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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.06.2000 12.2000.83

26 juin 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,494 mots·~7 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2000.00083

Lugano 26 giugno 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa in procedura in materia di locazione inc. DI.1999.327 della Pretura di Locarno-Città, promossa con istanza 23 dicembre 1999 con richiesta di assistenza giudiziaria da

__________ (rappr. dall'avv. __________)

  contro  

__________ __________ __________ (tutte rappr. dall'avv. __________)

con cui l’istante ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento di fr. 131'687.90 oltre interessi;

E ora sulle decisioni 13 aprile 2000 del Pretore, con cui egli da una parte ha parzialmente accolto l'istanza di assistenza giudiziaria del procedente, limitatamente al valore di causa di fr. 50'000.--, e d'altra parte ha ammesso l'istanza dei convenuti di cauzione processuale per il valore di causa eccedente detti fr. 50'000.--, imponendo al procedente la prestazione di una cauzione processuale di fr. 3'580.--;

Appellante __________, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo e assistenza giudiziaria del 27 aprile 2000 chiede la riforma delle  querelate decisioni nel senso di ammettere integralmente la sua istanza di assistenza giudiziaria e di respingere integralmente l'avversaria richiesta di cauzione processuale;

Mentre le convenute con osservazioni e istanza di cauzione del 10 maggio 2000 postulano la reiezione del gravame e l'imposizione di una cauzione per la procedura di appello ammontante a fr. 2'240.--;

Richiamata la decisione 2 maggio 2000 del Pretore che ha conferito al gravame il richiesto effetto sospensivo;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.se deve essere accolto l’appello

2. se deve essere accolta l'istanza di cauzione processuale

3. se deve essere accolta l'istanza di assistenza giudiziaria

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con istanza 23 dicembre 1999 __________ ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento di fr. 131'687.90 oltre interessi in risarcimento delle spese di manutenzione e delle opere di miglioria che egli avrebbe effettuato durante i 14 anni in cui ha condotto l'immobile "__________", di proprietà delle convenute, da lui adibito a garni.

                                          Stante la propria asserita indigenza, egli ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria.

                                B.      Le convenute, che avversano integralmente l'istanza, in data 7 febbraio e 31 marzo 2000 hanno instato per l’imposizione al procedente della prestazione di una cauzione processuale per il motivo della sua insolvenza, risultante da un attestato di carenza beni.

                                C.      Il Pretore, decidendo della domanda di assistenza giudiziaria, ha rilevato di essersi già occupato in modo abbastanza approfondito del tema in oggetto nell'ambito della causa DI.99.127 pendente a suo tempo fra le stese parti, così da maturare il convincimento che per buona parte della pretesa non vi sarebbero possibilità di esito favorevole, e da doversi ammettere la richiesta di gratuito patrocinio e dell'esenzione dalle tasse e spese di giustizia limitatamente al valore litigioso di fr. 50'000.--.

                                          Per il maggiore importo sarebbe perciò da proteggere la richiesta delle convenute di prestazione di una cauzione processuale, stante l'incontestata insolvenza del procedente.

                                D.      Con l’appello __________ critica la decisione del Pretore di negare a priori il fondamento della di lui pretesa, non potendo la fattispecie essere decisa sulla sola base dei documenti in atti.

                                          Di conseguenza, in attesa di migliori riscontri istruttori, non sarebbe possibile alcun giudizio anticipato, e ci si dovrebbe limitare alla considerazione del fatto che la lite non è temeraria, ed ha perciò parvenza di buon fondamento ai sensi dell'art. 157 CPC.

                                E.      Delle argomentazioni delle resistenti, e della loro richiesta di cauzione per la procedura di appello si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:               1.      L'art. 157 CPC stabilisce che l'assistenza giudiziaria deve essere rifiutata se la causa non presenta probabilità di esito favorevole, circostanza che secondo la giurisprudenza si verifica quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue da non poter più essere considerate serie, così che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese alle quali si esporrebbe (I CCTF 12 febbraio 1995 in re F./G.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 157, m. 1 e nota 591 a pag. 491). La valutazione delle probabilità di esito favorevole va effettuata alle condizioni esistenti al momento della presentazione dell'istanza di assistenza giudiziaria; essa non deve costituire l'anticipazione di un giudizio di merito, ma semplicemente un sommario esame della causa, laddove è lecito che il giudice giunga ad un giudizio di anche solo parziale ammissione dell'esistenza del requisito, con la conseguenza di limitare la concessione del beneficio a quella parte dell'azione che ha possibilità di buon esito (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 157, m. 2 e 3).

