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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.05.2000 12.1999.204

3 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,133 mots·~11 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 12.1999.00204 Rinvio TF

Lugano 3 maggio 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire sul ricorso per nullità __________ __________ 1999 (ex art. 36 CIA) presentato da

__________ SA, __________ rappr. dall’avv. __________ __________, __________  

nei confronti della decisione __________ __________ 1999 del Collegio arbitrale dell’edilizia e del genio civile istituito giusta l’art. 12 del contratto collettivo di lavoro (CCL) 1996-1997 per i lavori edili e del genio civile, che ha giudicato sul ricorso __________ __________ 1997 interposto dalla stessa __________ SA contro le decisioni __________ __________ 1997 della  

Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile, __________    

nelle procedure che riguardano accordi salariali speciali per l’anno 1997 stipulati dalla qui ricorrente con __________ suoi dipendenti.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

Considerato

in fatto e in diritto

                                   1.   Nel corso del 1997, al fine di evitare il fallimento, __________ SA ha proposto ai suoi __________ dipendenti, che hanno tutti accettato sottoscrivendo le relative dichiarazioni di adesione (plico doc. D), la riduzione della loro retribuzione salariale: pertanto lo stipendio orario di __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ (tutti classificati quale lavoratori edili B) è stato ridotto da fr. 23.65 a fr. 23.40, quello di __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ (tutti con la qualifica B) da fr. 22.15 a fr. 21.40, quello di __________ __________ e __________ __________ (entrambi con la qualifica B) da fr. 21.65 a fr. 21.40, quello di __________ __________ (B) da fr. 24.03 a fr. 23.40, quello di __________ __________ (B) da fr. 23.50 a fr. 23.40, quello di __________ __________ (B) da fr. 24.15 a fr. 23.40, quello di __________ __________ (Q) da fr. 24.40 a fr. 23.-, quello di __________ __________ (Q) da fr. 24.40 a fr. 23.15, quello di __________ __________ __________ (Q) da fr. 24.45 a fr. 23.40, quello mensile di __________ __________ (B) da fr. 4'141.- a fr. 4'100.- e quello mensile di __________ __________ (V) da fr. 4'845.- a fr. 4'800.-.

                                   2.   Nel corso del controllo del __________ __________ 1997 la Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile (in seguito: Commissione paritetica) ha evidenziato l'esistenza di tali accordi, precisando nel contempo che __________ __________ e __________ __________ non ricevevano il minimo di categoria, mentre __________ __________ andava classificato in classe Q (doc. C). Il __________ __________ 1997, rilevando come l'art. 45 CNM (contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 1995/1997, doc. K) ostasse alla stipulazione di tali accordi, essa ha invitato la ditta a ripristinare la situazione precedente con effetto al __________ __________ 1997 (plico doc. E).

                                         Il 23 luglio 1997, su richiesta della ditta, la Commissione ha provveduto ad emanare altre 23 decisioni (plico doc. G)-che invero, verosimilmente a seguito di una svista redazionale, imponevano la retribuzione oraria di fr. 24.40 per tutti i dipendenti, a prescindere dalla loro classificazione- con l'indicazione dei rimedi di diritto.

                                   3.   Con ricorso __________ __________ 1997 (doc. J) __________ SA ha impugnato davanti al Collegio arbitrale dell'edilizia e del genio civile (in seguito: Collegio arbitrale) le decisioni della Commissione paritetica, evidenziando in ordine come le stesse, sempre che costituissero valide decisioni di un organo competente, fossero state emesse in violazione del diritto di essere sentiti e nel merito contestando che le riduzioni concordate con i dipendenti, tranne forse in 4 casi (____________________, __________ __________, __________ __________ __________ -tutti classificati lavoratori edili Q- e __________ __________, cui andava pure attribuita tale classificazione), fossero contrarie a disposizioni del contratto collettivo, specialmente con riferimento ai salari minimi previsti.

                                   4.   Con un'unica decisione datata __________ __________ 1999 (doc. I) il Collegio arbitrale, composto dall'avv. __________ __________ (presidente), da __________ __________ e __________ __________, dopo aver evaso le censure d'ordine sollevate, ha respinto il ricorso ai sensi dei considerandi, accertando in sostanza che la riduzione dei salari era impossibile e che dunque gli accordi salariali conclusi con i dipendenti davano luogo a una situazione anticontrattuale; le spese di giudizio di fr. 520.- sono state caricate alle parti in ragione di metà ciascuna.

