art. 183 CPC). Nel caso concreto, l’appellante deve dimostrare l’esistenza di una convenzione di estinzione del credito ex art. 115 CO.

                                   4.   Innanzitutto, come giustamente rilevato da tutte le autorità adite dall’appellante, il contratto di locazione e la convenzione di cessione dell’inventario sono da ritenere contratti a sé stanti. Al primo ritornano applicabili le norme del diritto di locazione; la convenzione del 24 novembre 1995 (doc. 1, E) è invece da qualificare siccome contratto di compravendita dell’inventario. Nella fattispecie in disamina, l’importo di fr. 18'000.-- preteso dall’appellante deriva senza dubbio dalla convenzione di cessione dell’inventario in quanto corrisponde a 18 rate mensili di fr. 1'000.-- ciascuna sul prezzo di vendita (settembre 1996-febbraio 1998) e nulla hanno a che vedere con il canone di locazione del “__________ ”. La somma di fr. 675.-- si riferisce agli interessi di mora maturati su ogni singola rata (art. 102 cpv. 2 CO; doc. 1, E). Tra l’altro, le parti che hanno sottoscritto i due accordi sono diverse (il contratto di locazione dai fratelli __________, __________, __________ e la Comunione ereditaria __________; la convenzione di compravendita dell’inventario dai fratelli __________ e la __________). Dal doc. G emerge inoltre che la pigione veniva versata tramite il __________, mentre le rate per l’inventario erano pagate tramite la __________.

                                   5.   Lo scritto di cui al doc. I si riallaccia senza ombra di dubbio al rapporto di sublocazione venuto in essere il 19 febbraio 1996 tra i fratelli __________ e __________ (doc. F) e non al contratto di locazione principale (doc. 4, D). Infatti __________ fa espressamente riferimento al rapporto di sublocazione esistente tra i fratelli __________ e il loro inquilino (sublocatario). Con questo scritto i sublocatori venivano autorizzati a ridurre il canone di sublocazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 CO. Il consenso della parte locatrice costituisce una condizione preliminare per concludere una valida sublocazione, rispettivamente per apportare modifiche al contratto di sublocazione (Lachat, Le bail à loyer, Losanna 1997, pag. 378; Mosca, Il trasferimento della locazione ad un terzo, la sublocazione e la restituzione anticipata dell’ente locato, in: Diritto della locazione, Atti della giornata di studio del 26 marzo 1999, CFPG vol. 23, Lugano 2000, pag. 75 s.). L’art. 262 CO è inderogabile a favore del conduttore (“relativ zwingend”) anche per i locali commerciali (Weber/Zihlmann, Obligationenrecht I, Basler Kommentar, Basilea/Francoforte s.M., n. 2 ad art. 262 CO; Heinrich, Die Untermiete, diss. Zurigo 2000, pag. 11; SVIT-Kommentar, n. 1 ad art. 262 CO). Si ravvede inoltre un chiaro nesso causale e temporale tra l’assenso dei locatori principali alla diminuzione del canone di sublocazione per l’esercizio pubblico e la stipulazione del successivo accordo con il gerente che subentrava alla __________. La cessione a __________ del contratto di sublocazione relativo al “__________ ”, effettiva dal 1. dicembre 1996 (verbale teste __________, pag. 4), riporta chiaramente la riduzione del canone di sublocazione da fr. 5'500.-a fr. 4'500.-- mensili e l’assenso dei proprietari dell’immobile alla richiesta di riduzione presentata dai fratelli __________ (verbale teste __________, pag. 4). __________ aveva invece sempre versato fr. 5'500.-- mensili (verbale teste __________, pag. 6 e 7). Al contrario di quanto asserito dall’appellante, non vi è alcuna correlazione temporale tra la lettera del 14 ottobre 1996 (doc. I) e la sospensione del pagamento delle rate dell’inventario a partire da settembre 1996 (petizione, pag. 5).

                                         Le asserzioni dell’appellante sono altresì smentite dal chiaro tenore dello scritto del 16 giugno 1997, con il quale __________ chiedeva ai fratelli __________ spiegazioni in merito al mancato versamento delle rate di fr. 1'000.-- relative all’inventario (doc. 6) e ribadiva la validità della convenzione 24 novembre 1995. Dalle tavole processuali nulla porta a concludere che la parte appellata abbia rinunciato a un credito di fr. 120'000.-- a favore dell’appellante, neppure in modo concludente.

