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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.05.2000 12.2000.84

30 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,485 mots·~12 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2000.00084

Lugano 30 maggio 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.99.008 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 3 febbraio 1999 con richiesta di assistenza giudiziaria da

__________ (rappr. dall'avv. __________)

  contro  

__________  

lite che la convenuta ha denunciato a

__________ (rappr. dall'avv. __________)

che vi è intervenuta,

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'587.05 oltre interessi;

Domanda avversata dalla convenuta e che il Segretario Assessore con sentenza 21 aprile 2000 ha accolto limitatamente a fr. 3'928.-- oltre interessi;

Appellante l'istante, che con atto di appello del 3 maggio 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l'istanza per fr. 18'488.-- oltre interessi;

Gravame avversato dalla convenuta e dalla litisdenunciata nelle rispettive osservazioni,

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.    - se deve essere accolto l’appello

2.    - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:                 A.      Secondo quanto narrato nell'istanza, __________ il 12 giugno 1997 è stato assunto dalla convenuta, agenzia di collocamento, con "contratto di lavoro temporaneo" per lavorare per __________ a partire dal 14 giugno 1997 in qualità di aiuto magazziniere contro un salario orario di fr. 16.-- comprensivo di ferie e tredicesima (doc. A).

                                          Egli è così stato impiegato presso il negozio __________ nel centro __________. Ritenendo di non avere ricevuto la giusta remunerazione delle ore di lavoro straordinario, l'istante per ottenere il pagamento della differenza, ammontante a mente sua a fr. 1'233.60, si è rivolto al sindacato __________, che il 7 agosto 1998 ha scritto alla convenuta (doc. C) e il 2 settembre 1998 a __________ (doc. D).

                                          Il 14 settembre 1998 la convenuta l'ha licenziato (doc. F), provvedimento che l'istante considera abusivo siccome pronunciato quale rappresaglia per le richieste da lui avanzate.

                                          Di conseguenza egli postula l'attribuzione di un'indennità pari a 5 mensilità di salario, il salario del periodo di disdetta non essendogli stato più corrisposto alcunché dopo il 14 settembre, e il pagamento dell'indennità per ore straordinarie, il tutto per complessivi fr. 26'142.20, somma da cui andrebbero dedotti fr. 6'555.15 di salari e indennità di disoccupazione percepiti nel frattempo, dal che un credito di fr. 19'587.05 oltre interessi. 

                                B.      All’udienza di discussione del 2 marzo 1999 la convenuta si è opposta all'istanza sottolineando l'irrilevanza dei rapporti tra l'istante e la ditta __________, visto che sarebbe la convenuta ad essere titolare del rapporto di lavoro con l'istante. La convenuta avrebbe dato regolare disdetta in data 14 settembre 1998 per legittimi motivi previsti dalla legge, mentre l'istante non si sarebbe mantenuto a sua disposizione dopo tale data, impedendole di trovargli una nuova sistemazione.

                                C.      Nel giudizio qui impugnato il Segretario Assessore, posta l'applicabilità delle norme del CO ai termini di disdetta del contratto di lavoro concluso dalle parti, ha ritenuto che la disdetta pronunciata dalla convenuta il 14 settembre 1998 avrebbe avuto effetto per il successivo 30 novembre, termine protrattosi al 31 dicembre per l'incapacità lavorativa del dipendente durante il periodo di disdetta. Non essendo nella fattispecie rilevante il fatto che il dipendente non abbia più offerto la propria prestazione dopo il giorno della disdetta, ne conseguirebbe il suo diritto al pagamento dello stipendio sino al 31 dicembre 1998, per complessivi fr. 9'555.85 lordi, così come sarebbero dovuti fr. 1'297.80 lordi di supplemento di salario per le ore straordinarie effettuate, pretesa rimasta peraltro incontestata.

                                          Ne conseguirebbe un credito di complessivi fr. 10'853.65 lordi, ovvero, dopo deduzione di quanto percepito nel frattempo dall'assicurazione disoccupazione e con un nuovo posto di lavoro, di fr. 3'938.-- netti.

