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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.11.2000 12.2000.145

17 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,895 mots·~9 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2000.00145

Lugano 17 novembre 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.505 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 13 luglio 1998 da

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 23'716.80 oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatore e l'iscrizione in via definitiva per fr. 13'595.45 oltre interessi di un'ipoteca legale dell'artigiano sul fondo n. __________ di __________, di proprietà dei convenuti;

Domande avversate dai convenuti, che in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell'attore al pagamento di fr. 13'837.-- oltre interessi;

In cui il Pretore con sentenza 30 giugno 2000 ha respinto sia l'azione principale che la riconvenzionale;

Appellante l'attore, che con atto di appello del 5 settembre 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;

Mentre i convenuti con osservazioni del 16 ottobre 2000 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.    - se deve essere accolto l’appello

2.    - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                   A.   L’attore afferma che i convenuti nel marzo del 1998 gli avrebbero appaltato le opere di scavo in vista dell'edificazione di una casa d'abitazione sul loro fondo n. __________ di __________ contro una mercede di fr. 37'000.--.

                                          Egli avrebbe iniziato i lavori il 16 marzo 1998 ma avrebbe dovuto sospenderli cautelativamente il giorno successivo, stante il pericolo di frane e smottamenti a causa dell'imprevista natura del terreno.

                                          Avendo i committenti preteso l'immediata continuazione dei lavori, ed avendo invece l'attore subordinato la prosecuzione dell'opera all'adozione di determinate misure di sicurezza, i convenuti il 20 marzo 1998 sarebbero receduti dal contratto. Stante l'art. 377 CO, essi dovrebbero risarcire fr. 13'595.45 di mercede delle opere già eseguite e fr. 10'121.35 in risarcimento del danno, dal che la pretesa di complessivi fr. 23'716.80 oltre interessi e la conferma dell'ipoteca legale provvisoria iscritta per fr. 13'595.45 oltre interessi.

                                   B.   I convenuti si sono opposti alla petizione, sostenendo che l'attore avrebbe iniziato lo scavo in maniera contraria alle regole dell'arte -ovvero tentando di sbancare un terreno in pendenza partendo dal basso invece che dall'altosospendendo poi i lavori invocando inesistenti problemi di sicurezza, mentre che in realtà egli non sarebbe più stato in grado di proseguire stante l'errore iniziale di impostazione. Nulla sarebbe perciò dovuto all'attore, atteso che la ditta interpellata dopo di lui avrebbe richiesto fr. 50'837.80, laddove il maggiore onere di fr. 13'837.-- oltre interessi rispetto ai fr. 37'000.-contrattualmente previsti sarebbe stato causato dall'errata impostazione dei lavori da parte sua, e sarebbe pertanto oggetto di domanda riconvenzionale.

                                   C.   Il convenuto si è opposto alla riconvenzionale contestando qualsivoglia violazione contrattuale da parte sua. Le parti hanno per il resto in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

                                   D.   Il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e posta l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ha considerato che l'attore non avrebbe fornito prove sufficienti in merito all'ammontare della mercede per il lavoro svolto, e addirittura non avrebbe portato prove di sorta quo all'asserito mancato guadagno, motivo per cui la petizione andrebbe del tutto disattesa nonostante si debba ammettere il compimento di parte del lavoro. Da respingere sarebbe pure la domanda riconvenzionale, posto che sarebbero stati i committenti a recedere dal contratto senza prima avere costituito in mora l'appaltatore per la ripresa dei lavori.

                                   E.   Delle argomentazioni dell'appellante -che postula la riforma del giudizio pretorile nel senso dell'accoglimento della petizione- e di quelle dei resistenti - che chiedono invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                    1.   A questo stadio della causa appare incontestato che le conseguenze del  recesso contrattuale pronunciato dai convenuti vanno decise in base all'art. 377 CO, atteso in particolare che i committenti hanno accettato la decisione del Pretore laddove, proprio in applicazione di questa norma, ha integralmente respinto la loro azione riconvenzionale (consid. 4, pag. 5).

                                          Non si vede del resto come potrebbe altrimenti essere giustificata la decisione dei committenti di recedere dal contratto.

                                          Il telegramma doc. F adduce la "vostra interruzione dello scavo per motivi infondati" e invoca perciò la mora nel compimento dei lavori (esplicita in tal senso la risposta di causa, pag. 5, che invoca l'art. 107 CO), ma allora sarebbe stata necessaria una preventiva messa in mora ex art. 102 CO.

                                          La risposta di causa menziona anche l'art. 366 CO (pag. 5) senza però precisare se si intende fare riferimento al ritardo nel compimento (cpv. 1) -sicuramente non verificato- o alla difettosità "prevedibile con certezza" (cpv. 2), pure da negare visto che l'opera sarebbe stata compiuta da un terzo senza apprezzabili problemi, se non un maggior costo, che nulla ha a che vedere con l'art. 366 cpv. 2 CO e che sarebbe se del caso rimasto a carico dell'appaltatore, stante la pattuizione di una mercede a corpo ex art. 373 CO.

                                    2.   Secondo l'art. 377 CO il recesso del committente comporta l'obbligo per lui di remunerare il lavoro già eseguito e di tenere indenne l'appaltatore da ogni danno (DTF 117 II 273, consid. 4).

