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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.04.2000 12.2000.57

19 avril 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,017 mots·~15 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2000.00057 rinvio TF

Lugano 19 aprile 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 (inc. OA.96.294) promossa con petizione 30 aprile 1996 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro

__________ rappr. dall'avv. __________  

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 416'000.oltre interessi, somma ridotta a fr. 390'200.- in sede di conclusioni;

domanda avversata dal convenuto e accolta dal pretore limitatamente all'importo di fr. 377'075.-;

appellante principale il convenuto che, con allegato 8 giugno 1999, chiede la riforma del giudizio impugnato e la reiezione della petizione;

appellante adesivamente l'attore che, con allegato 12 luglio 1999, proposta la reiezione dell'appello principale, postula a sua volta la riforma della decisione pretorile e l'accoglimento della petizione per l'importo di fr. 386'000.-;

gravami decisi una prima volta da questa Camera con sentenza 15 novembre 1999;

preso atto della decisione 6 marzo 2000 della I Corte civile del Tribunale federale che, accogliendo il ricorso per riforma presentato da __________, ha annullato la sentenza d'appello, rinviando la causa a questa Camera per nuovo giudizio;

esaminati gli atti dell'incarto;

considera

in fatto e in diritto:

                                    1.   L'attore è stato dipendente della __________, come tecnico nel settore dei metalli duri, a far data dal 1992. Il suo stipendio mensile è stato dapprima di fr. 6'100.e, dall'aprile 1995 di fr. 7'200.-; inoltre deteneva 10 azioni della società equivalenti a nominali fr. 10'000.-. Il rapporto di lavoro è stato interrotto in data 13 febbraio 1996 con effetto alla fine di aprile.

                                          Il convenuto era azionista di maggioranza della società e, in tale veste l'attore lo ritiene ora responsabile nei suoi confronti del danno subito per non aver mantenuto la promessa di ripartire il proprio pacchetto azionario, aumentando così la sua quota di azionista a 30 azioni di __________, ossia in ragione uguale al convenuto stesso e al socio __________. Tale promessa -che risalirebbe al gennaio 1995- era stata formulata dopo che l'istante aveva avuto l'occasione di sottoscrivere un contratto di lavoro con terzi che gli sarebbe stato economicamente più vantaggioso dell'impiego presso __________. A tal fine, in data 27 dicembre 1994, __________ aveva negoziato un impegno con la società italiana __________ di _________ con sede a _________ che, nel contesto di una collaborazione con lo Stato rumeno in un'operazione congiunta di creazione di uno stabilimento produttivo di metalli duri, lo avrebbe assunto come perito industriale: quel contratto gli avrebbe garantito un compenso di 100 $ l'ora (ciò che equivarrebbe a un reddito complessivo di circa fr. 372'000.- per tre anni) e un premio di produzione unico a fine operazione -ma da anticiparsi entro e non oltre la fine del primo anno dal conferimento dell'incarico- di fr. 300'000.- (doc. D). Per avere piena validità, quel contratto avrebbe però dovuto essere nuovamente sottoscritto dall'istante dopo quattro mesi dalla pattuizione iniziale; ciò che l'attore non fece, sostenendo di avere appunto ricevuto dal convenuto la promessa di aumentare la propria quota di azionista in seno a __________.

                                    2.   Con la petizione l'attore quantifica il proprio danno sul periodo di tre anni, calcolando il reddito complessivo di cui al contratto __________ (fr. 672'000.-) e deducendone il reddito effettivo percepito presso la datrice di lavoro da gennaio 1995 ad aprile 1996, nonché ciò che avrebbe potuto pretendere da altra occupazione, stimato un salario ragionevole in fr. 8'000.-, da maggio 1996 a dicembre 1997, data della presunta scadenza del contratto __________.

                                          Nei suoi allegati introduttivi il convenuto contesta l'esistenza di qualsiasi accordo fra le parti su una diversa distribuzione delle azioni, nonché la fedefacenza del contratto __________. Ritiene pertanto di non aver compiuto nessuna inadempienza nei confronti dell'attore. Osserva inoltre che quegli, al più tardi nell'ottobre 1995, avrebbe saputo di non ricevere ulteriori azioni, mentre ha atteso a reagire soltanto dopo essere stato licenziato nella primavera del 1996. In merito al conteggio proposto in petizione, contesta in particolare il calcolo che porta al reddito complessivo di fr. 372'000.- sulla base della retribuzione oraria.

                                    3.   Con la sentenza impugnata, il pretore ha in buona sostanza accolto la petizione, eccezion fatta per alcune rettifiche del conteggio. Sulla base della deposizione di __________, ha accertato l'esistenza di un accordo fra gli azionisti nel senso di ridistribuire le azioni del convenuto in parti uguali fra quest'ultimo, _________ e __________; mentre in virtù della testimonianza di __________ ha accertato la serietà e i termini del contratto __________. Quanto alla consegna delle azioni, per la quale non è stato fissato un termine, il primo giudice considera il convenuto in mora a motivo del suo rifiuto di dar seguito alla promessa, espresso in un incontro avvenuto nel mese di novembre 1995. Applicando alla fattispecie l'art. 107 CO ha considerato inutile la fissazione di un primo termine al debitore, risultante dal suo stesso atteggiamento. Di seguito, l'attore avrebbe notificato al convenuto, al più tardi il 14 febbraio 1996, la sua scelta di recedere dal contratto e di postulare la rifusione dell'interesse negativo.

                                    4.   L'appellante insorge contro la sentenza pretorile, censurando gli accertamenti riguardanti sia il contratto __________, sia la promessa di ridistribuzione delle azioni. In merito al secondo punto nega l'attendibilità e la capacità del teste __________ come parte del negozio giuridico contestato e rileva contraddizioni fra la sua deposizione e una precedente dichiarazione scritta. Sul primo tema censura l'apprezzamento delle prove operato dal primo giudice, ossia del contratto (doc. D) e del teste __________; rileva inoltre il carente accertamento dell'effettiva realizzazione del progetto di cui al medesimo contratto nei termini ivi stabiliti. In merito al danno fatto valere dall'attore, da un lato, nega la presenza di un nesso causale fra l'impegno non mantenuto di ridistribuzione delle azioni _________ e il contratto __________, mentre -dall'altro- considera scorretta l'applicazione degli art. 107 e 108 CO.

                                          Con l'appello adesivo l'attore si limita a ritenere che il risarcimento fissato dal pretore è inferiore al danno da lui effettivamente patito, non giustificandosi le deduzioni operate dal pretore.

                                          Delle osservazioni agli appelli di dirà, se necessario, nel seguito.

                                    5.   L'attore fonda la sua azione di risarcimento danni sul mancato adempimento da parte del convenuto di un asserito contratto di ridistribuzione delle azioni che, in concreto avrebbe dovuto attuarsi con la cessione di 20 azioni di __________ da parte del convenuto in favore dell'attore e di altre 20 in favore di __________. Cessione di azioni che, per quanto riguarda l'attore, avrebbe compensato la sua rinuncia a pattuire un nuovo contratto di lavoro con la ditta italiana __________, in grado di garantirgli una miglior remunerazione, almeno per il periodo di lavoro previsto da quell'operazione, nei confronti delle condizioni in vigore con __________.

                                          Su questo punto la sentenza federale di rinvio ritiene necessario stabilire chiaramente il contenuto dell'accordo, "in particolare la portata che le parti hanno inteso attribuire alla rinuncia da parte dell'attore alla stipulazione del contratto __________ " anche per accertare se essa rappresenta obbligazione contrattuale, oppure condizione per l'insorgere dell'obbligo del convenuto (consid. 5). Al proposito va detto anzitutto che controparte ha contestato l'esistenza di un rapporto fra la pretesa ripartizione delle azioni e il contratto __________, adducendo di averne conosciuto l'esistenza per la prima volta in sede di causa e mettendone di conseguenza in dubbio la fedefacenza e l'attendibilità (risposta, ad 5); d'altra parte, ha osservato che comunque, durante il periodo di riflessione in vista della conclusione definitiva di quel contratto, controparte non aveva nemmeno tentato di ottenere l'adempimento del preteso accordo sulle azioni (risposta, ad C). A fronte di queste argomentazioni all'attore incombeva l'onere di provare i termini della pattuizione, quindi anche del preteso sinallagma fra la prestazione del convenuto, ossia la cessione delle azioni, e la rinuncia dell'attore -non sottoscrivendo il contratto __________ - a disdire il rapporto di lavoro vigente con __________; ciò che potrebbe costituire un'obbligazione di non fare, eventualmente in favore di un terzo, ossia della sua datrice di lavoro, o del convenuto per via indiretta.

                                    6.   Sennonché, al dilà di ogni considerazione sul contenuto del contratto __________, la prova necessaria non è stata portata. Dalla dichiarazione __________ (doc. L) risulta che la ripartizione delle azioni fra i tre soci (__________stesso, __________ e __________) costituiva un tema di discussione già precedentemente alla questione _________ e dipendeva dall'avvenuta rinuncia di _________ all'acquisto della maggioranza delle azioni ("Ad inizio 1994, il sig. __________ rinunciò ad acquistare altre azioni e di conseguenza ad acquistare la maggioranza azionaria. A seguito della situazione venutasi a creare, si convenne di dividere le azioni __________ in parti uguali …": doc. L). Nella stessa dichiarazione il contratto _________ appare d'altronde come una questione aggiuntiva all'accordo puro e semplice sulla ripartizione delle azioni ("Mi è altresì noto che al sig. _________ era stato promesso e pattuito con _________ un aumento delle sue azioni da 10 a 30, ciò anche perché il signor __________, per restare nella società aveva rinunciato a un contratto di lavoro che gli era stato offerto nel 1994 …": doc. L, p. 2): ciò che peraltro potrebbe non escludere che, al momento del colloquio del gennaio 1995, quando dovrebbe essere avvenuta la pattuizione sulle azioni, egli avesse in realtà già rinunciato al contratto __________I. Inoltre, sentito come teste, lo stesso _________ ha giustificato ancora una volta la prospettata ripartizione delle azioni non come contropartita della permanenza dell'attore presso __________, ma come operazione connessa con l'esigenza di finanziare un nuovo forno: questione rimasta senza ulteriore spiegazione, ma che comunque esula dal tema della situazione personale di _________ nell'impresa. In altre parole, anche in questa sede, l'argomento della continuazione dell'attività dell'attore nella ditta è riferito non come causa esclusiva della ripartizione delle azioni: il teste riferisce infatti che dopo la riunione (di inizio 1995) vi fu un'ulteriore discussione durante la quale gli venne detto dell'offerta ricevuta da __________ (ossia del contratto __________) e della conseguente eventualità che questi lasciasse la ditta entro breve tempo. Gli fu anche spiegato (il teste ripetutamente usa la forma impersonale) che l'attore, poiché aveva famiglia e casa in Ticino era disposto a rimanere presso _________ e a rinunciare quindi alla nuova proposta di lavoro, ricevendo come compenso ulteriori 20 azioni. Per altro verso, che si sia trattato solo di un motivo in più per ottenere l'attesa ripartizione delle azioni da parte dell'attore può trovare conferma nel fatto che la pretesa pattuizione andava a beneficio anche di __________, ma non risulta invece che questi abbia preso impegni particolari nei confronti di _________ per ottenere la sua quota di 20 azioni __________.

