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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.05.2000 12.2000.43

10 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,522 mots·~13 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2000.00043

Lugano 10 maggio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.1425 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 13 settembre 1995 da

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dalla lic. jur __________

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'241.-- oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatrice;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 16 febbraio 2000 ha ammesso per fr. 10'171.40 oltre interessi;

Appellante la convenuta, che con atto di appello dell'8 marzo 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

Mentre l'attrice con osservazioni 10 aprile 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.    - se deve essere accolto l’appello

2.    - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   L'attrice sostiene di avere effettuato nel 1993 opere da gessatore nella costruenda casa d'abitazione della convenuta. A fronte di une mercede contrattuale di fr. 32'241.--, la convenuta avrebbe pagato solo fr. 20'000.-- e rifiuterebbe il pagamento del saldo adducendo, pretestuosamente, la difettosità dell'opera, atteso che vi sarebbe unicamente un piccolo problema attorno alle finestre, risolvibile con l'esecuzione del taglio svedese, che l'attrice avrebbe prontamente offerto di sistemare, offerta rifiutata dalla convenuta.

                                  B.   La convenuta si è opposta alla petizione, adducendo avantutto l'inesigibilità del saldo per effetto della mancata consegna della garanzia bancaria o assicurativa da parte dell'appaltatrice.

                                         Le parti avrebbero inoltre pattuito una mercede forfetaria di fr. 28'959.50, come ammesso dalla stessa attrice in sede di rigetto provvisorio dell'opposizione, motivo per cui essa non potrebbe ora ritenere dovuta una mercede di fr. 32'241.--, mentre del tutto contestate sarebbero anche le pretese per opere a regia e sarebbe da ridurre la mercede per le finiture delle pareti esterne, avendo l'attrice adottato una soluzione più onerosa di quella prevista dal contratto, obiezioni che giustificherebbero la riduzione della mercede a fr. 22'368.45.

                                         L'opera sarebbe poi gravemente difettosa, essendosi nel frattempo formate vistose crepe. Non essendo l'attrice stata disposta alla riparazione, la convenuta potrebbe richiedere il minor valore dell'opera, così che, stante il pagamento degli acconti, più nulla le sarebbe dovuto.

                                  C.   Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

                                  D.   Il Pretore, posta l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha dapprima respinto l'eccezione di inesigibilità della mercede, ed in seguito, in applicazione dell'art. 372 CO, l'ha determinata in fr. 30'171.40, avendo egli riconosciuto, oltre alla mercede contrattuale, anche parte della pretesa per opere a regia. Quanto agli asseriti difetti, gli stessi non sarebbero ascrivibili all'operato dell'impresa attrice, ragione per cui nessuna riduzione della mercede potrebbe essere effettuata per questo motivo.

                                         Dal che, dopo computo degli acconti, l'accoglimento della petizione per fr. 10'171.40 oltre interessi.

                                  E.   Delle argomentazioni dell'appellante -che postula la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione- e di quelle della resistente -che chiede invece che l'appello sia respinto con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                   1.   L'appellante ripropone anche in questa sede la tesi dell'inesigibilità della pretesa dell'attrice per il motivo che essa non avrebbe consegnato la garanzia prevista dal contratto sotto forma garanzia bancaria o assicurativa per un importo pari al 10% della mercede contrattuale durante un periodo di 2 anni.

                                         La censura, specie alla luce del doc. U del quale la convenuta è beneficiaria indipendentemente dalla consegna del documento, è ai limiti del temerario.

                                         Scopo di siffatta garanzia è infatti comunque quello di tutelare il committente che ha pagato l'intera mercede contrattuale contro la possibile insolvenza dell'appaltatore durante il periodo di garanzia dell'opera per l'eventualità che questa risultasse difettosa.

                                         La convenuta sembra invece dimenticare che a circa 7 anni dal compimento dei lavori essa trattiene circa 1/3 della mercede contrattuale, ragione per cui essa, senza subire pregiudizio alcuno, si è posta in una situazione ben migliore di quella che le avrebbe conferito la costituzione della garanzia prevista dal contratto, ragione per cui la doglianza risulta manifestamente pretestuosa, se non addirittura costitutiva di abuso di diritto da parte sua, e non merita perciò tutela di sorta.

                                   2.   La ricorrente solleva poi delle critiche al giudizio pretorile in merito alla determinazione della mercede.

                                2.1   Essa in primo luogo (punto 3, pag. 3) ripropone acriticamente la propria tesi circa l'avvenuta pattuizione di una mercede forfetaria per il motivo che la stessa parte attrice si sarebbe espressa in tal senso in sede di rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                         Si tratta anche in questo caso di un'argomentazione a prima vista del tutto infondata: il genere di mercede applicabile al contratto -a corpo ai sensi dell'art. 373 CO oppure secondo il valore del materiale e del lavoro ex art. 374 CO- è infatti frutto di una concorde pattuizione delle parti al momento della conclusione del contratto, e si determina perciò, se il contratto non è esplicito, in via interpretativa.

                                         Totalmente irrilevante è invece l'opinione che le parti possono avere circa il tipo di mercede che è stato stipulato: il fatto che l'attrice in procedura sommaria abbia ritenuto di avere stipulato una mercede a corpo è una semplice affermazione di parte su di un tema giuridico, esattamente come lo è la corrispondente affermazione della convenuta in questa sede.

                                         La realtà giuridica è però differente, e non è evidentemente influenzata dalle irrilevanti opinioni che su di essa hanno le parti.

                                         Il Pretore, peraltro giustamente, ha ritenuto che in questo caso è stata pattuita una mercede ai sensi dell'art. 374 CO, con argomentazioni che la convenuta ben si guarda dal criticare, e alle quali si può perciò tranquillamente rinviare, mentre che della stipula di una mercede a corpo non v'è neppure l'ombra (esplicito in senso contrario il doc. D, pag. 2, art. 1, che parla di "importo approssimativo").

                                2.2   La ricorrente (punto 4, pag. 4) critica in seguito la decisione pretorile laddove ha parzialmente ammesso la pretesa dell'attrice per opere a regia, sostenendo che gli applicabili art. 44 e 45 della norma SIA 118 stabilirebbero che se i lavori a regia non sono previsti in modo chiaro e dettagliato dal contratto, gli stessi possono essere eseguiti unicamente se urgenti e necessari alla prevenzione di un difetto o di un danno.

                                         A torto.

                                         Vero è invece che le norme SIA 118 stabiliscono che il contratto di appalto può prevedere fin dall'inizio che determinati lavori saranno retribuiti a regia (art. 44 cpv. 1), il che, contrariamente alle affermazioni dell'appellante, è in parte avvenuto nella specie, atteso che l'offerta doc. B prevede fr. 800.-- di lavori e materiali a regia (punto 1.18, pag. 4); vi è inoltre il caso particolare in cui la direzione lavori ordina lavori a regia allo scopo di prevenire un danno (art. 44 cpv. 2), ma si tratta di una norma di importanza marginale e che la convenuta invoca erroneamente.

                                         Infatti, la norma determinante nella fattispecie è quella dell'art. 45 cpv. 1 della norma SIA 118, chiaramente fraintesa dalla ricorrente, per cui la direzione dei lavori ha la facoltà di deliberare a regia dei lavori non previsti dal contratto di appalto.

                                         La stessa convenuta ammette esplicitamente (pag. 4) che le opere a regia non erano in questo caso incluse nel capitolato di appalto, è inoltre indubbio che queste -almeno nella misura ammessa dal Pretore- siano state richieste da direttore dei lavori, ed il perito giudiziario ne ha confermato sia l'esecuzione che la correttezza della loro fatturazione.

                                         Non si vede perciò in quale modo si potrebbe derogare da quanto deciso in proposito dal primo giudice, non avendo alcuna importanza nemmeno l'invocata successiva revoca del mandato al direttore dei lavori, essendo sufficiente ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 della norma SIA la sua facoltà di vincolare i committenti al momento della delibera di tali lavori.