                                          L'onere di provare l'esistenza e l'ammontare della pretesa ex art. 377 CO spetta all'appaltatore, in applicazione della regola generale in materia di onere probatorio di cui all'art. 8 CC (da ultimo: II CCA 8 novembre 2000 in re D./P.), ed è ben vero, come rettamente rammenta il Pretore citando la sentenza di questa Camera del 18 aprile 1997 in re G. e llcc./M. e llcc., che qualora l'appaltatore non assolva l'onere probatorio che gli incombe ne deve conseguire una decisione a lui sfavorevole, e questo nonostante il fatto che egli ha eseguito una prestazione e che perciò la reiezione integrale della sua pretesa è per lui in un certo senso punitiva. Il principio deve tuttavia essere esposto con precisione: lo stesso Pretore riconosce che la totale negazione della pretesa nonostante il compimento della prestazione suscettibile di remunerazione riveste carattere d'eccezione, che si verifica qualora anche una pronuncia in termini di equità sia impossibile (consid. 3, pag. 5), il che avviene in particolare quando al giudice non sono stati esposti elementi conoscitivi di sorta, così da non potersi compiere alcuna valutazione della prestazione compiuta, nemmeno prudenziale, senza cadere nell'arbitrio.

                                    3.   Ciò non è manifestamente il caso nella fattispecie, nella quale occorre infatti dare atto all'attore dell'avvenuta dimostrazione dell'entità della prestazione compiuta, essendo stato assodato in contraddittorio che egli ha scavato ed allontanato 844,438 metri cubi di terreno (doc. N; cfr. anche la risposta di causa, in cui non vi è contestazione del compimento di tale prestazione).

                                          Per tale prestazione l'attore il 23 marzo 1998 ha fatturato complessivi fr. 13'595.45, con un costo unitario di fr. 16.10 al mc (doc. L), ed è interessante notare che questa fatturazione non è di per sé stata contestata nella corrispondenza preprocessuale, avendo i convenuti sostenuto piuttosto la difettosità dell'opera e il ritardo causato dal comportamento dell'attore (cfr. il doc. M). Nella risposta di causa i convenuti si sono limitati ad affermare che è "contestato che la mercede sia dovuta, come pure è contestato l'importo così come calcolato da controparte" (punto 4, pag. 4), ma ci si può lecitamente domandare se siffatta indicazione soddisfi i requisiti minimi di una valida contestazione ai sensi dell'art. 170 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 170, m. 6). E' d'altro canto vero che non è noto quale fosse il volume complessivo dello scavo da eseguire, così da non potersi determinare la mercede dovuta all'appaltatore in base a quella forfetaria pattuita e alla frazione di opera compiuta, ma ciò non toglie che questa Camera, sulla base degli elementi in atti e sulla scorta della propria esperienza in materia di contratto di appalto sia in grado di quantificare ragionevolmente la mercede spettante all'attore per il lavoro compiuto.

                                          Risulta infatti nella fattispecie che la ditta successivamente incaricata dai convenuti ha pagato fr. 10.50 al mc più IVA (ulteriori fr. 0.6825 al mc) solo per potere deporre il materiale scavato nella vicina discarica di __________ (deposizione __________). Posto che l'attore ha fatturato complessivi fr. 16.10 al mc, se ne deduce che egli per il lavoro di scavo ha chiesto poco meno di fr. 5.-- al mc, importo assolutamente congruo e del tutto in linea con i valori di mercato, noti per sommi capi alla Camera senza necessità di dover far capo ad una perizia come le sarebbe possibile per gli art. 322 litt. a) e 88 litt a) CPC. Ne consegue che, in riforma del giudizio impugnato, la pretesa di fr. 13'595.45 in remunerazione del lavoro svolto merita di essere tutelata.

                                          Diverso è invece il caso per la richiesta di fr. 10'121.35, corrispondente all'asserito margine di guadagno del 43.24% nell'esecuzione del lavoro (petizione, punto 5, pag. 4): è infatti manifesto che stante l'elevato costo di discarica, cui si aggiunge ovviamente il costo del lavoro di scavo e di trasporto, siffatto margine di guadagno non esiste, ragione per cui in assenza di concreti elementi di giudizio -effettivo margine di guadagno e entità del lavoro non compiutoper questa pretesa deve essere confermata la decisione del Pretore.

                                          Non potendo infine l'eventuale difettosità dell'opera dell'attore essergli validamente opposta per rifiutare il pagamento (II CCA 8 novembre 2000 citata, 25 gennaio 1999 in re arch. R./C.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 524, 530; Bühler, Zürcher Kommentar, n. 21 e 22 ad art. 377 CO), se ne deve concludere per l'esistenza del cennato credito dell'attore di fr. 13'595.45, cui vanno aggiunti gli interessi moratori al 5% dal 13 luglio 1998, data dell'inoltro della petizione.

                                          Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.

                                          Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                     I.   L’appello 5 settembre 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 30 giugno 2000 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:

                                          1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                          1.1   __________ e __________, sono condannati, con vincolo di solidarietà, a pagare a __________, fr. 13'595.45 oltre interessi al 5% dal 13 luglio 1998.

                                          1.2   Fino a concorrenza di fr. 13'595.45 oltre interessi al 5% dal 13 luglio 1998 la garanzia sostitutiva dell'ipoteca legale dell'artigiano è liberata in favore di __________, e per la rimanenza essa è riconsegnata ai convenuti.

                                          2.     Invariato.

                                          3.     La tassa di giustizia dell'azione principale di fr. 1'000.-- e le spese, da anticipare dall'attore, restano a suo carico per 2/5 mentre che per 3/5 sono a carico dei convenuti in solido, che sempre in solido rifonderanno all'attore fr. 500.-per parte di ripetibili.

                                          4.     Invariato.

                                    II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                          a)  tassa di giustizia                                 fr.     570.-b)  spese                                                   fr.       30.--

                                          T otale                                                    fr.     600.-già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 2/5, mentre che per 3/5 sono a carico dei convenuti in solido, che sempre in solido rifonderanno all'attore fr. 300.-- per parte di ripetibili di appello.

                                   III.   Intimazione:    -  __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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