                                    7.   Nessun altro riscontro probatorio è disponibile a conforto della tesi dell'attore; nello stesso senso, altri elementi dell'incarto possono essere considerati indizi della mancanza di relazione fra la promessa cessione delle azioni e la rinuncia al contratto __________. Così la stessa descrizione dei fatti proposta dall'attore in prima sede dove si afferma che nel 1994 i signori __________, _________ e _________ si erano accordati nel senso di dividere in tre parti il pacchetto azionario della società poiché _________ voleva motivare maggiormente i suoi collaboratori e in particolare __________ che in passato "aveva lavorato ben oltre il tempo normale, percependo un salario sicuramente inadeguato" (conclusioni 1. dicembre 1997, sub 3). Solo in seguito al ritardo nell'effettiva ripartizione delle azioni, egli si era dato alla ricerca di un nuovo impiego, giungendo così all'accordo _________ e, più tardi, all'impegno definitivo del convenuto sul trasferimento delle azioni "allo scopo di evitare che l'attore lasciasse la ditta" (allegato cit., sub 5). Fattispecie che, al dilà delle prove, appare di per sé incerta sulla vera causa della presunta volontà del convenuto di cedere parte del pacchetto azionario all'attore e che trova parziale riscontro nella prima reazione di questi -a firma del suo patrocinatore- alla notifica del licenziamento. In quell'occasione la lagnanza di __________ si accentra su tutto il lavoro e sull'impegno da lui profuso in favore della società "accontentandosi di un salario al di sotto di quanto avrebbe dovuto e potuto percepire", aggiungendo di aver "anzi rinunciato ad un impiego alternativo che gli avrebbe garantito un reddito di almeno fr. 300'000.- in più rispetto a quello percepito presso __________ " (doc. F). Argomento che appare in tal modo, anzitutto come prova tangibile della sua fedeltà verso l'impresa e, in secondo luogo, come mezzo di misura del pregiudizio patito per la mancata cessione delle azioni e per la successiva disdetta del contratto di lavoro; ma dal quale non è possibile risalire alla pretesa pattuizione sulla ripartizione delle azioni, connessa con la rinuncia al contratto __________. D'altra parte, vi fosse stata tale connessione, al dilà della pretesa fiducia sulla quale si sarebbe fondata ogni pattuizione fra le parti, è difficilmente immaginabile che a fronte di un impegno sulle azioni già espresso nel corso del 1994 (al fine di una maggior motivazione, ecc.) e non mantenuto e di una seconda più solenne -ma sempre informaleidentica promessa, situabile agli inizi del 1995, l'attore, all'avvicinarsi della scadenza del periodo di riflessione concessogli dal contratto __________, ossia verso la fine di aprile 1995, non abbia intrapreso alcunché nei confronti della controparte per ottenere l'adempimento della promessa prima di rinunciare a controfirmare il nuovo contratto di lavoro, o almeno per confermare che la sua rinuncia era stata dettata dalla validità dell'impegno sulle azioni.

                                          Da tutti questi elementi si deve concludere che, nell'ambito del potere d'apprezzamento delle prove riservato al giudice (art. 90 CPC), non è possibile raggiungere il convincimento né che la rinuncia al contratto __________ fosse condizione perché l'attore divenisse creditore delle venti azioni litigiose, né che essa rappresentasse obbligazione contrattuale dell'attore, contrapposta alla pretesa cessione di azioni.

                                    8.   Definendo come descritto il contratto fra le parti, l'attore esclude in particolare la gratuità della cessione. Tuttavia, accertata la mancanza di controprestazione, potrebbe porsi il problema della natura e della validità anche formale della cessione (sentenza di rinvio, consid. 5). Sennonché la questione finisce per rivestire carattere abbondanziale: anzitutto poiché, venendo a mancare il preteso accordo di fondo, il contratto _________ non può costituire la base per il calcolo del presunto danno dell'attore; in altre parole, manca qualsiasi nesso causale fra l'inadempimento del convenuto sulla cessione delle azioni e la rinuncia a un contratto di lavoro più favorevole. Rinuncia peraltro solo asserita dall'attore, poiché agli atti non è stato versato un solo documento atto a dimostrare quali siano stati i rapporti fra le parti del contratto _________ dopo la sottoscrizione dello stesso, rispettivamente se quello che l'appellante considera un precontratto sia decaduto esclusivamente per la rinuncia dell'attore (entro il termine di riflessione), oppure per altri possibili motivi. E' vero che la perfezione del contratto appare dipendere