                                2.3   L'appellante insorge infine contro il maggior costo di fr. 2'369.45 per la posa di una stabilitura al minerale per facciate di tipo __________, sostenendo di non avere richiesto questa modifica di materiali (punto 4.1, pag. 5).

                                         Il Pretore (consid. 7, pag. 7) è giunto alla conclusione contraria sulla base delle modifiche manoscritte effettuate dal direttore dei lavori sulla fattura dell'attrice, deducendone perciò il consenso all'esecuzione dell'opera.

                                         Questo accertamento, e la pertinente deduzione che ne ha tratto il Pretore, non vengono affrontati dall'appellante, che ha del tutto ignorato la motivazione pretorile e si è limitata ad argomentare sulla scorta delle modifiche manoscritte eseguite sul capitolato d'opera.

                                         Non può perciò che conseguirne la conferma del giudizio impugnato anche su questo punto, sulla base del semplice rilievo per cui le motivazioni  addotte in proposito dal primo giudice sono all'atto pratico rimaste incontestate.

                                   3.   L'appellante mantiene le proprie tesi anche al proposito dell'asserita difettosità dell'opera, segnatamente per le crepe intorno alle finestre, per le crepe nel vano scala, per le lastre esterne rotte, per la gessatura esterna sporca e per la mancanza del raccordo al pannello elettrico in bagno.

                                3.1   Per quanto riguarda le crepe apparse intorno alle finestre, il perito giudiziario ha chiaramente indicato che esse sono dovute al ritiro del legname, circostanza che a mente dell'esperto sarebbe positivamente dimostrata dal fatto che vi è stato "ritiro tra legno e legno del telaio stesso".

                                         La convenuta solleva delle generiche critiche all'operato del perito giudiziale (punto 5.1, pag. 5 e 6), ma, capziosamente, effettua una solo parziale citazione del referto, omettendo di confrontarsi con quella qui sopra riportata. Vero è invece che, prese nella loro globalità, le affermazioni del perito non sono per nulla contraddittorie: egli non aveva mai visto dei serramenti in legno ritirarsi, ma ciò è nondimeno accaduto nella fattispecie, come da lui constatato. La convenuta non afferma e non dimostra che il ritiro dei serramenti in legno sarebbe tecnicamente impossibile, e neppure afferma e dimostra che il perito sarebbe incorso in errore accertando questa situazione. Ne discende, a dispetto di tutte le censure della ricorrente, che la causa di queste crepe è effettivamente il movimento del legno e non l'opera del gessatore, e ciò nonostante che l'attrice medesima, incorrendo in errore, avesse in un primo tempo ritenuto che la causa fosse la mancata esecuzione del taglio svedese.

                                         E' ben vero che, a titolo generale, il taglio svedese è un accorgimento previsto dalle regole dell'arte, ma la sua mancata esecuzione attorno alle finestre (oltretutto non prevista dal capitolato d'opera) non è in concreto la causa del difetto ed inoltre, come con molto buon senso afferma il perito giudiziario (complemento, pag. 2), le crepe perimetrali venutesi a creare attorno alle finestre "sono di fatto dei tagli svedesi", ragione per cui appare del tutto inutile eseguire quanto proposto dal perito di parte arch. __________, ossia togliere due cm di intonaco per poi rimetterli ed eseguire il taglio (doc. 26), rimanendo in tal caso comunque l'inestetica (ancorché in tal caso più regolare) fessurazione, mentre molto più ragionevole (ed economico) risulta procedere direttamente alla siliconatura delle crepe proposta dal perito giudiziario, operazione di cui dovrà in ogni caso farsi carico la convenuta.

                                3.2   Per le crepe del vano scala la convenuta (punto 5.3, pag. 7) ignora completamente la motivazione di cui al giudizio impugnato (consid. 8.2d, pag. 11), che sulla base degli accertamenti peritali ha ascritto il fenomeno all'assestamento della costruzione, limitandosi ad invocare la diversa opinione del perito di parte.

