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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.02.2000 12.2000.5

24 février 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,288 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2000.00005 Rinvio TF

Lugano 24 febbraio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.187 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 11 novembre 1997 da

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;

Domanda respinta dal Pretore con sentenza 26 ottobre 1999, mentre il 19 aprile 1999 questa Camera ha respinto l'appello del procedente;

In cui la II Corte Civile del Tribunale federale il 14 ottobre 1999 ha accolto il ricorso per riforma dell'attore, annullando la sentenza cantonale e rinviando la causa per una nuova decisione ai sensi dei considerandi;

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   Secondo quanto affermato in petizione, l’11 febbraio 1995 l’attore, all’epoca calciatore professionista, si sarebbe infortunato in uno scontro di gioco durante un incontro amichevole, riportando lesioni tali da mettere fine alla sua carriera.

                                         Ritenendo con ciò soddisfatte le condizioni di cui al contratto di assicurazione concluso con la convenuta per il rischio di invalidità, e non potendosi accettare l’atteggiamento dell’assicuratrice, che avrebbe sostenuto le tesi della solo parziale invalidità (offrendo di conseguenza un indennizzo parziale) e della prescrizione della pretesa, l’attore procede con la presente causa per l’importo assicurato di fr. 100’000.-- oltre interessi.

                                  B.   La convenuta ha preliminarmente eccepito la prescrizione della pretesa dell’attore ex art. 46  cpv. 1 LCA, che avrebbe iniziato a decorrere dall’aprile o dal maggio del 1995, momento in cui furono noti i responsi medici relativi all’infortunio, e si sarebbe perciò compiuta al più tardi il 22 settembre 1997.

                                         La carriera sportiva dell’assicurato al momento dell’infortunio sarebbe in ogni caso stata prossima alla fine. Inoltre, secondo le risultanze della perizia dell’__________ che a mente sua avrebbe valenza di perizia giudiziaria, dal profilo medico dopo l’infortunio vi sarebbe stata la possibilità di una limitata attività sportiva, così che l’invalidità non sarebbe totale. Inoltre, la situazione dell’assicurato non sarebbe dipesa esclusivamente dall’infortunio del febbraio 1995, ma anche da patologie pregresse, così che non sarebbe adempiuta la condizione prevista dal contratto dell’infortunio quale causa esclusiva dell’invalidità.

                                  C.   Il Pretore ha ritenuto che l’inizio dell’invalidità dell’attore andrebbe situato al più tardi il 22 settembre 1995, data del rapporto del dott. __________, mentre i successivi responsi medici non avrebbero fatto che confermare i precedenti, anche quo all’accertamento della data di inizio dello stato invalidante (doc. 3). Il termine biennale di prescrizione si sarebbe pertanto compiuto il 22 settembre 1997, essendo il primo atto interruttivo del 21 ottobre 1997, ragione per cui egli ha respinto la petizione.

                                  D.   Con l’appello l’attore ha sostenuto che secondo la più recente giurisprudenza, il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere solo dal momento in cui la situazione di invalidità dell’assicurato è acquisita, il che sarebbe il caso unicamente allorché l’assicurato si vede attribuire la prima rendita di invalidità a seguito di una decisione formale emanata dall’organo competente, in concreto dal 4 marzo 1996, o al limite dal momento in cui l’assicurato presenta la richiesta di prestazioni conseguenti ad invalidità, il che nella specie sarebbe avvenuto il 24 ottobre 1995.

                                         Inoltre, il referto medico del dott. __________, al quale il Pretore ha fatto riferimento, non sarebbe stato categorico nel determinare l’invalidità, ma avrebbe prescritto un periodo di “prova di lavoro” di 2 mesi -scaduti il 31 ottobre 1995- condizionando il proprio giudizio circa la definitiva inidoneità dell’attore all’attività di calciatore all’esito di tale prova.

                                         Le stesse CGA avrebbero infine previsto che l’invalidità venga accertata da perizie mediche, effettuate in concreto il 3 maggio 1996 e il 12 agosto 1997, di modo che la prescrizione decorrerebbe solo da tale momento, pena l’abuso di diritto dell’assicuratrice nell’invocazione della prescrizione.

                                  E.   Questa Camera nel proprio giudizio del 19 aprile 1999, rammentati i principi derivanti dall'art. 46 LCA, ha escluso l'avvenuta prescrizione della pretesa, ma ha invece ritenuto che quanto accaduto all'attore esulerebbe dal rischio assicurato stante una clausola di limitazione temporale del rischio, ed inoltre ha ammesso la perenzione della pretesa all'11 febbraio 1997 in difetto di un'azione giudiziaria introdotta entro tale data.

                                  F.   L'Alta Corte ha accertato che l'attore sarebbe risultato invalido al 100% quale giocatore di calcio fin dal momento dell'incidente, così che la protezione assicurativa gli andrebbe riconosciuta. Non sarebbe invece sostenibile l'interpretazione fatta dai giudici cantonali della clausola di limitazione temporale contenuta nel contratto, mentre la clausola contrattuale relativa alla perenzione sarebbe nulla per il motivo che prevede un termine più breve di quello di prescrizione, così che la causa dovrebbe essere rinviata all'autorità cantonale affinché essa si determini sull'importo spettante all'assicurato.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Il giudizio di rinvio ha risolto definitivamente i problemi di prescrizione e perenzione della pretesa dell'attore, come pure il principio medesimo dell'obbligo della convenuta al pagamento di una prestazione contrattuale, essendo assodato l'adempimento dei previsti requisiti di un'invalidità totale permanente della durata di almeno 12 mesi verificatasi entro 6 mesi dalla data dell'evento scatenante (consid. 2b, pag. 7).

                                         Rimane perciò unicamente da stabilire l'importo al quale l'attore ha diritto.

                                   2.   L'attore ha postulato il pagamento dell'intero capitale assicurato di fr. 100'000.-asserendo l'avvenuta pattuizione di un capitale unico di tale importo, il che trova riscontro negli atti (doc. A e B).

                                         Alla richiesta dell'attore la convenuta ha opposto unicamente argomentazioni superate dal giudizio del Tribunale federale, ossia quella per cui l'infortunio non sarebbe l'unica causa dell'invalidità, indipendente da ogni altra, oppure quella per cui l'invalidità non sarebbe totale.

                                         Manca invece nelle tesi difensive della resistente una qualunque argomentazione attinente alle pattuizioni contrattuali, secondo la quale nell'eventualità dell'esistenza delle premesse per la concessione della prestazione assicurativa -ipotesi positivamente accertata dall'Alta Corte (consid. 2b, pag. 6 e 7; consid. 2c, pag. 7)- detta prestazione non dovrebbe ammontare all'importo richiesto di fr. 100'000.-- oltre interessi, che pertanto risulta di per sé incontestato.

                                   3.   Litigiosa è per contro la decorrenza degli interessi al 5%, che l'attore richiede dal 24 ottobre 1995, ossia dal giorno in cui avrebbe saputo della sua invalidità (petizione, punto 9, pag. 8) e che la convenuta ritiene se del caso dovuti dal 21 ottobre 1997, data della domanda d'esecuzione.

                                         Trattandosi di una prestazione contrattuale, gli interessi di mora, in difetto di una diversa pattuizione che in concreto non risulta, sono dovuti dal momento della costituzione in mora (art. 104 cpv. 1 CO).

                                         Non risultando dagli atti che l'attore abbia posto la convenuta in mora per il pagamento dei fr. 100'000.-- (non contenendo i doc. L e P un'esplicita richiesta di pagamento), gli interessi di mora decorrono, come sostenuto dalla resistente, solo dal 21 ottobre 1997, data della domanda di esecuzione (doc. U).

                                         Ne consegue l'accoglimento pressoché totale dell'appello dell'attore, in misura tale da giustificare l'accollo alla convenuta dell'intero onere della causa (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 10 novembre 1998 di __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 1998 della Pretura del distretto  di Bellinzona è riformata nel modo seguente:

                                         1.     La petizione è accolta.

                                                 Di conseguenza __________, è condannata a pagare a __________, fr. 100'000.-- oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 1997.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 1'850.-- e le spese di fr. 150.--, già anticipati dall'attore, sono a carico della convenuta, che gli rifonderà fr. 3'500.-- per ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                                 fr.      1’950.-b)  spese                                                   fr.           50.--

                                         T otale                                                    fr.      2’000.-già anticipati dall’appellante, sono a carico della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 1’700.-- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:       -  __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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