Incarto n. 12.1999.00234
Lugano 18 febbraio 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, vicepresidente Zali e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, astenuto)
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.44 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 7 marzo 1997 da
__________
rappr. dall'avv. __________
contro
__________
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’467.90 oltre interessi ex art. 58 CO;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 15 novembre 1999 ha accolto per fr. 11'701.10 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 7 dicembre 1999 chiede, previa assunzione di una nuova prova peritale, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l'attore con osservazioni 20 gennaio 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto sostenuto in petizione, l’attore, alla guida della sua vettura BMW 320, il 13 aprile 1996 alle 19.20 circa, percorreva via __________ a __________ in direzione di via __________ allorché, in corrispondenza del cantiere della convenuta per la nuova scuola per apprendisti di cui al n. civico 29, una repentina raffica di vento avrebbe spostato sul campo stradale un cartello edile dell'impresa convenuta che non era stato adeguatamente assicurato. La collisione con il cartello avrebbe causato il rovesciamento del veicolo condotto dall'attore, che sarebbe così andato distrutto.
Ne conseguirebbe, ex art. 58 CO o, in subordine, ex art. 41 CO, l'obbligo della convenuta di risarcire il danno, pari a complessivi fr. 14'467.90 oltre interessi.
B. La convenuta si è opposta alla petizione contestando che il vento abbia spostato il di lei cartello, mentre sarebbe invece l'attore, che avrebbe perso il controllo del proprio veicolo, ad essere salito sul marciapiede dove avrebbe urtato il cartello. Il vento, che soffiava quel giorno a soli 50 km/h, non avrebbe del resto avuto la forza di spostare il cartello, debitamente affrancato ad un basamento del peso di kg. 200 ed in loco da circa due anni, senza che si fossero mai verificati problemi anche in occasione di venti ben più forti. Non vi sarebbe perciò alcun obbligo per la convenuta al risarcimento del contestato danno.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, fatte proprie le risultanze peritali, ha ritenuto che il cartello si sarebbe almeno in parte spostato sulla carreggiata a causa del vento a raffiche, e che in quella posizione, diversa da quella originaria, esso sarebbe stato urtato dal veicolo dell'attore.
Dovendosi applicare alla fattispecie l'art. 58 CO, ne conseguirebbe l'obbligo per la convenuta di rimborsare l'accertato danno di fr. 11'701.10 oltre interessi.
D. Delle argomentazioni dell'appellante -che, previo esperimento di una nuova perizia, chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso della reiezione della petizione- e di quelle del resistente -che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
considerato
in diritto:
1. Il cartello incriminato è largo metri 1,9 (perizia, pag. 14). Esso era inizialmente posto sul marciapiede sulla destra rispetto alla direzione di marcia dell'attore, in corrispondenza dell'inizio dell'aiuola alberata, così come visibile nelle foto a pag. 10 e 11 della perizia, in cui la sua precedente presenza è desumibile dall'ombra di sporcizia rimasta sul sedime.
La base dell'aiuola è invece larga m. 1,47 (complemento di perizia, pag. 30), ragione per cui a causa della sua maggiore larghezza il cartello nella sua posizione iniziale non combaciava perfettamente con il bordo dell'aiuola, ma doveva sporgere o sulla destra (cioè sul marciapiede), o sulla sinistra (cioè sulla corsia ciclabile di via __________), oppure ancora, parzialmente, in entrambe le direzioni.
1.1 Stante la larghezza del cartello di m. 1,9, sembrerebbe logico che la sporgenza rispetto al bordo dell'aiuola, quale ne fosse la direzione, doveva ammontare a complessivi m. 0,43.
La perizia indica invece una sporgenza di 50 cm, ma il dato risulta essere il frutto di soli argomenti deduttivi (complemento, pag. 30: "date le caratteristiche della base della struttura la zavorra (sacchi di sabbia, assi, ecc.) viene per forza di cose a sporgere dalla base stessa del cartello"), ed è inoltre contraddittoria nella misura in cui attribuisce la sporgenza iniziale del cartello nella misura di 50 cm alla presenza della zavorra, salvo poi dubitare che al momento dell'incidente detta zavorra fosse in loco (perizia, pag. 13; complemento, pag. 31).
