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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.11.2000 12.2000.62

15 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,238 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2000.00062

Lugano 15 novembre 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare sull'appellazione 6 aprile 2000 presentata da

__________ rappr. dall'avv. __________

    contro  

la sentenza della Corte delle Assise criminali di Lugano del 21 febbraio 2000, emessa nell’ambito dell’incarto No. 72.1999.00253, che vedeva coinvolti in qualità di imputati

__________ rappr. dall'avv. __________   __________ rappr. dall'avv. __________  

con cui si chiede la riforma del dispositivo N. __________ nel senso di aumentare di lit. 40'000'000, oltre ai fr. 2'200.-- e alle lit. 53'300'000 già riconosciutigli, gli importi che gli imputati erano tenuti a versargli in solido a titolo di risarcimento, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

Ritenuto

in fatto:                         

                                         che con sentenza 21 febbraio 2000 la Corte delle Assise criminali di Lugano ha riconosciuto __________ e __________ coautori colpevoli di truffa per mestiere, commessa nella loro qualità di organi della __________, in danno di numerosi investitori loro clienti (che versarono complessivamente almeno l'equivalente di US $ 13'604'644.--) con un pregiudizio finale complessivo di almeno US $ 12'009'236.--; di ripetuta falsità in documenti in relazione all'uso di contratti fiduciari, rinnovi di contratti fiduciari e mandati di gestione relativi ai clienti-pool nonché di estratti conto e situazioni patrimoniali destinati ai clienti in conto-pool e parzialmente ai clienti __________ che ne fecero richiesta, tutti attestanti una consistenza dei capitali investiti e degli utili conseguiti contraria al vero; di cattiva gestione, per avere nella loro qualità di organi della __________, esercitando la loro professione nei modi criminosi descritti ai punti che precedono, nonché omettendo di tenere una contabilità e di allestire dei bilanci dai quali si potesse desumere il reale stato della società, cagionato ed aggravato l'insolvenza della stessa, dichiarata fallita con decreto del 14.6.1999 del Pretore di Lugano (dispositivi N. 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 1.3);

                                         che, di conseguenza, __________ e __________ sono stati condannati alla pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione, nella quale era computato il carcere preventivo sofferto (dispositivi N. 3, 3.1 e 3.2) ed al pagamento delle spese giudiziarie (dispositivo N. 6);

                                         che al punto 4 del dispositivo essi sono stati condannati a pagare in solido tutta una serie di importi a 453 parti civili, ed in particolare -per quanto qui interessa- fr. 2'200.-- e lit. 53'300'000 a __________ (dispositivo N. __________), ritenuto che altre 98 parti civili, come pure le rimanenti 453 per eventuali ulteriori pretese di maggior danno, sono state rinviate al foro civile (dispositivo N. 5);

                                         che con l'appello in rassegna __________ chiede la riforma del dispositivo N. __________ nel senso di aumentare di lit. 40'000'000, oltre alle somme già attribuitegli dal giudice penale, gli importi che __________ e __________ erano tenuti a versargli in solido, evidenziando in sostanza come la Corte d'Assise si sarebbe limitata a riconoscergli quanto risultava dalle ricevute di versamento ritrovate nella cartella clienti a lui intestata e per una svista avrebbe tuttavia omesso di considerare l'ultimo conferimento aggiuntivo per l'appunto di lit. 40'000'000, non risultante dalla cartella clienti -non più aggiornatama comunque confermato da __________ in un verbale d'interrogatorio;

                                         che le controparti non hanno presentato osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto:

                                         che se in un procedimento penale vengono formulate dalla parte lesa pretese di diritto civile, le stesse possono essere decise dalla Corte d'assise nella sentenza di condanna (art. 266 CPP);

                                         che l’art. 268 cpv. 1 CPP stabilisce che contro i dispositivi di una sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice di procedura civile;

                                         che scopo dell’appellazione, secondo i termini e le modalità previste da tale norma, è quello di mettere le parti nelle condizioni di impugnare presso un’istanza superiore quel dispositivo del giudizio penale che considera integralmente o parzialmente degna di tutela un’eventuale pretesa pecuniaria presentata dalla parte lesa nell’ambito del procedimento penale: si tratta in sostanza di un’impugnativa che deve essere diretta contro il merito della sentenza di primo grado, relativamente ai dispositivi di natura civile, alla stessa stregua dell’impugnazione di una decisione pretorile (IICCA 6 marzo 1985 in re V./D., 4 aprile 1996 in re H./M. Ltd.; Rep. 1988 p. 421 e seg.);

                                         che, stanti queste premesse, la giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire l'inammissibilità di un appello diretto contro il dispositivo di una sentenza condannatoria delle Assise che si limita a rinviare la parte lesa al foro civile e dunque non decide nel merito (art. 267 cpv. 1 2 frase CPP; Rep. citato; Frigerio, I diritti della parte civile e della vittima nella procedura penale ticinese, in RDAT II/1999 p. 502), soluzione condivisa anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza federale, che in tale pronunciato non ravvisano una decisione civile (Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in SJ 1991 p. 74; Corboz, Le pourvoi en nullité interjeté par le lésé, in SJ 1995 p. 156; DTF 104 IV 71 cons. 3b con rif.);

                                         che nel caso di specie l'appellante, nella misura in cui postula l'aumento del risarcimento riconosciutogli al dispositivo N. __________, non si avvede in realtà di aggravarsi contro il dispositivo N. 5 che per eventuali ulteriori pretese di maggior danno lo rinviava al foro civile, dispositivo nei confronti del quale per i motivi sopra esposti l'appello è inammissibile;

                                         che in ogni caso egli nemmeno può prevalersi del fatto che la Corte di Assise nell'occasione sarebbe eventualmente incorsa in una svista, ciò che è il caso in presenza di una disattenzione o una dimenticanza del giudice risultante in modo palese dalla semplice lettura della sentenza (ad es. la mancata indicazione di una parte, l'errore puramente aritmetico; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 293 ad art. 82): a parte il fatto che nulla parla a favore di una tale eventualità -nei considerandi della sentenza penale (p. 66), per quanto riguarda i risarcimenti alle parti civili, si rinvia per il dettaglio alle "tabelle in atti, sub documenti diversi dopo l'atto di accusa", le quali con riferimento al qui appellante menzionano unicamente un credito di fr.  2'200.-- e lit. 53'300'000- e che anzi proprio la mancanza di giustificativi documentali certi e pertanto considerazioni di merito possano aver indotto la Corte a non riconoscergli gli ulteriori lit. 40'000'000, va rilevato che ai sensi dell'art. 334 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rimando di cui all'art. 339 cpv. 2 CPC, competente a rimediare a una tale svista non sarebbe comunque la scrivente Camera bensì la stessa Corte penale che aveva pronunciato quella sentenza;

                                         che in tali circostanze l’impugnativa in questione deve pertanto essere dichiarata irricevibile nel suo complesso;

                                         che la tassa di giustizia e le spese di questo giudizio sono poste a carico dell'appellante, del tutto soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alle controparti le quali non hanno presentato osservazioni all'appello.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                    I.   L'appello 6 aprile 2000 di __________ è irricevibile.

                                   II.   Le spese procedurali consistenti in

                                         a) tassa di giustizia                                              fr.      880.-b) spese                                                                fr.        20.--

                                         Totale                                                                    fr.      900.-già anticipate dall'appellante, restano a suo carico.

                                  III.   Intimazione a:   - __________

                                         Comunicazione alla Presidente della Corte delle Assise criminali di Lugano, __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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