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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.03.2000 12.2000.11

30 mars 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,837 mots·~9 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2000.00011

Lugano 30 marzo 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.64 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 25 marzo 1998 da

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 18'773.10 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale;

Domanda avversata dal convenuto e respinta dal Pretore con sentenza 21 dicembre 1999;

Appellante l'attore, che con atto di appello del 21 gennaio 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;

Mentre il convenuto con osservazioni 6 marzo 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.      - se deve essere accolto l’appello

2.      - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   Secondo quanto narrato in petizione, l’attore, nel contesto dell'edificazione di due case unifamiliari sui fondi n. __________ e __________ di __________, verso la fine del 1995 avrebbe incaricato il convenuto della progettazione di una piccola variante al progetto iniziale della __________, concernente la sistemazione esterna delle due case.

                                         Di conseguenza il 24 gennaio 1996 in base alla progettazione del convenuto è stata presentata una domanda di costruzione avente per oggetto un muro confinante con la strada, costruito secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica allestita dal convenuto stesso.

                                         Il Dipartimento del Territorio si sarebbe però opposto alla realizzazione dell'opera, ritenuta antiestetica, ragione per cui essa sarebbe in seguito stata rifatta con elementi prefabbricati in calcestruzzo del costo di fr. 13'147.10 e rifinita con la spesa di ulteriori fr. 2'900.--.

                                         Non avendo il convenuto eseguito con diligenza il mandato affidatogli, ne conseguirebbe il suo obbligo al risarcimento del danno causato, quantificato in fr. 18'773.10 oltre interessi.

                                  B.   Il convenuto si è opposto alla petizione contestando di essere stato incaricato della progettazione del muro di confine, edificato a sua insaputa nel novembre del 1995 su iniziativa dell'attore e del di lui fratello. Solo a costruzione avvenuta, stanti le lamentele causate dalla bruttezza dell'opera, l'attore e il di lui fratello l'avrebbero interpellato per tentare, con la domanda di costruzione in sanatoria del 24 gennaio 1996, un disperato salvataggio del muro così come costruito. Sarebbe comunque contestato l'ammontare dell'asserito danno.

                                  C.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha accertato che il muro in questione sarebbe stato costruito nel corso del mese di novembre del 1995 utilizzando pietrame di grosse dimensioni, mentre la relativa domanda di costruzione sarebbe stata presentata solo il 24 gennaio 1996. Nonostante la descrizione tecnica di quest'opera, sottoscritta dal convenuto, rechi la data del 24 ottobre 1995 (doc. C), l'istruttoria avrebbe dimostrato che tale documento venne in realtà da lui allestito solo in un secondo tempo, verosimilmente attorno alla metà di gennaio del 1996, ragione per cui egli non sarebbe responsabile per il danno subito dall'attore.

                                         Dal che la reiezione della petizione.

                                  D.   Con l'appello l'attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso dell'accoglimento della petizione sostenendo -in sintesi- che il Pretore avrebbe negato la responsabilità del convenuto sulla scorta di un'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie.

                                         Delle argomentazioni del resistente, che postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                   1.   A titolo preliminare non ci si può esimere dal segnalare carenze formali dell'atto di appello, tali da meritare di essere sanzionate con un giudizio di nullità in applicazione dell'art. 309 cpv. 5 CPC.

                                         Fatta salva l'impostazione medesima dell'atto, redatto in guisa di allegato di risposta alla sentenza pretorile, non può infatti essere ammessa una richiesta di giudizio quale "L'appello è accolto integralmente" (cfr. petitum n. 1), non esprimendo essa la circostanziata domanda di giudizio, in riforma di quello pretorile, che è invece imprescindibile per consentire alla Camera adita di individuare i limiti della richiesta di giudizio cui essa deve attenersi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309, m. 7, 8, 9 e 10).

                                         Le perplessità circa la padronanza dell'attore dell'istituto dell'appello sono del resto pienamente confermate dalla riserva da lui avanzata di "ogni più ampio sviluppo delle tesi in fatto ed in diritto", non essendo dato di capire, CPC alla mano, quando e come ciò dovrebbe avvenire, oppure dall'invocazione di un non precisato, ma inesistente, "principio indagatorio applicabile dal TdA".

                                         Risultando l'appello in ogni caso ampiamente infondato nel merito, questa Camera può prescindere dal sanzionarne le lacune formali.

                                   2.   Il danno, l’accertamento del cui ammontare secondo corretti criteri giuridici costituisce questione di diritto, è in sostanza la differenza tra la situazione patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza dell’evento che ha causato il danno (DTF 104 II 199; II CCA 9 novembre 1995 in re G. SA/N.; Brehm, Berner Kommentar, n. 70 ad art. 41 CO; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1979, vol. 1, pag. 84; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, 1991, pag. 62; Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, 2. edizione, 1958, pag. 41 e 42). In materia contrattuale questo significa che il danno è costituito dalla differenza tra la situazione patrimoniale che si sarebbe venuta a creare nell'ipotesi di un corretto adempimento del contratto, e tra quella creatasi con la violazione contrattuale, ed è pacifico che essendo la presente manifestamente un'azione di risarcimento del danno contrattuale, l'attore è gravato dell'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità dell'asserito pregiudizio (art. 42 cpv. 1 CO, cui rinvia l'art. 99 cpv. 3 CO).

