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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.12.2000 12.2000.135

1 décembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,385 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2000.00135

Lugano 1° dicembre 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella procedura in materia di contratto di lavoro inc. CL.2000.2 della Pretura di Locarno-Città, promossa con istanza 23 febbraio 2000 da

__________ rappr. da __________

  Contro  

__________ rappr. dall'avv. __________

in cui l’istante, riducendo la propria domanda in corso di causa per effetto di un parziale pagamento, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'403.85 oltre interessi;

Domanda avversata dalla convenuta, e ammessa dal Segretario assessore limitatamente a fr. 1'943.55 oltre interessi;

Appellante l'istante, che con atto di appello del 1° settembre 2000 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso dell'accoglimento dell'istanza per fr. 5'272.75 oltre interessi, mentre che la convenuta, con appello adesivo chiede che il giudizio di prime cure sia riformato nel senso della reiezione dell'istanza;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   L’istante sostiene di avere lavorato per la convenuta dal 15 novembre 1997 alla fine di settembre del 1999 quale custode/cassiere contro un salario orario di fr. 22.-- lordi oltre all'8.33% per le ferie.

                                         Oggetto della disputa è la remunerazione della prestazione fornita per avere prestato servizio di picchetto d'emergenza a partire dal maggio 1999, prestazione che la convenuta avrebbe remunerato con soli fr. 500.-- (ovvero fr. 100.-- al mese), mentre che tale servizio andrebbe remunerato con un salario di riferimento pari al 50/100% di quello contrattuale, dal che, stante la prestazione di 477 ore di picchetto, un credito contestato di fr. 9'817.60 oltre interessi.

                                  B.   All’udienza di discussione del 2 maggio 2000 la  convenuta si è opposta alla pretesa, sostenendo che l'introduzione del servizio di picchetto non avrebbe comportato modifiche per i doveri dell'istante, che già in precedenza era contrattualmente tenuto ad essere disponibile all'effettuazione di sostituzioni in base ad una semplice chiamata telefonica. Non vi sarebbe perciò motivo di riconoscere retribuzione supplementare di sorta, posto che il servizio di picchetto avrebbe costituito un'attività accessoria di importanza irrilevante, mentre che la pretesa dell'istante avrebbe l'intento di raddoppiarne il salario, richiesta oltretutto abusiva in quanto formulata solo alla fine del rapporto di lavoro.

                                  C.   Nel giudizio qui impugnato il Segretario assessore, riassunti i fatti rilevanti e qualificato il contratto di lavoro originario quale rapporto di lavoro ausiliario, ha ammesso che anche il servizio di picchetto "esterno", consistente cioè nella disponibilità ad intervenire in caso di chiamata, andrebbe remunerato, principio riconosciuto dalla stessa convenuta, che avrebbe per questo motivo accordato un supplemento salariale forfetario di fr. 100.-- mensili. Quo alla quantificazione della retribuzione del picchetto, il Segretario assessore ha ritenuto il principio dell'attribuzione di un indennizzo equo, da lui valutato nel 30% del salario orario consueto (esclusa la remunerazione delle vacanze), ossia fr. 6.60 lordi all'ora per 477 ore, pari a complessivi fr. 2'857.30. Stante il pagamento di acconto per fr. 913.75, ne è conseguito l'accoglimento dell'istanza per la differenza di fr. 1'943.55 oltre interessi.

                                  D.   Delle argomentazioni e domande dell'appello principale e di quello adesivo, come pure delle osservazioni della convenuta, si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.

Considerato               

in diritto:

                                   1.   Il gravame principale è stato erroneamente introdotto nella forma del ricorso per cassazione, il che non nuoce al ricorrente nella misura in cui esso può essere trattato come appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 22), il che è nella specie sicuramente il caso, stante la natura chiaramente appellatoria delle censure ivi contenute, al limite della ricevibilità in un ricorso per cassazione ed invece ammissibili nel presente contesto.

                                   2.   La convenuta con il gravame adesivo tenta di rimettere in discussione il principio secondo cui, nelle circostanze date, essa sarebbe tenuta a remunerare il servizio di picchetto prestato dal proprio dipendente.

                                         Il tentativo è votato all'insuccesso, non tanto per effetto dei precedenti giurisprudenziali e dei riferimenti dottrinali rettamente rammentati dal Segretario assessore (cfr. in particolare: DTF 124 III 249 e segg.), ma piuttosto in conseguenza del fatto che essa stessa, riconoscendo all'istante un limitato indennizzo per questa prestazione, ha ammesso il principio della sua onerosità, ed è perciò malvenuta, tanto da non potere in buona fede essere tutelata, nell'affermare ora il contrario per meri interessi di causa.

                                   3.   Punto di questione è perciò, in definitiva, in entrambi i gravami unicamente quello dell'ammontare della retribuzione che va riconosciuta all'istante per il servizio di picchetto effettuato, che va determinata dal giudice secondo il proprio equo apprezzamento (AJP 10/98, p. 1243), laddove il lavoratore rivendica una quota pari al 60% del salario orario comprensivo dell'indennità per vacanze, mentre che la convenuta chiede che l'indennizzo sia quantificato in fr. 182.75 mensili.

                                3.1   La quantificazione dell'indennizzo effettuata dalla convenuta è unicamente frutto di sue personali calcolazioni circa il costo al quale essa potrebbe ottenere la medesima prestazione da parte di terzi, esterni alla sua organizzazione e con i quali non è perciò legata da un contratto di lavoro. Si tratta di un criterio del tutto avulso dalla logica del rapporto di lavoro in esame, e che perciò non è di ausilio alcuno nella determinazione del valore della prestazione fornita del dipendente, mentre che per le altre argomentazioni della convenuta si rinvia a quanto esposto al punto seguente.

                                3.2   Nella valutazione della remunerazione da riconoscere al dipendente per la prestazione di picchetto esterno va da un lato considerato che egli durante quel periodo è libero dall'obbligo di presenza sul posto di lavoro, e può pertanto impiegare il tempo a proprio favore, sia riposando, che dedicandosi ad altre attività. D'altro canto l'obbligo di reperibilità e quello di essere pronto ad intervenire a breve termine comporta una pesante limitazione della predetta libertà, atteso che all'atto pratico egli non si può allontanare troppo dal luogo di lavoro, ed inoltre non può intraprendere alcuna attività tipica del tempo libero -quali ad esempio una cena con amici, una passeggiata con la famiglia o la visione di un film- senza avere la certezza di non doverla interrompere repentinamente in conseguenza di una telefonata della datrice di lavoro. A mente di questa Camera la diminuzione della qualità del tempo libero indotta da queste limitazioni va considerata di notevole entità, sia dal profilo pratico, che da quello di un inevitabile condizionamento psicologico che ne deriva anche quando, di picchetto, non si viene chiamati ad intervenire. La quantificazione di questo disagio, non ritenuto appieno nel giudizio impugnato, appare comunque difficile anche in un ottica (necessariamente) equitativa. E' comunque convinzione di questa Camera che il primo giudice abbia effettuato una valutazione eccessivamente prudente, e che alla luce dei suddetti disagi e dell'intensità dei servizi di picchetto (ben 477 ore nell'arco di circa 5 mesi), si giustifichi di quantificarne la retribuzione nel 50% del consueto salario orario, comprensivo dell'indennità per vacanze che -essendo parte integrante della retribuzione- non si vede motivo di negare al dipendente, il tutto, con un lieve arrotondamento, per fr. 12.-- lordi all'ora, ovvero fr. 5'724.-- lordi per 477 ore, importo dal quale vanno dedotti gli anticipi di fr. 913.75, di modo che il credito residuo dell'istante è di fr. 4'810.25 oltre interessi.

                                         Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame principale e la reiezione di quello adesivo.

                                         Non si prelevano tasse o spese.

                                         Le ripetibili della prima procedura possono essere compensate, stante la vittoria dell'istante sul principio della congrua retribuzione del picchetto.

                                         Le ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza, mentre che per l'appello adesivo non ne vengono attribuite, non avendo l'istante presentato osservazioni.

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 1° settembre 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 21 agosto 2000 del Segretario assessore di Locarno-Città è riformata nel modo seguente:

                                         1.     L'istanza è parzialmente accolta.

                                                 __________, è condannata a pagare a __________, fr. 4'810.25, al lordo degli oneri sociali, oltre ad interessi al 5% dal 14 ottobre 1999.

                                         2.     Non si prelevano tasse o spese. Compensate le ripetibili.

                                   II.   Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. La convenuta rifonderà all'istante fr. 250.-- per ripetibili.

                                  III.   L’appello adesivo 18 settembre 2000 di __________ è respinto.

                                 IV.   Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello adesivo. Non si attribuiscono ripetibili.

                                  V.   Intimazione:       -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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