Deve perciò essere ritenuta una sporgenza di complessivi cm 43.
1.2 Quo alla direzione di detta sporgenza, le parti nei propri allegati introduttivi hanno concordemente affermato che la posizione iniziale del cartello era sul marciapiede (petizione, punto 1, pag. 1: "Da notare che il cartello in questione si trovava sul marciapiede -come detto- non assicurato convenientemente"; risposta, ad 1, pag. 5: "…la teste __________, sopraggiungendo in direzione opposta a quella dell'attore, non poteva vedere la base del cartello in quanto questo trovandosi regolarmente sul marciapiede (e solo in quella posizione) era nascosto dal muretto …"), il che significa che l'eventuale sporgenza dal bordo dell'aiuola riguardava comunque il solo marciapiede, e non anche il campo stradale.
Il teste ing. __________ ha confermato la concorde affermazione delle parti, precisando che "il cartello pubblicitario era stato posato rispettando le norme del regolamento comunale che vietano la sporgenza sul campo stradale", il che significa che la posa del cartello non è avvenuta in maniera casuale, ma che al contrario la convenuta si è posta il problema della sua corretta ubicazione, che essa non aveva particolare motivo di risolvere in maniera lesiva del citato regolamento.
La teste __________ nella deposizione resa avanti alla polizia il 5 maggio 1996 conferma che il cartello si trovava sul marciapiede ("posso affermare che il cartello, che poi ho notato in un secondo tempo, si trovava sicuramente sul marciapiede alla destra della vettura coinvolta nel sinistro"). La validità di questa deposizione è da apprezzare alla luce del fatto che la teste, con notevole precisione ha correttamente situato ogni dettaglio, ossia l'albero, l'aiuola e il cartello: "Questo veicolo, come detto, si era spostato sulla destra fino a farmi pensare che avesse addirittura colliso con la pianta sita nell'aiuola che separa il marciapiede dalla carreggiata. Infatti non ho visto l'urto contro la base del cartello poiché questo era nascosto dalla pianta stessa essendo posto sul marciapiede", il che esclude che potesse esservi una sporgenza di 50 cm del cartello sul campo stradale.
Questa deposizione collima con gli accertamenti di cui al rapporto di polizia, ed in particolare con il fatto che sul bordo dell'aiuola vi sono tracce di pneumatico (cfr. anche perizia, pag. 6), così da doversi ammettere che la ruota anteriore destra della vettura dell'attore vi abbia strisciato contro, e che perciò la base del cartello si trovava in corrispondenza con quel punto, e non sporgeva perciò per 40 o 50 cm sulla carreggiata.
Anche le fotografie di cui alla perizia giudiziaria (pag. 10 e 11) mostrano con chiarezza i segni lasciati dalla prolungata presenza del cartello, ed è manifesta -contrariamente a quanto afferma il perito (pag. 12)- l'esistenza di una sporgenza (rispetto al bordo dell'aiuola) nella direzione del marciapiede, mentre un segno analogo non è a prima vista riconoscibile anche sulla strada. D'altro canto anche il perito ha rilevato che la carreggiata si trova ad un livello di alcuni centimetri più basso rispetto a quello del marciapiede, così che in caso di sporgenza sulla carreggiata si avrebbe avuto un piano d'appoggio non ottimale (pag. 13), di modo che siffatta soluzione appare a maggior ragione illogica agli occhi di una ditta cosciente dell'esistenza del regolamento comunale, visto che in pratica la soluzione lecita era anche quella più pratica.
La perizia attribuisce invece la sporgenza di 50 cm interamente alla corsia ciclabile, ma invano si cercherebbero le ragioni oggettive di questo responso: sulla valutazione delle fotografie il perito sbaglia laddove non vede che i segni di usura oltrepassano il bordo dell'aiuola nella direzione del marciapiede e per il resto nulla, se non le predette incongruenti deduzioni relative alla zavorra, concorrono a rendere attendibile il responso.
1.3 Se ne conclude, in base a questi elementi di giudizio, che la posizione iniziale del cartello era interamente sul marciapiede.
