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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.01.2000 12.1999.237

26 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·914 mots·~5 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.1999.00237

Lugano 26 gennaio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa in procedura ordinaria appellabile inc. OA.98.316 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 28 aprile 1998 da

                                         __________

                                         rapp. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'308.80 oltre interessi, domanda aumentata a fr. 49'308.-- oltre interessi in sede di replica;

E ora sull’istanza di assistenza giudiziaria introdotta dall'attore il 31 maggio 1999, che il Pretore con decreto 30 novembre 1999 ha respinto;

Appellante l’attore, che con atto di appello del 10 dicembre 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’istanza di assistenza giudiziaria;

Mentre la convenuta con osservazioni del 17 dicembre 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Ritenuto

in fatto:

                                          che con petizione 28 aprile 1998 l’attore sostiene di essere stato vittima il 28 febbraio 1997 di un incidente della circolazione, causato da un veicolo assicurato dalla convenuta, che gli avrebbe causato un'incapacità lavorativa, e pertanto un danno economico per perdita di guadagno, oltre a spese di trasferta e spese legali preprocessuali, e torto morale, il tutto per fr. 24'308.80 oltre interessi;

                                          che in replica l'attore ha aumentato la propria domanda a fr. 49'308.-- oltre interessi;

                                          che l'attore, dichiaratosi privo di mezzi, con istanza del 31 maggio 1999 ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria;

                                          che il Pretore ha respinto l'istanza ritenendo che le domande dell'attore, eccezion fatta per posizioni di danno secondarie ammontanti a complessivi fr. 6'308.80, risulterebbero a questo stadio della causa prive di possibilità di esito favorevole;

                                          che delle argomentazioni dell'appellante -postulante la riforma del decreto pretorile nel senso di ammettere l’istanza di assistenza giudiziaria- e di quelle della resistente -che propone a giudizio la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi;

Considerato

in diritto:

                                          che giusta l’art. 155 CPC le persone fisiche che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l'assistenza giudiziaria, tranne che nel caso in cui questa non presenti probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC);

                                          che la questione non va evidentemente posta in astratto, ma bensì con riferimento alle particolarità del caso in esame;

                                          che la causa in questione ha un valore di fr. 49'308.-- oltre interessi, e rientra così nel novero di quelle comprese tra i fr. 20'000.-- e i fr. 50'000.-- ai sensi degli art. 17 LTG e 9 TOA;

                                          che pertanto la tassa di giustizia può essere stimata in fr. 1'500.--, il costo della richiesta perizia in fr. 3'000.-- mentre l'onorario del patrocinatore potrebbe essere aggirarsi sui fr. 5'500.-- per la trattazione dell'intera pratica;

                                          che tuttavia va considerato che la domanda di assistenza giudiziaria non è stata presentata all'inizio della causa, ma ad istruttoria avanzata;

                                          che la domanda di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 155, n. 6), e pertanto essa, se accolta, concederebbe il richiesto beneficio solo a far tempo dal 31 maggio 1999;

                                          che a quel punto l'attore aveva già anticipato fr. 1'000.-- sulla tassa di giustizia e il patrocinatore aveva svolto almeno i 2/3 del proprio mandato;

                                          che pertanto l'onere residuo è di fr. 500.-- di tassa di giustizia, di fr. 1'830.-di spese di patrocinio e di fr. 3'000.-- di spese peritali, per complessivi 5'530.--;

                                          che a sostegno dell'asserita indigenza, intesa con ciò l'impossibilità di disporre del predetto importo di fr. 5'530.--, l'istante ha prodotto il consueto formulario municipale (doc. V), cui è annessa la dichiarazione d'imposta per il biennio in corso;

                                          che nel formulario l'istante dichiara, contrariamente al vero, di non disporre di risparmi, e nella dichiarazione fiscale egli omette di dichiarare proventi da titoli e capitali;

                                          che egli risulta per contro essere titolare presso il __________ del libretto di risparmio con interesse preferenziale n. __________ (doc. D);

                                          che va inoltre ritenuto che la convenuta ha versato all'attore anticipi per complessivi fr. 6'000.--, importo che l'attore poteva impiegare per finanziare la presente causa;

                                          che secondo la sua dichiarazione d'imposta l'attore, anche prescindendo dalla donazione immobiliare fatta al figlio l'11 giugno 1997, possiede tuttora una sostanza immobiliare di fr. 38'621.--, ampiamente sufficiente per far fronte agli oneri della causa;

                                          che difatti l'attore si professa proprietario di rustici e vigneti, e la causa verte appunto sul tema delle conseguenze finanziarie dell'impossibilità per lui a provvedere alla gestione di questa sostanza;

                                          che egli dichiara infine di vivere in un appartamento di sua proprietà (doc. V, pag. 1);

                                          che in simili circostanze l'attore è ben lungi dal dovere essere considerato indigente ai sensi dell'art. 155 CPC;

                                          che merita pertanto conferma, seppure in base ad un'altra motivazione, la decisione del Pretore di respingere la richiesta di assistenza giudiziaria;

                                          che l'appello deve perciò essere respinto;

                                          che gli oneri di questa procedura seguono la soccombenza del ricorrente (art. 148 CPC);

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                     I.   L’appello 10 dicembre 1999 di __________ è respinto.

                                    II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                          a)  tassa di giustizia                                          fr.    280.-b)  spese                                                             fr.      20.--

                                          T otale                                                             fr.    300.-sono a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.-- per ripetibili d’appello.

                                   III.   Intimazione:    -  __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.1999.237 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.01.2000 12.1999.237 — Swissrulings