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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.05.2000 12.2000.80

16 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,205 mots·~6 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2000.00080

Lugano 16 maggio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nelle procedure per salari e mercedi CL.99.95 e CL 99.101della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promosse con istanza 5 novembre 1999 di

                                         __________

                                         rappr. dal __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 16’537.85;

e istanza 15 novembre 1999 di

                                         __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                     con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 3'390.85 oltre interessi;

Domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione delle istanze, laddove il Pretore con sentenza 13 aprile 2000 ha integralmente ammesso la richiesta della Cassa Disoccupazione ed ha protetto per fr. 11'060.-quella di __________;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 25 aprile 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la pretesa di __________ limitatamente a fr. 2'567.50 e di condannare gli istanti al pagamento di fr. 1'000.-- per ripetibili.

Appello cui __________ si oppone con osservazioni dell'8 maggio 2000;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   __________ ha iniziato a lavorare per la convenuta il 1° novembre 1998 in qualità di gerente e cameriera presso il bar __________ per salario di fr. 3'500.-- mensili (doc. B).

                                  B.   Nella propria istanza la dipendente sostiene di essere stata vittima di un infortunio professionale in data 13 novembre 1998, e dato che la convenuta aveva omesso di assicurarla, essa è stata messa in mora dall'__________ per il pagamento delle spese di cura.

                                         Il 18 febbraio 1999 essa sarebbe divenuta inabile al lavoro al 100% a causa di malattia, e non avrebbe ricevuto il salario di marzo e di aprile né dal datore di lavoro, e neppure dall'assicurazione, che avrebbe dovuto obbligatoriamente sussistere in quanto prevista dall'applicabile CCL di categoria. Non avendo più ricevuto il salario, l'istante si è licenziata in tronco con lettera 15 maggio 1999, percependo in seguito delle prestazioni dall'assicurazione disoccupazione.

                                         Essa vanterebbe perciò un credito per salari arretrati, salario del periodo di disdetta e assegni familiari, il tutto per complessivi fr. 16'323.--, oggetto della causa introdotta dalla dipendente.

                                  C.   Con istanza 15 novembre 1999 la Cassa Disoccupazione del __________ ha proceduto ex art. 29 LADI nei confronti della convenuta per i fr. 3'390.85 oltre interessi di prestazioni da lei erogate alla dipendente. Del merito di questa richiesta non torna conto di riferire, avendo la convenuta accettato il giudizio di condanna al pagamento di questo importo, e rimanendo litigiosa unicamente l'indennità ripetibile di fr. 300.--accordata dal Pretore all'istante.

                                  D.   All’udienza di discussione del 26 novembre 1999 l'istante ha ridotto la propria richiesta in conseguenza del computo di solo l'80% del salario per il periodo di malattia e dovendosi dedurre quanto versatole dalla cassa disoccupazione, oggetto peraltro della di lei separata istanza.

                                         La convenuta si è per sua parte opposta alle istanze, rilevando la mancanza di giustificazione del licenziamento pronunciato dalla dipendente, atteso che gli stipendi sarebbero stati regolarmente pagati, eccezion fatta per il periodo di malattia, che la dipendente sarebbe stata regolarmente assicurata, e che il suo stipendio sarebbe in realtà stato di soli fr. 3'000.-- mensili.

                                  E.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunta la fattispecie e posta l'applicabilità del CCL di categoria, ha ravvisato una violazione contrattuale da parte della convenuta nella mancata stipula di un contratto di assicurazione della perdita di salario per il caso di inabilità lavorativa, giustificando perciò il licenziamento in tronco pronunciato dalla dipendente per il mancato pagamento delle sue spettanze, quantificate in fr. 11'060.--, oltre ai fr. 3'390.85 dovuti alla cassa disoccupazione che li aveva anticipati alla dipendente.