2. Il successivo punto di questione è quello a sapere se detto cartello negli istanti immediatamente precedenti l'incidente occorso all'attore si sia o meno spostato dalla predetta posizione iniziale per effetto del vento, che nell'occasione spirava ad una forza massima di 50 km/h.
Il Pretore, facendo proprie le risultanze della perizia, ha dato risposta affermativa al quesito, ammettendo che il cartello per effetto del vento si sarebbe mosso sulla carreggiata al momento del transito dell'attore (consid. C, D, E).
2.1 In senso contrario a tale versione dell'accaduto depongono i seguenti elementi di giudizio:
2.1.1 Come giustamente rilevato dalla convenuta (risposta, pag. 2 e 3), le dichiarazioni rese in proposito dall'attore alla polizia cantonale non sono lineari, ma sono al contrario tra loro inconciliabili: il 14 aprile, ossia il giorno dopo l'incidente, egli ha affermato che il cartello "cadeva sul campo stradale mentre io transitavo", mentre il 24 aprile egli ha sostenuto che esso "si trovava, con la sua base destra, circa all'altezza della linea tratteggiata della corsia ciclabile", ossia "era in piedi e si era appena spostato sulla carreggiata a causa di una raffica di vento", il che significherebbe che se la base destra si trovava sulla delimitazione della corsia ciclabile, la corsia di marcia dell'attore doveva essere ostruita dall'intera larghezza del cartello.
2.1.2 Siffatta (contraddittoria) versione dei fatti non trova riscontro nelle affermazioni della teste __________ -cui va attribuita particolare importanza perché è l'unica ad avere visto l'incidente-, che sia in sede di interrogatorio di polizia che avanti al Pretore ha affermato di avere visto la vettura dell'attore dapprima spostarsi verso destra, e solo in un secondo tempo sollevarsi per effetto di un urto avuto con la parte anteriore destra, il che esclude la tesi del cartello che si muove da solo.
Inoltre la teste esclude esplicitamente che il cartello sporgesse in maniera significativa sulla carreggiata, affermando al contrario che esso si trovava sul marciapiede.
2.1.3 Tutti i dipendenti della ditta convenuta hanno concordemente riferito sulle modalità con cui il cartello era stato zavorrato, così da renderlo stabile anche in caso di vento. Il cartello era in loco da circa due anni, periodo in cui, con ogni verosimiglianza, aveva sopportato senza muoversi venti anche sensibilmente più forti di quello che spirava la sera dell'incidente.
Esso veniva inoltre regolarmente verificato, cosa che è avvenuta per l'ultima volta il venerdi pomeriggio, ossia il giorno precedente l'incidente, momento in cui il cartello risultava ancora regolarmente zavorrato (deposizioni __________, __________).
2.1.4 Il teste ing. __________, dipendente della convenuta con mansioni di capo cantiere, sentito in polizia il 29 aprile 1996 ha riferito di avere riscontrato, dopo l'incidente, un segno sull'albero posto dietro il cartello (visibile sulle foto di cui al doc. 2) ad un'altezza di circa 3 metri, il che permette di dedurre che esso è stato fatto dal cartello in occasione dell'incidente, che perciò si trovava nella sua posizione di sempre.
2.2 Nel senso del giudizio pretorile depongono invece i riscontri che seguono:
2.2.1 La perizia (pag. 20) sostiene che la tesi della caduta del cartello "è l'unica attendibile e dimostrabile", visto che sarebbe impossibile l'ipotesi della collisione frontale della vettura con il cartello, e questo per il motivo che lo spoiler anteriore della BMW non si è rotto nell'incidente (pag. 15; cfr. anche complemento, pag. 32).
2.2.2 Lo spostamento del cartello per effetto del vento era però unicamente possibile se esso era privo della zavorra che l'ha ancorato in quel posto per circa due anni, il che sembrerebbe risultare dalla deposizione __________, abitante nelle vicinanze e conoscente dell'attore, il quale percorreva abitualmente quel tratto di strada per portare a passeggio i suoi cani e rammenta che già la sera prima dell'incidente i blocchi di granito non si trovavano al loro posto.
2.3 Vi sono poi altri elementi di giudizio da considerare, che di per se stessi non depongono a favore di una delle due tesi.
