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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.07.2000 12.2000.8

14 juillet 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,517 mots·~13 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2000.00008

Lugano 14 luglio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini  

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.94.00127 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con petizione 25 ottobre 1994 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro

__________, succursale di __________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'131.75 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva in tale misura dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 10'068.40 più accessori;

domande avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore, con sentenza 7 dicembre 1999, ha accolto tranne per quanto riguarda il saggio degli interessi;

appellante la convenuta con atto di appello 17 gennaio 2000 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 23 febbraio 2000 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto

                                  A.   Nel luglio 1990 __________, società attiva nel settore dei trasporti internazionali, è stata incaricata dalla succursale di __________ di __________ della spedizione via mare di 9 autocarri di seconda mano dall'Italia alla Nigeria. Essa ha di conseguenza stipulato, tramite l'agente marittimo __________, un contratto di trasporto con la compagnia di navigazione __________.

                                         Sette dei nove camion sono stati inizialmente imbarcati sulla motonave "__________" e in seguito, in un porto africano, trasbordati sulla motonave "__________", dove già erano stati imbarcati gli altri 2 autocarri.

                                  B.   All'arrivo in Nigeria, sugli autocarri oggetto del trasbordo sono stati riscontrati dei danni, di cui la compagnia di navigazione si è integralmente riconosciuta responsabile.

                                         Per le riparazioni __________, destinataria della merce, nel gennaio 1991 ha addebitato ad __________ US $ 23'892.-; mentre per i medesimi danni __________ nell'aprile 1992, in forza di un accordo transattivo, ha versato a __________ US $ 14'000.-.

                                  C.   Con la petizione in rassegna __________. ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 17'131.75 oltre interessi nonché il rigetto in tale misura dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio: tale somma, corrispondente a Lit. 18'930'118, risultava deducendo dalle fatture (Lit. 36'430'118, di cui Lit. 28'615'514 per il trasporto vero e proprio e Lit. 7'814'604 per interessi) il risarcimento di US $ 14'000.- ottenuto dalla compagnia di navigazione (pari a Lit. 17'500'000). In sede conclusionale l'attrice ha ridotto le sue pretese a fr. 10'068.40, corrispondenti a Lit. 11'115'514, rinunciando in sostanza agli interessi capitalizzati in precedenza (Lit. 7'814'604).

                                  D.   La convenuta si è opposta alla petizione, contestando innanzitutto che la controparte in conseguenza dell'esito disastroso del trasporto potesse pretendere una qualsiasi retribuzione. Pacifica, a suo dire, la responsabilità dell'attrice per i danni riscontrati sui 7 camion, segnatamente per aver accettato il loro trasbordo in un porto africano, dai suoi eventuali crediti, comunque contestati, andavano dedotte le spese per le riparazioni di US $ 23'892.-, somma per altro a suo tempo già riconosciuta dall'attrice che aveva emesso un'equivalente nota di credito, e non solo US $ 14'000.- (o il suo controvalore in lire) che quest'ultima, contrariamente alle istruzioni della controparte, aveva provveduto ad incassare dalla __________.

                                  E.   Il Pretore ha accolto la petizione per fr. 10'068.40 più accessori.

                                         Il giudice di prime cure, dopo aver accertato l'applicabilità alla fattispecie del diritto italiano, ha ritenuto che il trasbordo della merce in un porto africano fosse effettivamente un'operazione rischiosa e costituisse dunque una violazione contrattuale da parte dello spedizioniere. Atteso che il valore dei danni stabilito peritalmente era risultato inferiore a quello riconosciuto dalla compagnia di navigazione e posto in deduzione dalla stessa attrice, dalle pretese di quest'ultima di Lit. 28'615'514 andavano dedotti Lit. 17'500'000, da cui l'accoglimento della petizione così come postulato dall'attrice in sede conclusionale tranne per quanto riguarda gli interessi moratori, dovuti al saggio legale (differenziato al 10, 5 e 2.5%) vigente a suo tempo in Italia.