                                   6.   Gli appellanti adesivi, basandosi su di una recente decisione del Tribunale federale (DTF 124 III 34), sostengono l’intervenuta perenzione dell’azione di disconoscimento del debito promossa da __________ il 26 aprile 2000. Secondo l’art. 83 cpv. 2 LEF, il termine per promuovere l’azione di disconoscimento del debito è di 20 giorni dalla decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione. In questo caso, il rigetto provvisorio dell’opposizione è stato accordato dalla Pretura di Locarno-Città con sentenza 19 giugno 1998.

                                         Nella decisione DTF 124 III 34, il Tribunale federale ha stabilito che se il diritto procedurale cantonale prevede un mezzo di ricorso sospensivo contro la decisione di rigetto, il termine di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF non decorre fino al momento dello spirare del termine per ricorrere o fino alla notifica della decisione sul ricorso. Se invece il ricorso contro la decisione di rigetto non ha effetto sospensivo, né in base al diritto di procedura cantonale, né sulla scorta di una decisione dell’autorità di seconda istanza, il termine per proporre l’azione di disconoscimento del debito decorre dalla notifica della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione. L’art. 310 cpv. 4 lett. d CPC prevede che l’appello in ambito di procedura sommaria LEF non ha effetto sospensivo e pertanto, a mente degli appellanti adesivi, controparte avrebbe dovuto inoltrare l’azione di merito entro venti giorni dalla decisione pretorile del 19 giugno 1998.

                                         La tesi dell’appellante adesiva non può essere seguita per motivi di economia processuale e di sicurezza del diritto. Se si seguisse la tesi del Tribunale federale, praticamente in ogni procedura il debitore si vedrebbe costretto a introdurre sia l’appello (con eventuale domanda di effetto sospensivo) sia l’azione di disconoscimento del debito. Infatti, il rischio di perdere il termine per avviare l’azione ordinaria di disconoscimento in caso di rigetto della domanda di effetto sospensivo da parte dell’autorità superiore sarebbe troppo elevato (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 22 s. ad art. 83 LEF). Già in precedenza, la giurisprudenza cantonale aveva seguito la stessa linea, dalla quale non vi è motivo di discostarsi (Rep. 1974, pag. 206 e Rep. 1985, pag. 140. In Rep. 1997, n. 71, è stato inoltre stabilito che l’art. 310 cpv. 4 lett. d CPC non è applicabile poiché contrario al diritto federale superiore e il rigetto dell’opposizione deve essere cresciuto in giudicato formale, ossia fino alla decisione della CEF quale ultima autorità giudiziaria cantonale).

                                         Ne discende che nonostante l’attore abbia ottenuto termini suppletori in base ai combinati art. 32 LEF e art. 139 CO poiché ha più volte adito autorità incompetenti (sia per materia – come l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione – sia per territorio – la Pretura di Locarno-Campagna invece della Pretura di Locarno-Città), l’azione di disconoscimento del debito inoltrata dall’attore alla Pretura di Locarno-Città è da ritenersi tempestiva (v. anche Berti, Obligationenrecht I, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 139 CO). Pertanto anche l’eccezione sollevata in sede di appello adesivo non può trovare accoglimento. In ogni caso, la questione è di poca rilevanza poiché già le tesi dell’appello principale non sono state accolte.

                                   7.   Appello e appello adesivo, infondati in ogni loro punto, devono essere respinti. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   L’appello 31 agosto 2001 di __________ è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.   450.-b) spese                                                      fr.     50.-totale                                                            fr.   500.-sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata la somma di fr. 720.-- per ripetibili.

                                   3.   L’appello adesivo 11 ottobre 2001 di __________ e __________ è respinto.

                                   4.   Le spese della procedura di appello adesivo consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.        300.-b) spese                                                      fr.          50.-totale                                                            fr.        350.-sono poste a carico dell’appellante adesivo.

                                   5.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La segretaria

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