                                         Ne consegue che quanto appurato da perito e dal Pretore, e cioè che l'intonaco è rimasto perfettamente ancorato al supporto e non vi è perciò cattiva esecuzione da parte del gessatore, rimane all'atto pratico inimpugnato, con il che la censura dell'appellante non può che venire disattesa.

                           3.3   L'appellante addebita all'appaltatrice il fatto che l'intonaco esterno si sia sporcato, in quanto essa avrebbe effettuato il lavoro di intonacatura troppo presto ed avrebbe omesso di proteggerlo con dei teli.

                                         Nuovamente, la ricorrente con le proprie apodittiche affermazioni omette di confrontarsi con gli accertamenti del Pretore, secondo cui al momento dell'esecuzione di quell'opera sul cantiere vi erano solo altri due operai intenti a smantellare i ponteggi, dal che la palese mancanza di fondamento dell'obiezione relativa alla prematura esecuzione dell'opera, atteso che comunque l'artigiano soggiace in ciò alla coordinazione effettuata dalla direzione dei lavori, alla quale andrebbe perciò rivolto un eventuale rimprovero in tal senso.

                                         Né può essere seriamente ascritta all'attrice una qualsivoglia responsabilità per non avere protetto la propria opera con dei teli, non potendosi ragionevolmente esigere dall'artigiano -come invece implicitamente pretende la convenuta- che esso avvolga l'intera superficie perimetrale delle facciate della casa con dei teli di plastica (consid. 8.2c: l'acqua sporca non rimbalzava infatti solo in prossimità del suolo, ma colava contro le facciate anche dai ponteggi) e ve li lasci durante 6 mesi (tanto occorre per fare crescere l'erba).

                                         Vero è invece che l'artigiano ha fornito un'opera esente da difetti, e che si è in presenza di un problema causato dalla direzione lavori, che ha fatto eseguire l'opera senza prima provvedere ad una ragionevole sistemazione esterna, e che risponde quindi per il danno causato all'opera dell'attrice (sulla responsabilità del progettista e direttore dei lavori per le macchie causate dal rimbalzo dell'acqua piovana: II CCA 15 febbraio 2000 in re B./arch. F e llcc.).

                                3.4   La convenuta afferma poi, senza fornire alcuna prova in proposito, che le soglie delle porte finestre si sarebbero rotte per il motivo che la ditta attrice non ha posato alcun elemento elastico tra l'intonaco esterno e le soglie in granito (punto 5.5, pag. 8).

                                         Atteso che il Pretore ha respinto gli addebiti mossi all'attrice proprio per il motivo che nulla dimostrerebbe che il danno sia in qualche modo riconducibile al di lei operato e che semmai la perizia giudiziaria depone in senso contrario (consid. 8.2b, pag. 8), non può che essere confermato il giudizio pretorile che la convenuta nemmeno giunge a mettere seriamente in discussione.

                                3.5   L'appellante censura infine la mancata esecuzione del raccordo tra il muro e l'armadietto di riscaldamento, ma il rimprovero è addirittura incomprensibile posto che detto armadietto è stato posato dopo la formazione dell'intonaco (perizia, pag. 2, punto 4), ragione per cui si tratta di opera che non poteva essere contrattualmente a carico dell'attrice, ma -come rileva giustamente il Pretore (consid. 8.2.a, pag. 8)- era semmai chi ha posato detto armadietto a doversi preoccupare di raccordarlo al muro con il semplice accorgimento, indicato dall'appellante medesima (punto 5.6, pag. 8), consistente nella chiusura della fessura con silicone.

                                         Ne discende la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.

                                         Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L'appello 8 marzo 2000 dell'avv. __________ è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                              fr.      580.-b)  spese                                                 fr.        20.--

                                         T otale                                                 fr.      600.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 900.-- per di ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:    - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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