Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2000 12.2000.102

16 juin 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·429 mots·~2 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.2000.00102

Lugano 16 giugno 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa DI.2000.00012 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 2/3 marzo 2000 da

__________ __________ __________  

contro

__________  

in materia di assunzione di una prova peritale a futura memoria che il Pretore ha accolto con decreto 17 marzo 2000.

Ed ora, presentata la perizia dal perito arch. __________ in data 26 aprile 2000, sull'appello 9 giugno 2000 della ditta convenuta nei confronti del decreto di stralcio 6 giugno 2000 del Pretore e della pedissequa decisione con la quale sono dichiarate irricevibili le eccezioni, sollevate dalla stessa convenuta dopo aver conosciuto il contenuto della perizia, riguardanti la mancanza di urgenza per l'ammissibilità di alcuni quesiti e la competenza del foro adito.

Letti ed esaminati gli atti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

                                         che per l'art. 451 CPC i decreti che ammettono la prova a futura memoria sono inappellabili;

                                         che, a maggior ragione, non si può entrare nel merito di un appello nei confronti di una decisione che chiude la procedura di assunzione della prova a futuro nemmeno per questioni riguardanti il foro competente che la parte convenuta non ha mai sollevato al momento di discutere l'istanza nei confronti della quale ha persino dichiarato di non opporsi;

                                         che, infatti, il foro di Leventina è competente per l'art. 450 cpv. 1 litt. a) CPC e l'eccezione di foro deve essere proposta dalla parte che se ne prevale (art. 98 CPC) al momento di discutere l'istanza, ultima possibilità per sollevare tal eccezione (in analogia con la procedura di merito che indica nella risposta tale stadio preclusivo: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 98 m. 8);

                                         che anche la questione dell'urgenza o meno di alcuni quesiti peritali non può essere oggetto di impugnativa cantonale di fronte  all'accoglimento, come in realtà si è verificato, dell' istanza di prova a futuro;

                                         che l'appello di __________ è così irricevibile, come lo sarebbe stato se presentato nei confronti del decreto di ammissione della perizia, e come tale può essere sancito nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313 bis CPC;

                                         che la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell'appellante;

per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente TG

pronuncia

                                   1.   L'appello 9 giugno 2000 di __________ è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese in complessivi Fr. 100.- sono a carico dell'appellante.

                                   3.   Intimazione alle parti.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2000.102 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2000 12.2000.102 — Swissrulings