                                   3.   Per quanto è dato di capire dal gravame (ultima pagina), l'attore sembra individuare il danno da lui subito nella differenza tra "quanto sborsato (fr. 18'119.10)" e il "costo muro in trovanti (fr. 2'077.-)", cui egli aggiunge "altre spese" e il "danno estetico", per ottenere il "Danno totale minimo: 18'773.-". Irricevibili sono invece gli ancora più astrusi conteggi di cui alle conclusioni, ai quali, irritualmente (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, m. 20, 21 e 22), l'atto di appello rinvia.

                                3.1   La differenza tra i fr. 18'119.-- "sborsati" e i fr. 2'077.-- di "costo muro in trovanti" è aritmeticamente pari a fr. 16'042.--.

                                         Se ne deduce che il maggiore importo di fr. 2'731.-- che occorre per raggiungere il totale richiesto di fr. 18'773.-- deve essere costituito da non precisate e non quantificate "altre spese" e dall'altrettanto indeterminato "danno estetico", pretese che vanno reiette già solo per la mancanza di qualsivoglia indicazione al loro proposito.

                                3.2   La pretesa principale di fr. 16'042.-- concerne, come si è visto sopra, la maggiore spesa determinata dalla necessità, per imposizione dell'autorità (cfr. plico doc. E), di costruire un muro di contenimento in beton o un muro facciavista in luogo del muro originariamente realizzato con le pietre rinvenute in occasione dello scavo per le due case (cfr. le foto annesse al doc. C).

                                         Così intesa, la pretesa è però manifestamente infondata: la spesa di fr. 18'119.--, inferiore oltretutto a quanto calcolato dal perito, costituisce a ben vedere quanto occorreva spendere per realizzare un muro di contenimento totalmente conforme alle normative edilizie, rispondente perciò anche ai dettami di carattere estetico. Trattandosi di importo che l'attore avrebbe comunque (cioè anche in caso di corretto adempimento da parte del convenuto) dovuto spendere, esso è di principio estraneo al computo di un eventuale pregiudizio risarcibile. Allo stesso modo, nemmeno i fr. 2'077.-- di costo del muro eseguito con i massi provenienti dallo scavo sono in qualche modo computabili, trattandosi del costo di un'opera non conforme alle normative edilizie.

                                         La richiesta dell'attore ha invece senso solo se si ammette che con il medesimo importo di fr. 2'077.--, che l'attore afferma essere stato speso per il muro in massi, sarebbe stato possibile costruire un muro conforme alle norme edilizie.

                                         Tale eventualità, a non averne dubbi, esiste tuttavia solo allo stadio di illazione dell'attore medesimo, che sostiene, ma ben si guarda dal dimostrare, che "non v'è nemmeno chi non possa vedere come un muro con trovanti più piccoli (che sarebbero stati accettati dall'Autorità) sarebbe costato esattamente come quello coi grossi trovanti (visto che tutto il materiale era presente in loco, derivando dagli scavi e dalla sistemazione del terrapieno)" (appello, pag. 7 e 8).

                                         Tale allegazione, oltre che non comprovata, è a prima vista smentita già solo sulla base della comune esperienza. L'attore tenta in effetti di  parificare il basso costo da lui pagato per un'operazione di semplice spostamento con un mezzo meccanico di massi e terra di scavo, cui egli ha tentato di dare le sembianze di un muro di contenimento, con la costruzione di "un muro con trovanti più piccoli", ovvero con la costruzione di un muro di contenimento in sasso, operazione notoriamente più onerosa della stessa costruzione in calcestruzzo, occorrendo un elevato numero di ore per adattare e mettere in sede i sassi, che oltretutto non provengono dai residui di scavo. Del resto l'attore ha alla fine optato per la costruzione in calcestruzzo del costo di fr. 18'000.-- e rotti, il che permetterebbe di ritenerlo assai sprovveduto qualora egli avesse fatto tale scelta a detrimento di quella di un muro in sasso, più gradevole esteticamente e disponibile, a suo dire, per soli fr. 2'077.--.

                                         In definitiva, delle due l'una: o l'attore ha speso fr. 18'000.-- perché quello era l'importo che si doveva spendere per costruire in conformità alle norme di PR, e perciò non vi è danno risarcibile a meno che, come rettamente afferma l'appellato, non si voglia ritenere un inesistente obbligo del convenuto alla fornitura gratuita del muro; oppure l'attore ha speso fr. 18'000.-- quando -come egli afferma- avrebbe potuto spendere solo fr. 2'000.--, con il che il danno sarebbe stato causato dal suo stesso comportamento, e nemmeno in questo caso vi sarebbe spazio per un risarcimento.

                                   4.   A titolo ulteriormente abbondanziale va comunque confermata la validità dalla valutazione probatoria che ha condotto il Pretore, alle cui considerazioni può essere rinviato integralmente, ad ammettere che la relazione tecnica doc. C è stata predatata per tentare di giustificare a posteriori, nella procedura di licenza edilizia in sanatoria, l'indebita soluzione edilizia voluta dall'attore per il muro di contenimento.

                                         Basti soggiungere in questa sede, quale ulteriore elemento derivante dalla comune esperienza, che certo non occorreva rivolgersi ad un progettista diplomato per concepire l'orribile ma economica soluzione consistente in null'altro che l'accatastare lungo i confini della proprietà i massi più grossi rinvenuti durante lo scavo.

                                         Ne deve seguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.

                                         Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 20 gennaio 2000 di __________ è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                            fr.         550.-b)  spese                                              fr.           50.--

                                         T otale                                               fr.         600.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 900.-- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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