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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.07.2000 12.2000.104

14 juillet 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,342 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2000.00104

Lugano 14 luglio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella procedura in materia di contratto di lavoro inc. DI.96.28 della Pretura di Mendrisio-Sud promossa con istanza 2 febbraio 1996 da

__________ rappr. da __________

  contro  

__________  

                                          in cui l’istante, riducendo la propria domanda in corso di causa, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del salario del periodo di disdetta di due mesi, e della tredicesima mensilità del 1995;

Domanda avversata dalla convenuta, che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'istante al pagamento di fr. 10'500.-- oltre interessi a titolo di risarcimento danni;

Il Pretore con sentenza 2 giugno 2000 ha ammesso l'istanza per fr. 6'384.80 oltre interessi e respinto la riconvenzionale;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 14 giugno 2000 chiede la

riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione dell'istanza;

Appello sul quale l'istante non si è espresso;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Ritenuto

in fatto:

                                   A.   L’istante sostiene di avere lavorato dal 1° dicembre 1994 per la convenuta quale autista, e di essere stato licenziato il 27 dicembre 1995, provvedimento che egli avrebbe ricevuto solo il 2 gennaio 1996.

                                          Non avendo più percepito salario dopo quello del dicembre 1995, egli -dopo avere rettificato le proprie richieste all'udienza di discussione- postula il pagamento delle mensilità di gennaio e febbraio 1996 e della tredicesima mensilità per il 1995.

                                   B.   All’udienza di discussione del 2 aprile 1996 la  convenuta si è opposta alla pretesa, sostenendo di avere licenziato l'istante con effetto immediato già il 16 ottobre 1995 per il motivo di 3 incidenti stradali avuti dal dipendente, ragione per cui nulla gli sarebbe dovuto, mentre che egli dovrebbe risarcire il danno di fr. 10'500.-- causato con i predetti incidenti, importo oggetto di domanda riconvenzionale.

                                   C.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ammesso che effettivamente la convenuta avrebbe pronunciato in forma orale la disdetta del contratto di lavoro già il 16 ottobre 1995, disdetta che costituirebbe licenziamento in tronco stante l'affermazione in tal senso da lei fatta all'udienza di discussione.

                                          L'istante avrebbe però lavorato anche dopo tale data, fino al 31 dicembre 1995, ragione per cui andrebbe ammesso il perfezionarsi di un nuovo rapporto di lavoro, disdicibile al più presto per il 29 febbraio 1996. All'istante sarebbe di conseguenza dovuto il salario di gennaio e febbraio 19967, come pure il 50% della tredicesima mensilità per il 1995 previsto dal CCL di categoria. Del tutto infondata sarebbe di contro la riconvenzionale.

                                   D.   Delle argomentazioni e domande dell'appellante si dirà nei considerandi che seguono.

                                          L'istante non ha presentato osservazioni al gravame.

Considerato                

in diritto:

                                    1.   Il gravame, limitato a poco più di una pagina allestita dalla convenuta personalmente, che in questa sede ha rinunciato al patrocinio del proprio legale, non contiene alcuna argomentazione da contrapporre a quelle di cui al giudizio impugnato, in virtù di cui dovrebbe essere accolta la sua domanda riconvenzionale. Se ne deve necessariamente concludere (specie alla luce del fatto che non vi è una formulazione della domanda di giudizio conforme all'art. 309 cpv. 1 lit. e CPC) per la rinuncia della convenuta a riproporre in questa sede la propria domanda riconvenzionale.

                                    2.   Litigiosa rimane perciò unicamente la questione del momento della fine del rapporto contrattuale, che l'appellante, invocando le risultanze dell'istruttoria, situa al 31 dicembre 1995 per effetto della disdetta ordinaria che essa avrebbe comunicato oralmente al dipendente in data 16 ottobre 1995.

                                          Quand'anche ciò fosse vero, la convenuta dovrebbe comunque versare all'istante la tredicesima mensilità per il 1995 nella misura di fr. 1'197.15 indicata dal Pretore (consid. 5), ragione per cui anche questa parte del giudizio di prima sede va ritenuta acquisita per la mancanza di motivazioni di fatto o di diritto atte a confutarla (art. 309 cpv. 1 lit. f CPC).