                                  E.   Con l'appello la convenuta ribadisce l'esistenza della valida pattuizione di un salario mensile lordo di soli fr. 3'000.--, e adduce l'esistenza di un giustificato ritardo nel pagamento del salario, avendo la convenuta ritenuto che questo sarebbe stato pagato dalla cassa malati.

                                         Ne conseguirebbe, stante a questo punto la mancanza di giustificazione del licenziamento in tronco e di conseguenza l'abbandono del posto di lavoro da parte della dipendente, un credito per lei di soli fr. 6'708.35, dai quali andrebbero ancora dedotti 1/4 di un salario mensile per l'abbandono del posto di lavoro e quanto anticipato dalla cassa disoccupazione, con un saldo in favore della dipendente di soli fr. 2'567.50.

                                  F.   Delle osservazioni al gravame della dipendente si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                   1.   A giusta ragione il Pretore ha respinto l'infondata tesi difensiva della convenuta, secondo la quale la reale volontà delle parti contrattuali sarebbe stata quella di concordare un salario di soli fr. 3'000.-- lordi.

                                         Infatti, a fronte di una chiara pattuizione contrattuale che indica l'importo fr. 3'500.-- (doc. B), i conteggi invocati dalla convenuta, gravata dell'onere della prova in proposito, e riguardanti solo due mesi (doc. 6), hanno solamente valore di pallido indizio, cui oltretutto si contrappongono analoghi conteggi per l'importo di cui al contratto (doc. O e 11), ragione per cui è corretta la decisione di ritenere non dimostrata l'esistenza di una concorde volontà alla deroga dalle condizioni previste dal contratto di lavoro.

                                   2.   L'appellante non può negare di essere stata in ritardo nella corresponsione dei salari di marzo e aprile 1999, oppure di essere stata messa in mora dalla dipendente.

                                         Ciò premesso, la questione a sapere se detto ritardo sia stato o meno "assolutamente giustificato" è squisitamente irrilevante ai fini del giudizio sulla liceità della disdetta immediata pronunciata dalla dipendente.

                                         Posto infatti che l'art. 337a CO pone quale condizione il solo ritardo nel pagamento del salario, prescindendo invece da una difficile distinzione tra ritardi giustificati e ingiustificati, va protetta la decisione della dipendente di dipartirsi dal contratto di lavoro, risultato al quale si potrebbe comunque giungere anche in applicazione dell'art. 337 CO, dovendosi ritenere un grave motivo ai sensi della norma la mancata affiliazione della dipendente alle assicurazioni obbligatorie preposte alla tutela del suo salario nel caso di impedimento al lavoro.

                                         Stante il fondamento del licenziamento con effetto immediato, va evidentemente confermata la decisione di accordare la retribuzione alla dipendente durante l'ipotetico periodo di disdetta, mentre ingiustificate sono le domande della datrice, non verificandosi l'asserito caso di abbandono del posto di lavoro.

                                   3.   La reiezione delle argomentazioni dell'appellante comporta evidentemente anche la conferma delle ripetibili attribuite dal Pretore.

                                         Rimane comunque di difficile comprensione la domanda dell'appellante volta all'attribuzione in suo favore di fr. 1'000.-- per ripetibili in conseguenza della pretesa "soccombenza preponderante degli istanti", dal momento che essa stessa postulava, nei confronti della Cassa disoccupazione, la conferma del giudizio pretorile che l'aveva vista soccombere integralmente.

                                         Ne discende in ogni caso la reiezione del gravame, ai limiti del temerario.

                                         Non si prelevano tasse o spese.

                                         Alla dipendente va riconosciuta un'adeguata indennità per le tempestive osservazioni al gravame da lei presentate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150, m. 2 e 10).

Per i quali motivi

DICHIARA E PRONUNCIA

                                    I.   L’appello 25 aprile 2000 di __________ e __________ è respinto.

                                   II.   Non si prelevano tasse o spese. L'appellante rifonderà a __________ fr. 200.-- a titolo di indennità.

                                  III.   Intimazione:       - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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