                                          Dovrebbe di contro essere respinta la tesi dell'abusività della disdetta, non avendo in proposito, secondo giurisprudenza, efficacia probatoria la deposizione dell'avv. __________, che avrebbe riferito di un colloquio telefonico in cui gli sarebbe stato detto che la ditta __________ rinunciava alle prestazioni dell'istante per il motivo che questi si era rivolto al sindacato.

                                D.      Delle argomentazioni dell’appellante e di quelle della resistente e dell'intervenuta in lite si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:               1.      Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti (art. 335 cpv. 1 CO) nei termini previsti dal contratto e dalla legge (art. 335a - 335c CO). La validità della disdetta non è vincolata a nessuna forma, tuttavia, la parte che dà la disdetta, a richiesta dell’altra, è tenuta a motivarla per scritto (art. 335 cpv. 2 CO).

                                          Ciò costituisce il principio della libertà di disdetta, limitata esclusivamente dalle norme sulla disdetta abusiva (art. 336 CO) e sulla disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO). All’infuori dei motivi di merito previsti dall’art. 336 CO, la disdetta può perciò essere data per qualsiasi causa, rispettivamente senza causa (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 335 CO), e l’obbligo di motivare per scritto la disdetta esiste soltanto a richiesta della parte cui l’atto è diretto, senza essere un presupposto della sua validità; in altre parole, la disdetta esplica i suoi effetti anche di fronte all’assenza di motivazione, rispettivamente in presenza di motivazione mendace o incompleta. Scopo della motivazione è infatti soltanto quello di offrire alla parte che ne è colpita l’eventuale possibilità di individuare la presenza di abusi contemplati dall’art. 336 CO (Rehbinder, opera citata, n. 9 ad art. 335 CO). Ne discende che la motivazione della disdetta assume rilevanza giuridica esclusivamente a dipendenza del concretizzarsi di una fattispecie che ne permetta la qualifica di abusiva (II CCA 4 agosto 1998 in re P./M.).

                                2.      In concreto, l’unica fattispecie ipotizzabile fra quelle offerte dall’art. 336 CO è quella corrispondente alla lett. d), ossia il caso in cui il destinatario della disdetta faccia valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro, ovvero quando la disdetta ha in sostanza il carattere di una rappresaglia di fronte a giustificate pretese contrattuali (Rehbinder, opera citata, n. 6 ad art. 336 CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 8 ad art. 336 CO).

                                          E' in effetti del tutto pacifico che poco prima di essere licenziato l'istante, per voce del sindacato __________ ha in perfetta buona fede -controparte nemmeno ha ipotizzato il contrario- avanzato una pretesa concernente la retribuzione del lavoro straordinario, richiesta oltretutto sostanzialmente riconosciuta in causa dalla resistente.

                                3.      L’onere della prova per la natura abusiva della disdetta incombe alla parte che se ne prevale, ovvero in concreto al dipendente, ma visto che nell’esame di una fattispecie non è sempre facile individuare il vero motivo della disdetta, trattandosi in particolare per il caso della rappresaglia di dimostrare la natura della motivazione interiore di chi pronuncia la disdetta, il giudice nel suo apprezzamento goda di ampie facoltà ed inoltre non viene esatta la prova assoluta dell’abuso, ma si ritiene sufficiente che esso possa essere ammesso nella forma della probabilità (REP 1993 193, II CCA 18 marzo 1999 in re O./R. SA, 4 agosto 1998 citata; Rehbinder, opera citata, n. 3 e 11 ad art. 336 CO; Streiff/von Känel, opera citata, n. 16 ad art. 336 CO).

                                4.      Il Segretario Assessore (consid. 7 e 8) ha negato il carattere abusivo della disdetta in questione, ritenendo che agli atti a comprova della tesi dell'istante vi sarebbe stata unicamente la testimonianza del suo patrocinatore, alla quale egli ha negato efficacia probatoria.

                                          Si tratta di un apprezzamento che non può essere condiviso.

