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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.03.2001 12.2000.193

6 mars 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,810 mots·~9 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2000.00193

Lugano 6 marzo 2001/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini  

sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1994.00043 (già ORD. 2851) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 6 maggio 1994 da

__________ rappr. dall'avv. __________

  Contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attrice ha chiesto che la convenuta fosse condannata al pagamento di fr. 50'000.- oltre interessi e che fosse accertato l'esonero dal pagamento dei premi di assicurazione relativi alla polizza __________;

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 18 settembre 2000 ha respinto;

appellante l'attrice con atto di appello 10 ottobre 2000, corredato di una domanda di assistenza giudiziaria, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 2 novembre 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Il 6 giugno 1983 __________ i, a quel momento attiva professionalmente quale segretaria in una banca, ha stipulato con la __________ - Compagnia d'assicurazioni sulla vita la polizza assicurativa __________, che, per quanto ci interessa, prevede l'esonero dal pagamento dei premi e il versamento di un importo di fr. 50'000.- in caso di invalidità permanente (doc. A), ritenuto che giusta l'art. 19 delle condizioni generali d'assicurazione vi è invalidità permanente se l'assicurato, per causa di malattia accertabile dal medico o di infortunio, diventa inabile al lavoro in modo presumibilmente permanente in ragione di almeno il 75% (doc. B).

                                  B.   Con la petizione in rassegna __________, nel frattempo sposatasi e divenuta casalinga, asserendo di essere invalida in maniera permanente in ragione del 75% a seguito di una malattia alla colonna vertebrale e di problemi vascolari ha chiesto alla __________ - subentrata nel contratto alla __________ - Compagnia d'assicurazioni sulla vita - il pagamento dei fr. 50'000.- previsti dalla polizza nonché di essere esonerata dal pagamento dei relativi premi di assicurazione.

                                         La convenuta si è opposta a entrambe le richieste, contestando in sostanza l'esistenza di un grado d'invalidità superiore al 50%.

                                  C.   Il Pretore, preso atto delle conclusioni della perizia giudiziaria, ha respinto la petizione. Il perito giudiziario era in effetti giunto alla conclusione che l'attrice a seguito delle affezioni di cui soffriva era inabile per i lavori pesanti in ragione del 75% mentre per i lavori a carattere sedentario o con la possibilità di cambiare posizione durante l'attività lavorativa lo era in ragione del 50%: sempre secondo il perito, la sua inabilità quale casalinga era pertanto del 50%.

                                  D.   Con l'appello, avversato dalla convenuta, l'attrice auspica, previa la concessione dell'assistenza giudiziaria, che la petizione venga integralmente accolta. A sostegno della sua richiesta, essa, oltre a riprodurre in maniera pressoché integrale il suo allegato conclusionale, si limita a contestare la valenza del referto del perito giudiziario, che, a suo dire, si sarebbe ingiustificatamente distanziato, senza tuttavia conoscere la situazione concreta dell'appellante, dal parere del medico curante.

considerando

in diritto:

                                   1.   La giurisprudenza ha già avuto modo di dichiarare l'irricevibilità di un appello che si limita a ricopiare, più o meno integralmente, un precedente allegato di causa e segnatamente le conclusioni di una parte: il richiamo all'esposizione delle circostanze di fatto contenuta negli allegati introdotti in prima istanza è in effetti inconciliabile con l'esigenza di una motivazione chiara e dettagliata del gravame (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 21 ad art. 309; IICCA 2 maggio 2000 in re M./S.), il cui scopo è invece quello di sottoporre a verifica il giudizio di primo grado affinché l'autorità di ricorso abbia se del caso a riformarlo con un altro e diverso pronunciato che quello sostituisce (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 307) .

                                         Ne discende che nella fattispecie  l'intero appello, tranne i punti A a p. 2 e B 3b a p. 5 - di cui si dirà qui di seguito - deve in concreto essere dichiarato inammissibile. A prescindere dalla sua irricevibilità in ordine, la tesi di cui al punto B 3c secondo cui la compagnia d'assicurazione non potrebbe imporre all'assicurata di sottoporsi ad esami specialistici nella Svizzera Interna ma semmai solo in Ticino è in ogni caso priva di fondamento e ancor più infondato è l'argomento secondo cui l'eventuale violazione di tale norma da parte della convenuta imporrebbe l'accoglimento della petizione.

