Incarto n. 12.2000.00024
Lugano 16 febbraio 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 7 febbraio 2000, presentata nei confronti del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, avv. __________, da
__________ rappr. dall'avv. __________
nell’ambito della causa a procedura sommaria -inc. no. OS.1999.00015 di quella Pretura- da lui promossa con istanza (opposizione) 26 novembre 1999 nei confronti di
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l'istante si è opposto al sequestro 19 novembre 1999 (inc. no. SP.99.00148);
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
considerato
in fatto e in diritto
che con istanza 26 novembre 1999 __________ si è opposto ai sensi dell'art. 278 LEF al decreto di sequestro emanato dal Pretore il 19 novembre 1999 nei suoi confronti su richiesta della __________ (inc. no. SP.99.00148): egli sostiene di essere regolarmente domiciliato dal 1° dicembre 1999 nel Comune di _________ e che pertanto il sequestro in questione, fondato sulle cifre 1 e 2 dell'art. 271 LEF, non aveva più motivo d'essere;
che nel corso dell'udienza di discussione del 7 febbraio 2000 l'opponente, ritenendo che esistesse una grave prevenzione nei suoi confronti da parte del giudice adito, ovvero del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, avv. __________, che in particolare lo avrebbe accusato di prendere domicilio ove più gli conveniva a dipendenza della cause pendenti in Pretura, ne ha chiesto la ricusa;
che all'udienza la sequestrante si è opposta a tale richiesta, escludendo che le osservazioni del Pretore, oggettive e comprovate, potessero costituire un indizio di prevenzione, giustificante la sua ricusa;
che, in forza dell’art. 30 cpv. 1 CPC, competente a decidere le domande di ricusa formulate nei confronti dei pretori è questa Camera civile del Tribunale di appello;
che in effetti questa competenza funzionale è data per legge indipendentemente dal tipo di procedura adottata per la causa di merito, sia essa ordinaria (appellabile o inappellabile), sommaria o altra (IICCA 26 maggio 1993 in re B./C.B. SA, 24 maggio 1996 in re N./N., 21 maggio 1997 in re S. SA/P., 20 ottobre 1999 in re D./T. AG);
che per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU;
che, ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e seg.) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi, come ad esempio quando il giudice si sia già occupato della medesima causa o di una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115 Ia 37; SJZ 1990 p. 588 e seg.);
che in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni o illazioni di parzialità non confortate da elementi concreti (Rep. 1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che, ciò premesso, nel caso di specie non si ravvisano tutto sommato gli estremi per poter ammettere una ricusa del Pretore;
che è ben vero che il giudice si è lasciato andare ad un (comunque inopportuno) apprezzamento critico nei confronti dell'opponente, allorché gli ha rimproverato più o meno velatamente -i termini esatti utilizzati non sono notidi prendere domicilio dove più gli conveniva a dipendenza della cause pendenti in Pretura rispettivamente di cambiare domicilio per pure esigenze di causa;
che tuttavia non risulta -né l'opponente stesso lo pretende- che i termini e i toni utilizzati dal Pretore siano stati particolarmente vivaci;
che ad ogni buon conto, fosse anche stato il caso, va rilevato che, per costante giurisprudenza, la circostanza per cui il giudice abbia formulato nei confronti di una parte espressioni vivacemente critiche non basta ancora per ammettere un caso di parzialità, che potrebbe dar luogo alla sua ricusazione (Cocchi/ Trezzini, CPC, N. 16 ad art. 27; IICCA 28 settembre 1995 in re A./M.);
che infine nemmeno il fatto che la discussione avvenuta tra l'opponente ed il giudice durante l'udienza possa eventualmente essere stata "piuttosto animata" -come asserito dall'opponente- modifica in alcun modo questo stato di fatto, la scrivente Camera non essendo per altro a conoscenza degli estremi di quella discussione rispettivamente dei termini usati dal Pretore -che la sequestrante ha invero definito "pacati"- nell'occasione;
che in tali circostanze l'apparenza di prevenzione da parte del giudice non è stata dunque sufficientemente provata e l’istanza di ricusa deve pertanto essere respinta con accollo all’opponente qui istante di tassa di giustizia, spese e ripetibili (art. 148 CPC);
che gli atti di causa vanno dunque ritornati al Pretore affinché continui senza indugio nella procedura;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza di ricusa 7 febbraio 2000 di __________ è respinta.
§ Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 80.- e con le spese di fr. 20.-), da anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 100.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario