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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.03.2000 12.2000.13

21 mars 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,198 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2000.00013

Lugano 21 marzo 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.98.00098 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 2 ottobre 1998 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro

__________ rappr. dall'avv. __________  

con la quale l'attore ha  chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di almeno Fr. 23'430.- oltre interessi al 5 % dal 27 maggio 1997 (responsabilità dell'ente pubblico).

Ed ora sull'eccezione di perenzione della pretesa dell'attore che il Pretore, con sentenza 23 dicembre 1999, ha respinto.

Appellante il Comune convenuto il quale, con atto di appello 21 gennaio 2000, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere l'eccezione di perenzione e respingere di conseguenza la petizione mentre l'attore, con osservazioni del 21 febbraio 2000, postula la reiezione dell'appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L'attore sostiene che durante i lavori di pulizia del riale __________ che costeggia una suo terreno, effettuati da operai assunti dal Comune di __________ nel periodo settembre/novembre 1996, l'alveo del corso d'acqua sarebbe stato allargato con danneggiamento degli argini. Chiede al Comune, in applicazione della Legge cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici (Lresp), il risarcimento del danno preteso subito che valuta, in funzione delle necessarie opere di riparazione, in almeno Fr. 23'430.-.

                                         Il Comune convenuto ha preliminarmente eccepito la perenzione della pretesa dell'attore poiché l'azione giudiziaria sarebbe stata inoltrata ben oltre i sei mesi, previsti dall'art. 25 cpv. 2 Lresp, successivi alla presa di posizione dell'ente pubblico.

                                   2.   Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto l'eccezione di perenzione. Ha ritenuto che la petizione fosse da considerare tempestiva poiché il Comune non ha mai preso una decisione definitiva sulla richiesta dell'attore, proseguendo tra le stesse parti un nutrito scambio di corrispondenza su come la questione sarebbe potuta essere risolta, e impedendo così a quest'ultimo di poter valutare se dover adire l'autorità giudiziaria.

                                   3.   Delle motivazioni di cui all'atto di appello, rispettivamente di quelle che la controparte ha formulato con le osservazioni, si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto che seguono.

                                   4.   La Lresp prevede l'adempimento, da parte di chi vuole ottenere un risarcimento dall'ente pubblico, di precisi atti formali da compiersi entro termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la perenzione della pretesa.

                                         Chi pretende il risarcimento del danno deve, prima di promuovere l'azione giudiziaria, notificare la propria pretesa (art. 19 cpv. 1 Lresp) nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1 Lresp) e l'ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa (art. 19 cpv. 2 Lresp). L'azione giudiziaria del danneggiato deve poi essere promossa entro sei mesi dalla risposta dell'autorità (art. 25 cpv. 2 Lresp).

                                         Se, nel caso di specie, si ipotizzasse che le parti abbiano utilizzato tutto il tempo a loro disposizione per compiere gli atti di notifica, di risposta e di avvio dell'azione giudiziaria previsti dalla Lresp quest'ultimo atto dell'attore, presentato il 2 ottobre 1998, sarebbe tardivo e la relativa pretesa di risarcimento - riservato quanto eventualmente riconosciuto dal Comune che, in quanto tale, non è soggetto a perenzione (cfr. Schwarzenbach, Die Staats- und Beamtenhaftung in der Schweiz mit Kommentar zum zürcherischen Haftungsgesetz, pag. 218) - perenta ossia definitivamente persa. Infatti, ritenuto che la conoscenza del danno da parte dell'attore può essere fatta risalire, al più tardi, a fine novembre 1996, quando i lavori di pulizia del riale terminarono, la sua notifica all'autorità comunale sarebbe dovuta essere presentata entro fine novembre 1997, la risposta intervenire entro i primi giorni di marzo 1998 e l'azione giudiziaria promossa entro la prima quindicina di settembre 1998, anche tenuto conto dei termini di distribuzione postale e di giacenza degli invii raccomandati.

                                         Il compimento in anticipo degli atti, imposti al cittadino e all'ente pubblico, rispetto al termine ultimo previsto dalla legge comporta evidentemente il realizzarsi della perenzione della pretesa in data precedente a quella ultima possibile sopra ricordata. È ciò che è accaduto in concreto, poiché la notifica dell'attore al Comune è del 27 maggio 1997 (doc. D) e la risposta dell'ente pubblico dell'11 giugno 1997 (doc. E). Il termine per proporre validamente l'azione giudiziaria scadeva quindi attorno alla metà di dicembre 1997. Non possono evidentemente entrare in linea di conto, per un prolungamento del termine, le trattative e lo scambio di corrispondenze intercorse tra le parti, successivamente alla risposta dell'autorità, poiché il termine di perenzione non può essere né sospeso né prorogato, e la presentazione dell'azione giudiziaria è l'unico mezzo per parare al suo verificarsi.

                                   5.   L'attore - nel caso, che si verifica com'esposto al consid. precedente, dell'intervento della perenzione - ritiene che il prevalersene da parte del Comune rappresenti un abuso di diritto, non tutelabile, ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC.

                                         La possibilità di applicare le regole dell'abuso di diritto all'eccezione di perenzione è controversa (DTF 108 II 233 consid. 5c; 103 II 19 consid. 3). In ogni caso non si può addebitare al convenuto un abuso del diritto. Nel periodo intercorrente tra la risposta dell'11 giugno 1997 e la metà di dicembre 1997, l'attore ha reiterato le proprie pretese (lettera 30 giugno 1997, doc. F) e inviato al Comune il preventivo di riparazione allestito da una ditta terza (lettera 29 agosto 1997, doc. H) mentre il convenuto, dopo aver comunicato di rimanere in attesa del preventivo (lettera 10 luglio 1997, doc. G), ha riproposto la sua decisione di intervenire solo in misura limitata rispetto alle pretese della controparte (lettera 9 settembre 1997, doc. I). A questo momento rimanevano all'attore ben più di tre mesi per proporre tempestivamente l'azione giudiziaria ed il tenore delle corrispondenze del Comune non indica per nulla che si sia tentato di dissuaderlo dal promuovere l'azione né che l'ente pubblico abbia adottato un'attitudine che ha indotto, oggettivamente, l'attore a non compiere i passi necessari per la salvaguardia del termine di perenzione (Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil, pag. 172/173).

                                   6.   L'eccezione di perenzione deve così, contrariamente alla conclusione del primo giudice, essere protetta con la conseguenza che, in accoglimento dell'appello, la petizione di __________ va respinta. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza dell'attore in entrambe le sedi giudiziarie.

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L'appello 21 gennaio 2000 del Comune di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 23 dicembre 1999 del Pretore di Mendrisio-Nord è così riformata:

                                         1.   La petizione 2 ottobre 1998 è respinta.

                                         2.   Le spese la tassa di giustizia di Fr. 450.-, da anticipare come di rito, sono a carico dell'attore il quale rifonderà al convenuto la somma di Fr. 900.- a titolo di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d'appello consistenti in:

                                         -tassa di giustizia                                               Fr.  550.-

                                         -esborsi di cancelleria                                       Fr.    50.totale                                                                  Fr.  600.già anticipati dall'appellante, sono a carico dell'appellato che rifonderà inoltre a controparte Fr. 600.- per ripetibili d'appello.

                                  III.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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