                                   2.   Quanto alla valenza probatoria della perizia giudiziaria, si osserva che l’art. 253 CPC stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC. In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 253; IICCA 10 febbraio 1999 in re D.S./A., 9 luglio 1999 in re B. e lc./R.)

                                         Evidentemente il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e verità (IICCA 11 giugno 1997 in re S./A., 7 ottobre 1994 in re D. SA/M.; 12 luglio 1993 in re S./P. e llcc.; 27 dicembre 1990 in re C.B. SA/B.A. SA e rif.). Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte (o di suoi eventuali periti), l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 253).

                                         Ora, nel caso di specie l'appellante (cfr. appello B 3b p. 5), salvo evocare la circostanza - comunque non meglio circostanziata e dunque priva di rilevanza che a suo dire la perizia non sarebbe limpida, non ha assolutamente evidenziato che il referto allestito dal perito giudiziario sia carente, illogico, contraddittorio o violi in qualche modo l'arte medica, per cui nulla permette di preferirgli il parere allestito dal suo medico curante, e ciò unicamente per il fatto che questi secondo l'appellante meglio conoscerebbe la sua situazione concreta, avendo avuto a che fare con lei da lungo tempo. Tanto più che lo stesso medico curante - come giustamente evidenziato dal Pretore - sembra aver determinato il grado d'invalidità del 75% non secondo criteri oggettivi, ma solo per analogia con altri casi (verbale 15.1.1996 p. 2).

                                         È vero che il perito giudiziario, allorché ha determinato in ragione del 50% l'inabilità dell'attrice quale casalinga, ha dichiarato di non conoscere la sua situazione concreta (verbale 11.11.1997 p. 2); la sua affermazione non è però così perentoria come pretende l'appellante: egli nell'occasione si riferiva in effetti al tipo di lavoro che essa doveva concretamente effettuare in casa (tipo di casa, composizione della famiglia, organizzazione, ecc., cfr. verbale 11.11.1997 p. 2). Dovendosi tuttavia ammettere - non si vede del resto perché dovrebbe valere il contrario - che essa svolgesse l'attività di una casalinga "normale", va senz'altro confermato il giudizio del perito secondo cui il grado d'invalidità dell'attrice quale casalinga tout-court dovesse essere inferiore a quello per il solo svolgimento dei lavori pesanti.

                                         Non vi è pertanto alcun serio motivo per distanziarsi dalle pertinenti conclusioni del referto peritale, che vengono qui confermate.

                                         A prescindere da quanto precede, la stessa attrice ha di fatto ammesso per atti concludenti di non essere invalida in maniera permanente in ragione del 75%, rendendo così inutile ogni altra disquisizione. Nell'ambito dell'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello essa, per provare la sua indigenza, ha infatti versato agli atti un contratto di lavoro da lei concluso il 12 settembre 2000, dal quale risulta che sarebbe stata assunta quale segretaria all'80%.

                                         In tali circostanze la sua insistenza nel pretendere di essere invalida in ragione del 75% appare addirittura temeraria.

                                   3.   Per quanto attiene all'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata dall'appellante (cfr. appello A p. 2), si osserva che per l'art. 157 CPC l'assistenza deve essere rifiutata se la causa - in concreto l'appello - non presenta probabilità di esito favorevole, ritenuto che per giurisprudenza tale requisito difetta quando le possibilità di vincere la causa - qui l'appello - sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 157).

                                         Nel caso concerto va rilevato che il Pretore aveva dato torto all'attrice con una motivazione in fatto e in diritto del tutto convincente. Con l'appello, in gran parte irricevibile - ciò che del resto non poteva sfuggire alla parte, rappresentata da un legale - l'attrice si è di fatto limitata a contestare la valenza del referto peritale con argomentazioni apodittiche, così che in definitiva, a prescindere dell'esito dello stesso, ben si può ritenere che le possibilità di un suo accoglimento apparivano già a quel momento assai ridotte, a maggior ragione poi se si pensa che l'attrice prima di presentare l'appello aveva sottoscritto un contratto di lavoro quale segretaria all'80%. Non vi sono dunque le premesse per riconoscere alla parte l'assistenza giudiziaria richiesta.

                                   4.   Da quanto precede, si ha che l'appello e l'istanza volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria all'appellante, del tutto infondati, devono senz'altro essere respinti.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 10 ottobre 2000 di __________ è respinto.

                                   II.   L'istanza 10 ottobre 2000 di __________ volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria per la procedura d'appello è respinta.

                                  III.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    750.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    800.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili.

                                 IV.   Intimazione a:      __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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