                                    3.   A sostegno della propria tesi la convenuta invoca le deposizioni testimoniali di __________ e __________.

                                          A torto, dovendo la corretta valutazione di tali deposizioni ai sensi dell'art. 90 CPC nel contesto di tutti gli atti della causa condurre al risultato di ritenere non provata l'asserita disdetta del 16 ottobre per il 31 dicembre 1995.

                                 3.1   __________ è assai esplicito nel sostenere di avere licenziato l'istante il 16 ottobre per il 31 dicembre 1995 ("Lo abbiamo fatto chiamare e, presente mio figlio (di ciò sono sicuro), gli ho detto che era licenziato e che il rapporto di lavoro sarebbe terminato alla fine di dicembre 1995").

                                          La testimonianza è di per sé esplicita, e non abbisogna di particolari interpretazioni.

                                          Ciò che la rende sospetta è il fatto che essa proviene da una persona che si identifica con la parte convenuta: benché __________ si sia professato "indifferente" all'esito della lite, non risulta che il Pretore gli abbia chiesto chiarimenti circa la sua posizione all'interno della ditta e per rapporto al capitale azionario. Certo è che egli la vincola con la propria firma individuale, e che egli è direttamente coinvolto nella fattispecie, avendo sottoscritto tutti i documenti rilevanti prima della causa (doc. B, F, G), come pure -addirittura- l'appello in rassegna.

                                          Risulta inoltre dalla sua deposizione che l'iniziativa di licenziare l'istante è stata presa da lui, senza necessità di avere il consenso di altri organi della società, ma solo dopo una consultazione con il figlio _________ ("A seguito di questo terzo episodio mi sono consultato con mio figlio e abbiamo deciso di licenziare __________ "). Se ne ricava la fondata impressione per cui la ditta convenuta sarebbe un'azienda di famiglia, la cui volontà viene formata dai signori __________, ragione per cui la deposizione di __________ risulta di dubbia attendibilità, corrispondendo alla volontà della convenuta, di cui egli è almeno organo di fatto, così da dovere essere considerata alla stregua di un'affermazione di parte.

                                 3.2   Analoghe argomentazioni valgono ovviamente per la deposizione del figlio __________ i, il quale non riveste forse funzione di organo della convenuta, ma depone in favore del padre che lo è.

                                 3.3   La veridicità della tesi della convenuta, e con essa la fedefacenza delle cennate deposizioni, appare dubbia  anche alla luce della contraddizione con la tesi, sostenuta all'udienza di discussione dalla convenuta (in quell'occasione patrocinata da un legale, assenti i signori __________), secondo cui il 16 ottobre 1995 l'istante sarebbe addirittura stato licenziato in tronco.

                                          Come giustamente osserva il Pretore, anche nella procedura speciale per le azioni derivanti dal contratto di lavoro le parti sono vincolate alle affermazioni di fatto rilasciate nella prima parte della procedura. Non è perciò ammissibile -e non solo nell'ottica della valutazione delle deposizioni dei signori __________ - che la datrice di lavoro sostenga dapprima di avere proceduto ad un licenziamento in tronco (che non ha però messo fine alla prestazione lavorativa dell'istante), e che in seguito essa -chiaramente ai fini della causa, e sulla scorta di testimonianze dubbie- adduca la diversa tesi dell'avvenuto licenziamento ordinario.

                                 3.4   Va infine considerato anche il sibillino tenore della lettera 27 dicembre 1995 della convenuta (doc. C), che non è per nulla perentoria e definitiva nell'indicazione del momento della cessazione del contratto di lavoro, lasciando al contrario aperta la possibilità della sua prosecuzione anche dopo la fine di quell'anno: "Ora se lei vorrà ancora lavorare i prossimi due mesi sono a suo rischio in quanto se varrà riconosciuta la sua mancanza grave e le nostre dimissioni datele verbalmente subirà un'evidente detrazione di quanto da lei presumibilmente richiesto".

                                          Pertanto, in queste circostanze bene ha fatto il Pretore ad identificare con la fine del mese di febbraio del 1996  il momento della cessazione degli effetti del contratto di lavoro.

                                          Ne deve conseguire, in assenza di migliori censure, la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.

                                          Non si prelevano tasse o spese. Non si attribuiscono ripetibili.

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia

                                     I.   L’appello 14 giugno 2000 di __________ è respinto.

                                    II.   Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   III.   Intimazione:       -    __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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