                                   5.   __________ SA ha pertanto inoltrato a questa Camera il ricorso per nullità __________ __________ 1999 che qui ci occupa, con cui chiede l'annullamento della decisione del Collegio arbitrale ed il rinvio degli atti a quest'ultimo affinché abbia a verificare che la situazione anticontrattuale relativa a 5 dipendenti (____________________, __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________) era stata nel frattempo sistemata: a suo dire, a parte i 5 casi ora evidenziati, gli accordi salariali conclusi con i dipendenti non violavano i minimi salariali stabiliti dal contratto collettivo, ciò che imponeva l'annullamento della decisione impugnata, del tutto arbitraria.

                                   6.   Con osservazioni __________ __________ 1999, dopo che la Prima Corte civile del Tribunale federale con pronunciato del __________ __________ 1999 aveva provveduto ad annullare la sentenza __________ __________ 1999 con cui questa Camera aveva dichiarato irricevibile il gravame, la Commissione paritetica postula la reiezione del ricorso per nullità con argomentazioni che verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi.

                                   7.   A questa Camera, in quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell'art. 36 lett. f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali. In sostanza, ai sensi della predetta norma, il giudizio arbitrale può essere validamente impugnato con un ricorso per nullità solo quando appaia fondato su accertamenti fattuali manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciato in evidente violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 345 e segg.).

                                         Quanto all’applicazione del diritto, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata dall’arbitro esclude la censura di arbitrio. In quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva (per tante: IICCA 26 aprile 1999 in re B. SA/W. SA, 11 giugno 1999 in re M. SA/C., 16 novembre 1999 in re E. AG/W. SA, 25 gennaio 2000 in re S./C., 8 febbraio 2000 in re B./C.; DTF 122 III 316; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).

                                   8.   Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione paritetica prima e dal Collegio arbitrale poi, la validità degli accordi di cui ai doc. 8 non va esaminata alla luce dell'art. 45 cpv. 1 CNM, norma in base alla quale i salari per i lavoratori che fisicamente non sono in grado di svolgere pienamente l'attività (lett. a) rispettivamente per quelli estranei al settore e quelli con rapporto di lavoro a carattere occasionale, giovani che non abbiano ancora raggiunto il 17° anno di età o quelli occupati per meno di due mesi nell'anno civile (per es. allievi, studenti e praticanti, lett. b) devono essere concordati per iscritto individualmente con il datore di lavoro, ritenuto che i salari base rivestono un carattere puramente indicativo.

                                         Il fatto che negli accordi ogni singolo dipendente abbia dichiarato il suo consenso alla riduzione dello stipendio "in quanto consapevole di non essere in grado -rispettivamente di non aver una preparazione ideale- di eseguire tutti i lavori relativi alla rispettiva qualifica o mansione" (doc. D) è al proposito ampiamente irrilevante: l'istruttoria ha in effetti provato che tale formulazione era stata consigliata per motivi formali dal sindacato OCST (cfr. doc. B), fermo restando però che la ricorrente non aveva mai preteso o affermato che quel motivo, che potrebbe evocare una fattispecie dell'art. 45 cpv. 1 lett. a CNM, fosse effettivamente il vero motivo per la riduzione degli stipendi.

                                   9.   La dottrina e la giurisprudenza sono unanimi nel ritenere, stante la libertà contrattuale vigente nel diritto privato, che a prescindere dai casi di infrazione a disposizioni salariali imperative previste da un contratto collettivo, cui il lavoratore non può rinunciare (art. 341 CO), l'entità del salario è e rimane fondamentalmente oggetto della libera contrattazione fra le parti (art. 322  cpv. 1 CO); in altre parole che gli accordi salariali tra datore di lavoro e lavoratore sono validi nella misura in cui non sono violati i minimi salariali o norme concernenti gli adeguamenti salariali annuali, previsti da un contratto collettivo (Rehbinder, Berner Kommentar, N. 21 con rif. ad art. 341 CO; JAR 1980 p. 311, 1981 p. 191, 1985 p. 285; IICCA 11 novembre 1993 in re B./S. SA, 30 gennaio 1996 in re Z./X. SA; del medesimo parere, con riferimento alla particolare tematica delle riduzioni di stipendio, Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, N. 17 con numerosi rif. ad art. 341 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. ed., N. 5 ad art. 341 CO).