                                          Il Segretario Assessore ha in primo luogo completamente disatteso la coincidenza di date tra l'invio alla datrice, e ancor di più alla litisdenunciata, di una lettera del sindacato per sollevare delle pretese economiche -atto materialmente in buona parte giustificato, ma suscettibile di provocare irritazione nel destinatario- e la lettera di licenziamento, inviata solo 12 giorni dopo quella inviata alla __________, coincidenza che da sola costituisce un sicuro e pesante elemento indiziario in favore della tesi della natura ritorsiva della disdetta (REP 1994, 349, II CCA 24 maggio 2000 in re D./V. SA, 18 marzo 1999 citata).

                                          In secondo luogo andava rilevato che la convenuta ha giustificato il licenziamento sostenendo che "non necessitiamo più per il momento delle sue prestazioni di lavoro temporaneo" (doc. G), il che, se riferito alla mittente della lettera __________ (così anche nel doc. L), è sicuramente falso, visto che nello stesso scritto si diceva che "attendiamo il signor __________ nei nostri uffici per proporgli altre opportunità temporanee".

                                          Diverso (ma comunque sospetto) sarebbe invece stato sostenere che __________ non aveva più bisogno dei servizi dell'istante essendo esaurita la di lui funzione presso questa ditta, ma siffatta tesi, oltre a non essere stata addotta in causa, non è sorretta da alcun elemento dell'incarto, risultando unicamente dal contratto doc. A che il servizio aveva una durata "da definire".

                                          In corso di causa (cfr. verbale udienza 2 marzo 1999) la convenuta non è stata di particolare aiuto nella ricerca di una diversa chiave di lettura del licenziamento, essendosi limitata, dopo avere pericolosamente premesso che non sarebbero rilevanti i motivi per cui la __________ non intendeva avere più alcun rapporto di lavoro con l'istante, ad addurre "legittimi motivi previsti dalla legge", che a tutt'oggi rimangono sconosciuti.

                                          Si ha perciò una situazione in cui a fronte di una più che sospetta coincidenza di date tra l'adduzione di giustificate pretese del dipendente e il suo repentino licenziamento, non viene addotta e dimostrata alcuna sostenibile motivazione oggettiva a sostegno del provvedimento, del quale va di conseguenza ammessa la natura abusiva anche prescindendo dalla testimonianza dell'avv. __________ che, per quanto irrituale, non costituiva l'unico elemento a sostegno di questa tesi, ma era solo l'ulteriore riprova di quanto risultante da altri solidi e concordanti indizi.

                                5.      Dovendosi ammettere il carattere abusivo della disdetta, occorre determinarsi, in base a tutte le circostanze del caso, sull'ammontare dell'indennità spettante all'istante, che chiede l'equivalente di 5 mensilità di salario.

                                          A titolo preliminare va sciolta la riserva della convenuta, fatta propria anche dal Segretario Assessore, relativa alla questione a sapere se la convenuta possa essere chiamata a rispondere delle eventuali colpe commesse dal proprio cliente, ossia in concreto da __________.

                                          Si tratta in realtà di un falso problema: il datore di lavoro dell'istante è la ditta convenuta, ed è sempre la ditta convenuta ad avere pronunciato il licenziamento abusivo del proprio dipendente, di modo che la convenuta risponde di sue responsabilità e non di quelle di altri.

                                          Certo, a volere essere pignoli, andrebbe precisato che alla convenuta (forse) non si può rimproverare di avere licenziato il dipendente perché esso si è rivolto al sindacato (anche se il dubbio rimane, visto che la prima lettera del sindacato è stata inviata proprio alla convenuta), ma in ogni caso le si può validamente opporre il fatto di avere pronunciato il licenziamento per il motivo che il proprio cliente, cioè __________, non era disposto a continuare la collaborazione con un lavoratore che si era rivolto al sindacato, il che nella sostanza è la medesima cosa.

                                          Così intesa, la colpa della convenuta appare ancora più grave, specie alla luce della funzione sociale che dovrebbe essere insita nell'attività di collocamento temporaneo di mano d'opera, ed è solo la durata particolarmente breve del rapporto di lavoro, elemento che la giurisprudenza impone di considerare nella valutazione delle circostanze (II CCA 24 maggio 2000 citata, 18 marzo 1999 citata, 19 febbraio 1997 in re M./D. SA), che preserva la convenuta dall'accoglimento integrale della richiesta del dipendente.

                                          Questa Camera, pertanto, in considerazione delle circostanze del caso risultanti dagli atti, ed in particolare della gravità della colpa della datrice stante la natura ritorsiva della disdetta, dell'assenza di responsabilità del dipendente e della breve durata del rapporto di lavoro, reputa adeguata un'indennità media di fr. 9'000.--, pari cioè a circa 3 mensilità di salario lordo, senza deduzione di oneri sociali (II CCA 18 marzo 1999 citata).

                                6.      Atteso che per il resto l'appellante non contesta i conteggi del primo giudice, ed in particolare l'attribuzione in suo favore di fr. 3'928.-- per i salari successivi al 14 settembre 1998 e per le ore straordinarie (esplicito: punto 2, pag. 8), non vi è motivo di accertare se si sia trattato di disdetta ordinaria abusiva o, come sostiene ora l'appellante, di licenziamento in tronco ingiustificato, essendo ai fini di questa causa del tutto identiche le conseguenze economiche, potendo la medesima indennità essere attribuita sia in base all'art. 336a cpv. 1 CO che all'art. 337c cpv. 3 CO.

                                7.      L'ultima censura del ricorrente concerne gli interessi moratori, che egli vorrebbe vedersi attribuire sull'intero importo dovutogli a far tempo dalla data della disdetta, e non solo dal 1° gennaio 2000.

                                          Per quanto riguarda l'indennità, è la presente sentenza ad essere costitutiva del credito del dipendente, ragione per cui non vi può essere mora della datrice prima della sua emanazione e gli interessi decorrono perciò dalla data della sua pronuncia (REP 1994, 349).

                                          Il credito per il supplemento salariale per le ore straordinarie era già stato fatto valere con la lettera 7 agosto 1998 del sindacato almeno per quanto riguarda le ore effettuate fino a giugno 1998 (doc. C).

                                          Il Segretario Assessore ha riconosciuto a tal titolo complessivi fr. 1'297.80 lordi, di cui solo fr. 179.30 riguardano luglio e agosto (consid. 5, pag. 6). Ne consegue che sulla differenza di fr. 1'118.50 gli interessi potrebbero decorrere dal 7 agosto 1998 e decorrono perciò dal 14 settembre 1998, come richiesto dall'istante, mentre che per fr. 179.30 decorrono dalla data stabilita dal primo giudice.

                                          Questo vale anche per il salario residuo dovuto all'istante, venuto a scadenza solo dopo il 14 settembre 1998 e per il quale non figura comunque in atti una messa in mora precedente la data di computo degli interessi ritenuta dal Pretore.

                                8.      Il credito dell'istante è in definitiva di fr. 3'928.-- al netto di contributi sociali, oltre interessi al 5% dal 14 settembre 1998 su fr. 1'118.50 e dal 1° gennaio 1999 su fr. 2'809.50, e di fr. 9'000.-- netti oltre interessi al 5% dalla data del presente giudizio.

                                          Ne consegue, in tale misura, il parziale accoglimento del gravame.

Non si prelevano tasse o spese.

Le ripetibili delle due sedi seguono la preponderante soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

                                  I.      L’appello 3 maggio 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 21 aprile 2000 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:

                                                  1.       L'istanza è parzialmente accolta.

                                                   __________, è condannata a pagare a __________, fr. 12'928.-- al netto di contributi sociali oltre interessi al 5% dal 14 settembre 1998 su fr. 1'118.50, dal 1° gennaio 1999 su fr. 2'809.50, e dalla data del presente giudizio su fr. 9'000.--.

                                                  2.       Non si prelevano tasse o spese.

                                                           La convenuta rifonderà all’istante fr. 1'500.-- per ripetibili.

                                 II.      Non si prelevano tasse o spese.

                                          La convenuta rifonderà all’istante fr. 1'000.-- per ripetibili di appello.

                                III.      Intimazione:

                                          –      __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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