                                2.      L'istante ha esplicitamente ammesso di essere debitore nei confronti delle convenute di 14 mensilità arretrate di pigione di fr. 2'300.-- l'una (verbale udienza 7 febbraio 2000, pag. 4), importo che le convenute hanno opposto in compensazione per la denegata ipotesi del fondamento delle sue pretese (memoriale di risposta 7 febbraio 2000, pag. 9), ma che l'istante non ha dedotto dal proprio credito.

                                          Ne consegue, stante la predetta ammissione da parte del procedente, che l'istanza è sicuramente destinata all'insuccesso per la somma di fr. 32'200.--.

                                3.      L'istante procede per ottenere la condanna delle convenute al pagamento di fr. 131'687.90 oltre interessi, importo che per esplicita indicazione del procedente è composto sia da spese di manutenzione che, a prima vista in misura preponderante (doc. G, Q), dal costo di interventi volti alla modifica dell'ente locato.

                                          Per quanto riguarda le spese di manutenzione, il documento contrattuale sembra contenere pattuizioni particolarmente favorevoli al conduttore, ragione per cui la richiesta di rimborso non appare -in assenza di un'eccezione di prescrizione- sprovvista di ogni possibilità di successo.

                                          Per quel che concerne le modifiche dell'ente, l'istante sembra disattendere il fatto che egli non ha diritto al pieno risarcimento del loro costo, come invece pretende con la domanda di causa, ma solo ad un'indennità corrispondente all'aumento di valore per il caso in cui gli interventi effettuati abbiano condotto ad un aumento rilevante del valore dell'ente locato (art. 260a cpv. 3 CO). Ciò nonostante, in assenza di migliori riscontri probatori non può di principio essere esclusa l'esistenza di siffatto aumento di valore, né lo stesso può in questo momento essere attendibilmente stimato.

                                          Inoltre, in assenza dei necessari approfondimenti sulle circostanze  particolari del caso concreto, non può essere condivisa la decisione del Pretore di negare a priori qualsiasi indennità per le opere eseguite dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto per il motivo che non vi sarebbe stato consenso scritto alla loro esecuzione.

                                4.      In definitiva, in presenza dell'esecuzione di opere che lo stesso Pretore ha definito "di notevole portata tecnica e finanziaria" (sentenza 10 settembre 1999, pag. 6) e di un accordo in tema di costi di manutenzione dell'ente locato apparentemente favorevole al conduttore, la possibilità di esito favorevole a questo stadio della causa va negata unicamente per l'importo di fr. 32'200.-- di cui l'istante si è dichiarato debitore.

                                          La decisione di parziale accoglimento sia dell'istanza di assistenza giudiziaria che di quella della prestazione di una cauzione processuale va perciò mantenuta, ritenuto però l'aumento a fr. 99'500.-- dell'importo per cui si concede assistenza giudiziaria e la diminuzione a fr. 2'580.-- dell'ammontare della cauzione.

                                5.      Stante l'esito del gravame, al ricorrente può essere accordato il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la presente procedura con il che diviene priva di oggetto la domanda di prestazione di cauzione.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                  I.      L’appello 27 aprile 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza i decreti 13 aprile 2000 della Pretura di Locarno-Città sono riformati nel modo seguente:

                                                  Assistenza giudiziaria:

                                                  1.       L'istanza di assistenza giudiziaria 23 dicembre 1999 di __________ è parzialmente accolta.

                                                           Di conseguenza egli è dispensato dal pagamento di tasse e spese giudiziarie e gli è concesso il gratuito patrocinio dell'avv__________ fino a concorrenza del valore di causa di fr. 99'500.--.

                                                  2.       Invariato.

                                                  Cauzione Processuale:

                                                  1.       L'istanza di cauzione processuale di __________ e __________ è parzialmente accolta.

                                                           Di conseguenza è fatto ordine a __________ di prestare una cauzione processuale di fr. 2'580.--, da versare sul conto corrente postale  n. 65-247-7 della Pretura di Locarno Città, nell'ambito della causa inc. DI.99.327 entro il termine di 15 giorni dalla crescita in giudicato del presente decreto, con la comminatoria dello stralcio della causa, limitatamente alla domanda eccedente il valore per cui è stata accordata l'assistenza giudiziaria.

                                                  2.       Invariato.

                                 II.      Per la procedura di appello non si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili.

                                III.      L'istanza 27 aprile 2000 di __________ di assistenza giudiziaria per la procedura di appello è accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

                               IV.      L'istanza 10 maggio 2000 di __________, __________ e __________ di cauzione processuale per la procedura d’appello è priva di oggetto.

                                V.      A seguito dell'istanza 10 maggio 2000 di __________, __________ e __________ di cauzione processuale per la procedura d’appello non si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili.

                               VI.      Intimazione:

                                          –  __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                   Il segretario

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