                                         Ora, nel caso di specie il Collegio arbitrale ha giustamente riconosciuto che le norme relative ai salari minimi ed anche agli adeguamenti salariali annuali inserite in un contratto collettivo sono di regola di carattere imperativo e che pertanto alle stesse non si può in alcun modo derogare. Non può di contro essere condivisa, ed è in definitiva arbitraria, la sua successiva affermazione secondo cui in casu non essendo date le premesse per una rinuncia del credito salariale da parte del lavoratore -verosimilmente, seguendo il ragionamento del Collegio arbitrale, in quanto i singoli accordi violerebbero (tuttavia non è assolutamente dato a sapere per quale motivo di fatto e/o di diritto) i salari minimi rispettivamente le norme concernenti gli adeguamenti annuali- tanto meno sarebbe data la facoltà di modificare le disposizioni contrattuali (lodo p. 7).

                                         Gli atti vanno di conseguenza rinviati al Collegio affinché abbia a verificare se ed eventualmente per quale motivo i singoli accordi conclusi dalla ricorrente con i suoi dipendenti violino o meno i salari minimi previsti dal contratto collettivo -per inciso, i salari minimi previsti in Ticino dal CNM a far tempo dal 1° gennaio 1997 (invariati rispetto a quelli di cui all'art. 41 CNM) sono i seguenti: per i lavoratori classificati B fr. 21.40 orari rispettivamente fr. 3'820.- mensili; per i lavoratori classificati A fr. 23.40 orari rispettivamente fr. 4'185.- mensili; per i lavoratori classificati Q fr. 24.40 orari rispettivamente fr. 4'375.- mensili e per i lavoratori classificati V fr. 25.80 orari rispettivamente fr. 4'610.- mensili- rispettivamente eventuali norme imperative concernenti gli adeguamenti annuali (sempre che ne siano stati concordati per quell'anno, cfr. art. 51 CNM).

                                10.   L'annullamento del lodo, che così si impone, esclude di poter accogliere l'altra richiesta di cui al gravame, quella di rinviare ex art. 39 CIA al Collegio arbitrale gli atti affinché abbia a verificare se la ricorrente ha effettivamente sistemato le posizioni dei 5  dipendenti (in realtà 4; la remunerazione di __________ __________ (B), erroneamente indicato quale lavoratore A, essendo sotto questo aspetto corretta), il cui salario era stato ridotto al di sotto dei minimi del CCL: in base a tale disposizione il rinvio del lodo agli arbitri è in effetti dato, qualora l'autorità giudiziaria ritenga opportuno, prima di pronunciarsi sul gravame (art. 40 cpv. 1 CIA), concedere loro un termine per completare o rettificate il lodo, ciò che ovviamente non appare il caso nella presente fattispecie, i motivi addotti dalla ricorrente non giustificando un eventuale rinvio.

                                         L'annullamento del lodo comporta tuttavia implicitamente il rinvio degli atti al Collegio arbitrale per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, così che in definitiva non torna conto sanzionare l'erronea richiesta formulata in questa sede dalla ricorrente.

                                11.   Il gravame è dunque accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

pronuncia

                                    I.   Il ricorso per nullità __________ __________ 1999 di __________ SA è accolto.

                                         § Di conseguenza il lodo __________ __________ 1999 del Collegio arbitrale dell'edilizia e del genio civile sul ricorso __________ __________ 1997 della ricorrente contro le 23 decisioni __________ __________ / __________ __________ 1997 della Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile è annullato.

                                   II.   Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia        fr.  480.b) spese                          fr.    20.-

                                         Totale                               fr.  500.da anticiparsi dalla ricorrente, sono poste a carico della resistente, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      -   avv. __________ __________, __________

                                                                      -   Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e del genio civile, __________

                                         Comunicazione al Collegio arbitrale dell’edilizia e del genio civile per il tramite del suo presidente avv. __________ __________, __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.1999.204 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.05.2000 12.1999.204 — Swissrulings