                                          esclusivamente da una seconda firma di _________ sullo stesso documento D, ma è altrettanto vero che il teste __________, titolare della ditta _________ di __________, ha precisato che il termine di quattro mesi non era stato richiesto dall'attore, ma era necessario anche per definire alcuni ulteriori dettagli "in particolare per quanto riguarda il problema dell'eventuale commercializzazione in Svizzera" e per definire "questioni anche con altri partner commerciali che dovevano entrare nell'affare".

                                          Ma anche nell'ipotesi che il preteso contratto bilaterale fosse stato concluso validamente, contrariamente a quanto ha sostenuto il pretore, la prestazione del convenuto, ossia la cessione delle azioni non è stata resa esigibile poiché egli non ha messo in mora la controparte. Al proposito, il primo giudice ha ritenuto attuale l'art. 108 n. 1 CO in base al quale la fissazione di un termine per l'adempimento tardivo del contratto non è necessaria quando dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile. Contegno che l'attore ha inteso provare in base a una discussione, verosimilmente avvenuta nell'ottobre 1995, incisa su nastro magnetico e poi trascritta (doc. I). Orbene, al dilà di ogni possibile considerazione sulla natura e sulla validità della prova, è vero che da quel documento si può dedurre il venire in essere di una situazione del tutto nuova, addirittura con la presenza di un nuovo azionista di maggioranza a comprova del fatto che il convenuto non disponesse più di azioni da cedere a nessuno. Sennonché l'art. 108 CO rappresenta l'eccezione alla regola dell'art. 107 CO il quale indica la procedura per chiedere l'adempimento di un contratto bilaterale; esso tuttavia presuppone la mora della parte debitrice, intervenuta ai sensi dell'art. 102 CO. Presupposto che l'attore non ha mai creato, non avendo interpellato il convenuto per esigere da lui la consegna delle azioni promesse entro un termine determinato (Wiegand W., in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 102 CO, N. 4 e 5); e ciò né durante i quattro mesi di cui disponeva per concludere o per rinunciare al nuovo contratto di lavoro (doc. D), né mai: agli atti non è stato infatti versato alcunché a dimostrazione di tale interpellazione; anzi il teste _________ ha dichiarato che dopo l'accordo del gennaio 1995 "non è più successo nulla sino ad ottobre 1995" (doc. L). Se ne deve concludere che, mancando questo presupposto, verrebbe comunque a mancare una premessa essenziale per riconoscere all'attore il risarcimento danni postulato in causa.

                                    9.   L'appello deve pertanto essere accolto, mentre è respinto l'appello adesivo. A __________ vanno caricati gli oneri pecuniari relativi alla sua soccombenza in entrambe le sedi.

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

                                     I.   L'appello 8 giugno 1999 di __________ è accolto.

                                    II.   L'appello adesivo 12 luglio 1999 di __________ è respinto.

                                          Di conseguenza la sentenza 14 maggio 1999 del Pretore del distretto di Lugano è così riformata:

                                          1.   La petizione 30 aprile 1996 di __________ è respinta.

                                    2.   La tassa di giustizia di complessivi fr. 6'500.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'attore.

                                          Questi è tenuto a rifondere a __________ la somma di fr. 20'000.- a titolo di ripetibili.

                                   III.   Le spese e la tassa di giustizia dell'appello, per complessivi fr. 4'000.- già anticipati dall'appellante sono poste a carico di __________.

                                          Le spese e la tassa di giustizia dell'appello adesivo, per complessivi fr. 500.--, già anticipati dall'appellante adesivamente, restano a suo carico.

                                          L'attore/appellante adesivamente verserà alla controparte l'importo di fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili.

                                  IV.   Intimazione:

                                          - __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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