Incarto n. 10.2007.6
Lugano 9 aprile 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 7 marzo 2007 da
IS 1 rappr. da RA 1
contro
CO 1
volta a ottenere il pagamento di fr. 8'828.60 oltre interessi al 5% a titolo di diritti d’autore;
preso atto che la convenuta è stata sciolta il 15 ottobre 2007 d’ufficio per mancanza di recapito e vista la domanda 1° aprile 2009 dell’attrice, la quale dichiara di ritirare la petizione, non avendo potuto ottenere la reiscrizione della convenuta ai sensi dell’art. 713b CO;
considerato che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto della fine della procedura giudiziaria senza sentenza, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili, la controparte non avendo più esistenza giuridica;
visti l’art. 352 CPC e la vigente TG
decreta:
1. La petizione 7 marzo 2007 è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. La tassa di giudizio di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 150.-), rimangono a carico dell’attrice. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.