                                  F.   Con l'appello la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione.

                                         Essa ribadisce che l'attrice non poteva pretendere alcunché, avendo commesso gravi inadempienze e non avendo comprovato l'ammontare delle sue pretese, tanto più che queste ultime sarebbero compensate dalla somma di US $ 23'892.-, che da un lato l'attrice aveva ammesso emettendo a suo tempo una nota di credito e dall'altro corrispondeva effettivamente alle spese di riparazione degli automezzi in Nigeria; errata era infine la data di decorrenza degli interessi, la prima messa in mora agli atti risalendo all'emissione del PE.

                                  G.   Delle osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

considerando

in diritto

                                   1.   A questo stadio della lite sono oramai pacifiche la competenza del giudice adito e l'applicabilità alla fattispecie del diritto italiano e segnatamente degli art. 1737 e segg. CCIt. relativi al contratto di spedizione.

                                   2.   Con le osservazioni all'appello l'attrice censura il fatto che il Pretore le abbia attribuito una colpa contrattuale per aver a suo tempo accettato che i 7 autocarri, poi danneggiati, fossero trasbordati in un porto africano.

                                         Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se sia effettivamente necessario vagliare la censura, ritenuto come la stessa parte attrice, che ora l'ha eccepita, in sede conclusionale aveva attribuito a tale questione un puro valore accademico (p. 4).

                                         La responsabilità dell'attrice è ad ogni buon conto evidente: la scelta -di cui essa era senz'altro a conoscenza (cfr. teste __________)- di far capo a una motonave con trasbordo in Africa, con i rischi che ciò notoriamente comportava (testi __________ e __________), piuttosto che una motonave con scalo diretto in Nigeria, costituisce in effetti una chiara violazione dell'art. 1739 cpv. 1 CCIt., norma secondo cui nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere, in mancanza di istruzioni da parte del committente, è tenuto a operare secondo il migliore interesse del medesimo.

                                   3.   Nel suo gravame la convenuta ritiene che la petizione avrebbe dovuto già essere respinta in quanto le fatture sulle quali controparte fondava le sue pretese, puntualmente contestate, non erano state oggetto di una verifica istruttoria.

                                         Contrariamente a quanto assunto dalla convenuta (appello p. 4), non è però vero che in prima sede la contestazione vertesse sull'ammontare delle somme fatturate e che dunque l'attrice fosse tenuta a provare la correttezza delle sue fatturazioni; la stessa era stata per contro formulata a dipendenza dell'esito asseritamente disastroso della spedizione (risposta p. 5 e 7, conclusioni p. 4), ciò che a giudizio della convenuta ostava al riconoscimento di una qualsiasi retribuzione a favore dello spedizioniere. In realtà l'esito della spedizione è stato tutt'altro che disastroso: gli autocarri sono infatti regolarmente giunti a destinazione, seppur parzialmente danneggiati, ritenuto però che l'attrice da un lato si è adoperata fattivamente nelle pratiche per il risarcimento dei danni e dall'altro ha correttamente messo a disposizione della convenuta quanto percepito a quel titolo.

                                         Non vi è pertanto motivo per ridurre le spettanze dell'attrice di cui ai doc. H e I.

                                   4.   La convenuta ritiene inoltre che le pretese attoree sarebbero comunque compensate dai US $ 23'892.- addebitatile da __________ per la riparazione dei danni agli autocarri: a suo giudizio, tale importo era stato a suo tempo riconosciuto dalla controparte mediante l'emissione di una formale nota di credito ed era comunque stato comprovato dall'istruttoria di causa.

                                4.1   Agli atti figura effettivamente un estratto conto 21 maggio 1991 a nome dell'attrice, che, facendo riferimento alla fattura 20/305 del 5 febbraio 1991 della convenuta -con cui essa chiedeva in buona sostanza all'attrice il rimborso dei US $ 23'892.- addebitatile da __________ per le riparazioni degli automezzi (doc. E p. 2)- concludeva per un saldo a favore di quest'ultima appunto di US $ 23'892.- (doc. 9).

                                         Il fatto però che con scritto 7 giugno 1991 l'attrice abbia precisato che l'emissione della nota di credito era avvenuta "a totale cancellazione" della fattura di cui al doc. E "poiché il rimborso del danno subito dovrà essere effettuato all'avente diritto attraverso i canali assicurativi" (doc. 17) e soprattutto la circostanza -altrimenti inspiegabile- che al termine di quel medesimo scritto essa rinnovava alla convenuta l'invito al pagamento dell'intero importo (cioè senza deduzione dei US $ 23'892.- oggetto dell'estratto conto) a quel momento scoperto (cfr. in proposito il conteggio sub doc. T) permettono di escludere che lo stesso costituisse effettivamente un riconoscimento del debito riferito a quella fattura, dovendosi al contrario intravedere in tale iniziativa un semplice annullamento di quella fattura, a fini contabili interni, da parte dell'attrice.

                                4.2   Esclusa così l'esistenza di un riconoscimento di debito da parte dell'attrice, si tratta ora di esaminare se l'istruttoria di causa abbia nondimeno permesso di accertare l'esistenza e l'ammontare del danno posto in compensazione dalla convenuta. A suo giudizio, la perizia giudiziaria non essendo per nulla convincente, decisiva era in definitiva la testimonianza __________, responsabile a quell'epoca dell'officina di __________, il quale aveva dichiarato che i prezzi esposti nel doc. 7 per le riparazioni erano quelli di mercato in Nigeria a quel tempo.

                                         Va innanzitutto evidenziato che è proprio a dipendenza dell'esito delle testimonianze che la convenuta ha confermato al Pretore la necessità di eseguire la perizia giudiziaria (cfr. lettera 9 gennaio 1997). A ragione: nell'occasione non era infatti chiaro se il teste __________ esprimendosi in tal modo avesse inteso riferire fatti di sua conoscenza o si fosse limitato ad esternare una propria valutazione, come tale priva di qualsiasi rilevanza probatoria (Cocchi/Trezzini, CPT-TI, Lugano 2000, m. 48 ad art. 90).

                                         Contrariamente a quanto ritenuto -per ovvie esigenze di causa- dalla convenuta, non vi sono in realtà validi motivi per distanziarsi dalle conclusioni peritali, che non appaiono tutto sommato né contraddittorie, né insostenibili, bensì logiche e convincenti (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 e 6 ad art. 253): il perito giudiziario ha infatti correttamente evidenziato l'oggettiva impossibilità di reperire eventuale documentazione in Nigeria (cfr. verbale delucidazione perizia, ad 1 b), in conseguenza della difficile situazione politica in qual Paese, ciò che lo aveva indotto ad effettuare le sue valutazioni tenendo conto delle informazioni -segnatamente con riferimento ai costi della manodopera ed ai costi correnti dei pezzi di ricambio- assunte presso alcuni operatori commerciali residenti nella zona portuale di __________ che abitualmente trattavano con la Nigeria (perizia p. 4). Del resto, paradossalmente, se la perizia -come preteso dalla convenuta- fosse stata del tutto inutilizzabile, se ne sarebbe dovuto concludere, a tutto svantaggio della convenuta stessa, che la pretesa posta in compensazione non era comprovata.

                                         Se anche si volesse attribuire rilevanza probatoria alla testimonianza __________, ciò comunque non gioverebbe alla convenuta più di tanto: il perito (cfr. verbale delucidazione perizia, ad 3) ha in effetti precisato che dagli importi fatturati, ritenuti adeguati dal teste, andavano in ogni caso dedotti US $ 3'671.- (US $ 3'218.- relativi a 5 set chiavi e martinetti nonché US $ 453.relativi a 2 set parafanghi e 1 albero anteriore) per interventi effettuati da __________. (cfr. doc. 7) che tuttavia non risultavano nel rapporto di notifica dei danni allestito dai periti portuali della compagnia d'assicurazione __________ (doc. 4); inoltre quand'anche l'importo fatturato in Naira nigeriane fosse consono ai canoni di mercato, ciò non significherebbe tuttavia ancora che lo stesso corrispondesse a US $ 23'892.- (o, a seguito della riduzione per i motivi appena esposti, a US $ 20'221.-), la stessa convenuta avendo evidenziato a più riprese (conclusioni p. 9, appello p. 9) come "la situazione in Africa è notoriamente suscettibile di cambiare di giorno in giorno" rispettivamente come "non esiste nemmeno un cambio ufficiale ed attendibile della moneta locale (Naira nigeriana)", tanto più che il teste __________ riferiva di un'inflazione galoppante: proprio questa incertezza sul cambio -questione ovviamente di non poco conto- ha, giustamente, indotto il perito a quantificare in lire, tenendo conto della "realtà nigeriana", le spese di riparazione.

                                4.3   In occasione della delucidazione orale della perizia (lettera 30 marzo 1999), il perito ha riconosciuto di non aver conteggiato le tasse d'importazione pari al 21%, percentuale che va di conseguenza aggiunta ulteriormente (a seguito di tale correttivo si ha che i prezzi dei ricambi in Nigeria risultavano effettivamente più elevati che in Italia, circostanza che vanifica le critiche della convenuta nei confronti della perizia). Ne discende che il costo delle riparazioni in Nigeria, valutato nel referto in Lit. 14'723'400 (p. 5 e 10), ammonta in realtà a Lit. 17'815'314, somma superiore alle Lit. 17'500'000, che l'attrice aveva spontaneamente posto in deduzione e che corrispondeva a quanto percepito dalla compagnia di navigazione __________ a liquidazione del danno (doc. Q).

                                         Il saldo a favore dell'attrice si fissa quindi in Lit. 10'800'200 (Lit. 28'615'514 ./. Lit. 17'815'314), che, al cambio del 29 ottobre 1993 di fr. 0.905 per 1000 Lit., corrisponde a fr. 9'774.20.

                                   5.   La convenuta contesta infine la decorrenza degli interessi moratori dal 26 luglio 1991, ritenendo che la prima messa in mora agli atti possa essere fatta risalire al momento dell'inoltro del PE del 29 ottobre 1993 (doc. U). A torto.

                                         L'istruttoria di causa ha ampiamente provato l'esistenza di varie interpellazioni scritte (art. 1219  e 1224 CCIt.) precedentemente al 26 luglio 1991. Si vedano ad esempio i doc. E e 12, che riferiscono di un sollecito di pagamento del 24.1.1991, nonché il doc. 17, datato 7 giugno 1991, con cui si rinnova alla convenuta l'invito al pagamento del saldo.

                                   6.   Ne discende il parziale accoglimento del gravame, nel senso che il credito dell'attrice viene ridotto da fr. 10'068.40 a fr. 9'774.20.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 17 gennaio 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 7 dicembre 1999 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata:

                                         1.     La petizione 25 ottobre 1994 è parzialmente accolta.

                                         2.     Di conseguenza __________, succursale di __________, è condannata a versare a __________, l'importo di fr. 9'774.20 (pari a Lit. 10'800'200, al cambio di fr. 0.905 per 1000 Lit. al 29 ottobre 1993), oltre interesse al 10% dal 26 luglio 1991 al 31 dicembre 1996, al 5% dal 1. gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 e al 2.5% a partire dal 1. gennaio 1999.

                                         3.     Per l'importo di cui al punto 2 è rigettata in via definitiva l'opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio interposta da __________, succursale di __________.

                                         4.     La tassa di giustizia di fr. 1’300.-, e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'attrice per 3/7 e per 4/7 a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attrice  fr. 350.- a titolo di ripetibili parziali.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia        fr.  550.b) spese                          fr.    50.-

                                         Totale                               fr.  600.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 19/20 e per 1/20 sono poste a carico dell’appellata, alla quale l'appellante rifonderà fr. 600.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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