Incarto n. 12.2000.00214
Lugano 17 novembre 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.0616 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 1 settembre 1999 da
__________
contro
__________ rappr. dal __________
con la quale si chiede la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 200'000.- oltre interessi e spese che il Pretore, con sentenza 23 ottobre 2000, ha integralmente respinto.
Appellante la parte attrice la quale, con ricorso (recte appello) 13 novembre 2000 chiede a giudicare:
La decisione 23 ottobre 2000 del Pretore Sezione 3 Lugano nella causa __________ c/ __________ è annullata.
Il presente ricorso è accolto.
Si contestano le spese a titolo di ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
in fatto e in diritto
che l'art. 309 cpv. 2 CPC impone che l'atto di appello, pena la sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), contenga le domande (lit. e) e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (lit. f);
che la domanda di giudizio dell'appello è unicamente quella della declaratoria di nullità del giudizio impugnato così come indicato in ingresso della presente decisione;
che l'appellante non invoca tuttavia alcun motivo di nullità;
che per costante giurisprudenza è considerato inammissibile l'appello che si limita a chiedere che la sentenza pretorile sia annullata senza, per questo, invocare particolari motivi di annullamento (II CCA 11 febbraio 2000 in re L./A. SA, 9 settembre 1998 in re M./G., Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 307, m. 1);
che le domande d'appello devono essere, infatti, intese alla modifica della sentenza impugnata alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte che appella (Cocchi/Trezzini, ibidem);
che la formulazione chiara delle domande è imprescindibile poiché esse delimitano la portata dell'appello, poiché in seconda sede l'autorità giudicante è vincolata dalle domande di parte, pena la nullità della sua sentenza (ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.);
che l'applicazione della nullità del gravame non configura pertanto eccesso di formalismo (ICCTF citata);
che la sanzione della nullità dell'appello può essere decisa, per economia di giudizio, ai sensi dell'art. 313bis CPC;
Per i quali motivi
pronuncia
1. Il ricorso (recte appello) 13 novembre 2000 di __________ è nullo e di conseguenza irricevibile.
2. Non si prelevano tasse o spese.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario