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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.03.2000 12.1999.241

2 mars 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·843 mots·~4 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.1999.00241

Lugano 2 marzo 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa appellabile in materia di contratto di locazione OA.1998.342 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 6 maggio 1998 da

avv. __________ avv. __________

  contro  

__________ avv. __________  

con cui gli istanti hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 5'948.85 oltre interessi (domanda estesa in corso di causa per effetto della scadenza di nuove pigioni) e l'accertamento del fatto che l'ente locato misura 146 mq, superficie da porre a base del computo della pigione scalare;

Domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con sentenza 18 settembre 1998 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 9'134.30 oltre interessi, accertando che la superficie dell'ente locato è di mq 146,645 e determinando la pigione annua scalare per il residuo periodo di durata contrattuale;

Appellante la convenuta, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 20 dicembre 1998 chiede che la sentenza impugnata sia integralmente annullata;

Mentre gli istanti con osservazioni 21 gennaio 2000 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Ritenuto

in fatto:

                                          che le parti -gli istanti conduttori e la convenuta locatrice- il 22 dicembre 1995 hanno stipulato un contratto di locazione della durata di 5 anni, rinnovabile per i locali adibiti a studio legale nello stabile di cui in via __________ a __________ ad un canone iniziale di fr. 40'300.-- annui, soggetto ad aumenti scalari sino ai fr. 46'500.-- del 5. anno (doc. A);

                                         che il canone era pattuito per una superficie di 156 mq;

                                         che con l'istanza in rassegna i conduttori hanno addotto una minor superficie dell'ente locato, che misurerebbe solo 146 mq, e hanno di conseguenza chiesto la proporzionale riduzione del canone e la restituzione dei maggiori pagamenti effettuati;

                                         che la convenuta si è opposta all'istanza sostenendo che la pigione non sarebbe stata pattuita solo in base alla superficie, ma in base ad altri parametri, ragione per cui le sarebbero dovuti gli importi stabiliti contrattualmente indipendentemente da un eventuale errore nella trascrizione della superficie dell'ente locato;

                                         che il Pretore nel giudizio impugnato, accertato che la superficie degli uffici sarebbe effettivamente di soli 146,645 mq, ha stabilito che il canone sarebbe stato pattuito proprio in base alla superficie, ragione per cui la minor superficie costituirebbe difetto dell'ente locato, e comporterebbe il corrispondente accoglimento delle domande degli istanti;

                                         che con l'appello la convenuta postula l'annullamento della sentenza impugnata;

                                         che con osservazioni 21 gennaio 2000 gli istanti si oppongono al gravame;

Considerato

in diritto:

                                         che l'art. 309 cpv. 2 CPC impone che l'atto di appello, pena la sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), contenga le domande (lit. e) e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (lit. f);

                                         che la domanda di giudizio dell'appello è unicamente quella della declaratoria di nullità del giudizio impugnato (pag. 11: "la sentenza della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, del 7 dicembre 1999 di cui all'incarto no. OA.1998.00342 è integralmente annullata");

                                         che l'appellante non invoca tuttavia alcun motivo di nullità;

                                         che per costante giurisprudenza è considerato inammissibile l'appello che si limita a chiedere che la sentenza pretorile venga annullata senza, per questo, invocare particolari motivi di annullamento (II CCA 11 febbraio 2000 in re L./A. SA, 9 settembre 1998 in re M./G., Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 309, n. 4);

                                         che le domande d'appello devono essere, infatti, intese alla modifica della sentenza impugnata alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte che appella (Cocchi/Trezzini, ibidem);

                                         che la formulazione chiara delle domande è imprescindibile poiché esse delimitano la portata dell'appello, dal momento che in seconda sede l'autorità giudicante è vincolata dalle domande di parte, pena la nullità della sua sentenza (ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.);

                                         che l'applicazione della nullità del gravame non configura pertanto eccesso di formalismo (ICCTF citata), specie in presenza di una parte debitamente patrocinata (II CCA 11 febbraio 2000 e 9 settembre 1998 citate), cognita perciò dei requisiti formali che il legislatore pone al riguardo dell'atto di appello;

                                         che la declaratoria di nullità del gravame configura un caso di soccombenza dell'appellante, al quale vanno di conseguenza accollati gli oneri della procedura;

                                         che le ripetibili vanno comunque equitativamente ridotte, non avendo i resistenti individuato il vizio formale che rendeva superfluo dilungarsi ulteriormente sul merito della vertenza;

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 20 dicembre 1999 di __________ è dichiarato nullo.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                                 fr.       370.-b)  spese                                                   fr.         30.--

                                         T otale                                                    fr.       400.-già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte complessivi fr. 300.-- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:    -  __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

12.1999.241 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.03.2000 12.1999.241 — Swissrulings