2.3.1 Il teste __________, pure presente al momento dell'incidente, ha volto lo sguardo verso la direzione in cui esso accadeva solo dopo avere sentito il primo impatto. Avanti alla polizia egli ha affermato di non avere notato la posizione del cartello prima della collisione, ma sostiene di aver visto la ruota anteriore destra della vettura salire sulla struttura triangolare del cartello (ovviamente sul lato sinistro), la quale avrebbe fatto da trampolino e provocato il ribaltamento della vettura.
2.3.2 A titolo generale deve essere soggiunto che l'attore al momento del sinistro era in possesso della licenza di condurre da poco più di 3 mesi, il che attesta di un'esperienza di guida assai limitata, ed inoltre egli era in possesso della vettura BMW da soli 10 giorni, ad ulteriore indizio di una non perfetta padronanza del veicolo.
3. Sulla base di questi elementi, questa Camera non può condividere la conclusione secondo cui il cartello si sarebbe inopinatamente mosso per effetto del vento, dovendosi ritenere preferibile quella secondo cui esso sarebbe rimasto al suo posto fino al momento in cui l'attore, perso il controllo della propria vettura, vi è andato addosso, utilizzando il supporto sinistro del cartello come rampa, che avrebbe provocato il sollevamento e il ribaltamento del veicolo.
Siffatta tesi è infatti nel complesso maggiormente attendibile e rispondente alle nozioni della comune esperienza e dell'ordinario andamento delle cose. Essa, contrariamente alla tesi contraria, è compatibile con l'unica testimonianza diretta (teste __________), alla quale in caso di dubbio va data la preferenza (cfr. comunque anche la deposizione __________ sulle modalità del ribaltamento), e concorda con gli altrimenti inspiegabili riscontri oggettivi costituiti dal segno lasciato dal cartello sull'albero (ignorato dalla perizia), dalla traccia lasciata dal pneumatico sul bordo dell'aiuola e dalla deformazione della base sinistra del cartello.
Vi è per contro motivo di dubitare delle emergenze della deposizione __________, risultando frutto di una serie di coincidenze il fatto che egli sia conoscente dell'attore e che abbia notato l'apparentemente insignificante dettaglio costituito dal preteso spostamento, proprio la sera prima dell'incidente, della zavorra che fissava il cartello. Circostanza questa ancor più strana se si pone mente al fatto che l'autore di tale presunto spostamento l'avrebbe fatto per il puro gusto di fare fatica, non essendo i blocchi di granito stati asportati, ma unicamente spostati senza apparente motivo.
Venendo a cadere la tesi dello spostamento del cartello (che nemmeno la perizia __________ giunge ad ipotizzare in presenza della zavorra), appare del tutto credibile e coerente la dinamica del sinistro descritta qui sopra.
4. Stabilito che il cartello non si è mosso dalla propria posizione in concomitanza del transito dell'attore, appare inapplicabile l'art. 58 CO, non essendo il sinistro riconducibile ad un vizio di costruzione o difetto di manutenzione del cartello, quand'anche lo si volesse ritenere un'opera ai sensi della norma in questione.
Dovendosi inoltre ammettere che il cartello non sporgeva sul marciapiede (cfr. consid. 1), non è neppure ipotizzabile una violazione da parte della convenuta degli art. 80 e segg. OSS in tema di demarcazione dei cantieri, così da doversi negare anche un'eventuale sua responsabilità fondata sugli art. 41 e segg. CO.
5. Non essendovi titolo su cui fondare la pretesa responsabilità della convenuta, divengono prive d'oggetto sia le sue censure attinenti alla determinazione del danno, ed in particolare al valore della vettura coinvolta nel sinistro, che la richiesta dell'esperimento di una nuova perizia, essendo le lacune del referto dell'ing. __________ sufficientemente suffragate dagli elementi oggettivi presenti nell'incarto.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, l'accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 dicembre 1999 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 5 novembre 1999 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese di fr. 4'940.-- sono a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 2'000.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.-b) spese fr. 20.--
Total e fr. 600.-già anticipati dall’appellante, sono a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 1'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario