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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.05.2000 12.2000.77

25 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,161 mots·~6 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2000.00077

Lugano 25 maggio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa SF.99.259 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, in materia di sfratto dei conduttori, promossa con  istanza 3 settembre 1999 da

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui l’istante ha chiesto lo sfratto del convenuto dal garage di cui al fondo n. __________ di __________;

Istanza che il Pretore con decreto 6 aprile 2000 ha accolto;

Appellante il convenuto, che con atto di appello del 20 aprile 2000 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del decreto impugnato nel senso della reiezione dell'istanza;

Gravame cui l'istante si oppone con osservazioni 19 maggio 2000

Richiamato il decreto 25 aprile 2000 con cui il Presidente di questa Camera ha conferito affetto sospensivo al gravame,

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

                         Ritenuto

in fatto:

                                         che l'istante, invocando una fattispecie di cessato comodato, ha chiesto lo sfratto del convenuto, che non avrebbe restituito il garage nonostante le ripetute richieste in tal senso;

                                         che all’udienza di discussione del 10 febbraio 2000 il convenuto ha sostenuto che l'utilizzo del garage sarebbe stato previsto nella convenzione del 3 ottobre 1991, che non sarebbe un comodato, ma che avrebbe in particolare previsto che alla sua scadenza l'istante avrebbe donato il garage al convenuto, impegno cui questi si sarebbe sottratto invocando abusivamente la mancanza della forma autentica;

                                         che, sempre secondo il convenuto, non vi sarebbe in definitiva un rapporto di comodato, ragione per cui non si potrebbe dar luogo alla procedura di sfratto;

                                         che il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, nel proprio decreto del 6 aprile 2000 ha ritenuto che la concessione dell'uso del garage a titolo gratuito andrebbe qualificata come comodato, contratto che sarebbe venuto meno, ragione per cui egli ha pronunciato il richiesto sfratto;

                                         che con l’appello in rassegna il convenuto sostiene che l'attesa da parte dell'istante di quasi un anno prima di chiedere lo sfratto, e l'offerta da parte sua di una soluzione alternativa conferirebbero al rapporto tra le parti una diversa connotazione giuridica, da valutare in base alla convenzione quale contratto misto, e non solo in base ad un comodato;

                                         che l'istante avrebbe perciò dovuto far capo alla procedura di rivendicazione della proprietà di cui all'art. 641 CC;

                                         che anche volendo considerare l'esistenza di un contratto di comodato, l'istanza sarebbe da respingere per il motivo che la restituzione del garage non è stata chiesta validamente;

                                         che infatti, tenuto conto del gravissimo disagio che incorrerebbe al convenuto, avrebbero dovuto essere applicate per analogia le norme sulla disdetta del contratto di locazione concluso per tempo indeterminato, ipotesi in cui l'istanza di sfratto sarebbe ampiamente prematura;

                                         che l'istante commetterebbe inoltre un manifesto abuso di diritto;

                                         che con le osservazioni del 19 maggio 2000 l'istante si oppone al gravame protestando spese e ripetibili;

Considerato

in diritto:

                                         che l'appello in materia di sfratto dei conduttori rientra nella competenza funzionale della scrivente Camera, e non invece della Camera di esecuzione e fallimenti, cui il ricorrente l'ha erroneamente indirizzato, non essendo in discussione l'applicazione di norme federali in materia di esecuzione;

                                         che l'appellante afferma che l'ammissione dell'esistenza di un contratto misto, avente i termini della nota convenzione del 3 ottobre 1991 (doc. B), comporterebbe l'inapplicabilità degli art. 506 e segg. CPC in materia di sfratto in favore dell'azione di rivendicazione della proprietà fondata sull'art. 641 CC;

                                         che la tesi dell'appellante risulta addirittura incomprensibile, atteso che in concreto il documento invocato (punto 2) richiama espressamente gli art. 305 e segg. CO in materia di comodato;

                                         che l'asserita esistenza di un contratto misto risulterebbe perciò irrilevante, dovendosi comunque far capo alle norme sul comodato per gli aspetti del contratto aventi tale connotazione, con la conseguenza dell'applicabilità anche in questo caso delle norme relative alla procedura di sfratto;

                                         che l'appellante ben si guarda dall'indicare i motivi che giustificherebbero un risultato diverso, ed in particolare di far riferimento agli altri aspetti del contratto misto che imporrebbero di non applicare le norme sul comodato;

                                         che ad ogni buon conto la nota convenzione è comunque in tutto e per tutto un contratto di comodato, non mutando la sua natura per il motivo che la sua clausola 6 regola le conseguenze della cessazione del contratto, imponendo dei doveri al comodante;

                                         che, come rettamente ravvisato dalle parti, la clausola che impegna l'istante a "verschenken" il fondo "zum Schätzungswert", è nulla per vizio di forma (art. 216 CO);

                                         che l'esistenza di un obbligo dell'istante di procurare al convenuto una soluzione alternativa (clausola 5, cui rinvia la clausola 6) non ha impedito al comodato di giungere a termine alla sua scadenza, e non osta perciò alla pronuncia dello sfratto, riservato l'obbligo al risarcimento del danno nell'eventuale caso di inadempienza, questione che non vi è motivo di esplorare in questa sede;

                                         che è inutile chiedersi se il fatto che il comodante abbia instato per lo sfratto solo dopo un certo periodo dalla scadenza contrattuale abbia in qualche modo perpetuato il rapporto contrattuale, dovendosi comunque ammettere in tale ipotesi che lo stesso sarebbe validamente stato disdetto dall'istante il 17 giugno 1999 per il 31 agosto 1999 (doc. D);

                                         che a dispetto di tutte le affermazioni del ricorrente, al comodato per tempo indeterminato di un garage non tornano applicabili per analogia i termini di disdetta del contratto di locazione di abitazioni, essendo addirittura manifesto che lo sgombero può avvenire in tempi brevi e che la mancata disponibilità dell'ente non crea problemi equiparabili a quelli che possono sorgere dalla rinuncia ad un ente abitativo;

                                         che l'istante con il prefato scritto doc. D ha in ogni caso concesso al convenuto un termine di disdetta più che generoso, pari a circa un mese e mezzo;

                                         che al convenuto va rammentato che l'art. 266e CO prevede per la locazione di "posteggi o analoghe installazioni locate separatamente" un preavviso di disdetta di sole due settimane per la fine di un mese;

                                         che la norma si applica anche ai garages coperti o ai box auto, che rientrano nella definizione di "analoghe installazioni" (Higi, Zürcher Kommentar, n. 46 e 50 ad art. 266e CO);

                                         che nel comportamento dell'istante non vi è perciò nemmeno l'ombra dell'asserito di abuso di diritto, ravvisabile semmai nell'atteggiamento del convenuto, che pervicacemente rifiuta la consegna del bene al proprietario;

                                         che il gravame deve pertanto essere respinto, siccome del tutto infondato;

                                         che le spese di questa decisione e le ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC);

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’appello 20 aprile 2000 di __________ è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 280.-- di tassa di giustizia e fr. 20.-- di spese, per complessivi fr. 300.--, sono a carico dell'appellante, che rifonderà a controparte fr. 500.-- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:         -  __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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